Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18/03/2026, n. 2315
CS
Rigetto
Sentenza 18 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione artt. 64 e 88 c.p.a.; difetto e/o contraddittorietà della motivazione; omessa pronuncia; abuso del potere giurisdizionale

    Il Collegio ritiene che l'intervento sia stato correttamente qualificato come ristrutturazione edilizia con mutamento di destinazione d'uso e ampliamento, soggetto a permesso di costruire e non a manutenzione straordinaria. Le opere realizzate, comportando cambio d'uso da soffitta a locale abitativo, alterano l'assetto funzionale dell'immobile con impatto urbanistico significativo, specialmente in zona omogenea A. Viene richiamata la giurisprudenza che considera l'incremento delle volumetrie e delle superfici utili con conseguente aggravio del carico urbanistico come variazione essenziale.

  • Rigettato
    Erronea valutazione del materiale probatorio; eccesso di potere per travisamento dei fatti

    Il Collegio ritiene che l'intervento sia stato correttamente qualificato come ristrutturazione edilizia con mutamento di destinazione d'uso e ampliamento, soggetto a permesso di costruire e non a manutenzione straordinaria. Le opere realizzate, comportando cambio d'uso da soffitta a locale abitativo, alterano l'assetto funzionale dell'immobile con impatto urbanistico significativo, specialmente in zona omogenea A. Viene richiamata la giurisprudenza che considera l'incremento delle volumetrie e delle superfici utili con conseguente aggravio del carico urbanistico come variazione essenziale.

  • Rigettato
    Carenza motivazionale e travisamento dei fatti riguardo alla qualificazione della soffitta e all'incremento volumetrico

    Il Collegio ritiene che l'intervento sia stato correttamente qualificato come ristrutturazione edilizia con mutamento di destinazione d'uso e ampliamento, soggetto a permesso di costruire e non a manutenzione straordinaria. Le opere realizzate, comportando cambio d'uso da soffitta a locale abitativo, alterano l'assetto funzionale dell'immobile con impatto urbanistico significativo, specialmente in zona omogenea A. Viene richiamata la giurisprudenza che considera l'incremento delle volumetrie e delle superfici utili con conseguente aggravio del carico urbanistico come variazione essenziale.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la censura relativa al difetto di motivazione dell'ordinanza di demolizione

    Il Collegio ritiene che l'intervento sia stato correttamente qualificato come ristrutturazione edilizia con mutamento di destinazione d'uso e ampliamento, soggetto a permesso di costruire e non a manutenzione straordinaria. Le opere realizzate, comportando cambio d'uso da soffitta a locale abitativo, alterano l'assetto funzionale dell'immobile con impatto urbanistico significativo, specialmente in zona omogenea A. Viene richiamata la giurisprudenza che considera l'incremento delle volumetrie e delle superfici utili con conseguente aggravio del carico urbanistico come variazione essenziale.

  • Rigettato
    Atto meramente confermativo

    L'eccezione sollevata dal Comune riguardo all'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse è infondata, in quanto la nuova D.D. è considerata un atto meramente confermativo dei provvedimenti impugnati, adottato in esecuzione della sentenza del TAR e senza nuova istruttoria. Pertanto, non determina un nuovo onere impugnatorio né una sopravvenuta carenza di interesse.

  • Rigettato
    Mancanza di danno ingiusto

    L'istanza risarcitoria viene respinta per mancanza di danno ingiusto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18/03/2026, n. 2315
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2315
    Data del deposito : 18 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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