Art. 2.
All'onere predetto si fara' fronte con le entrate risultanti dal primo provvedimento legislativo di variazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere predetto si fara' fronte con le entrate risultanti dal primo provvedimento legislativo di variazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.