Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00627/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01159/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1159 del 2025, proposto da
Crystal Beach S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Maria Ciardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempor e, rappresentato e difeso dall'avvocato Anita Stefanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della nota prot. 0044512 del 21.7.2025 del Comune di Gallipoli – Settore Gestione del Territorio, del Patrimonio e Innovazione, a firma del Dirigente del Settore, notificata a mezzo pec in data 21.7.2025, nonché del richiamato preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/1190 di cui alla nota prot. n. 0031904 del 30.5.2025 del Comune di Gallipoli - Settore Gestione del territorio Reti Infrastrutturali, Lavori Pubblici, Manutenzioni, Demanio e Patrimonio avente ad oggetto “ Richiesta ai sensi dell’art. 24 del Cod. Nav. per l’acquisizione aree relitte ai sensi della L.R. 17/2006. Preavviso di rigetto istanza prot. in entrata n. 0018370 del 27.03.2025 ”, con cui veniva preannunciato il rigetto dell’istanza presentata dalla Società “Crystal Beach S.r.l.”, acquisita al prot. in entrata n. 00183710 del 27.03.2025, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2026 il dott. IO SP e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TT
1. La società Crystal Beach, in qualità di titolare “di una concessione demaniale su cui insiste anche un chiosco bar, ove svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande”, ha impugnato la nota dirigenziale prot. 0044512 del 21.7.2025, con cui il Comune di Gallipoli - previa comunicazione di avvio del procedimento e all’esito dell’esame delle osservazioni procedimentali presentate dalla società - ha rigettato “ l’istanza di acquisizione delle aree relitte individuate in Catasto al Fg.25 p.lla 954 (porzione) del Comune di Gallipoli avanzata … giusta nota acquisita al protocollo in entrata al n.0018370 del 27.3.2025 ”.
2. Il provvedimento impugnato è supportato dai seguenti assunti motivazionali:
- “ l’area richiesta non può essere considerata “area relitta” in quanto … la stessa non risulta interclusa essendoci la possibilità di accesso laterale e frontale nonché l’accesso libero che deve essere comunque garantito dallo stesso concessionario ”;
- “ in sede di valutazione della istanza prodotta, è emerso che sia l’area oggetto della concessione demaniale marittima n. 37/2009 già intestata a codesta Società sia la nuova area demaniale richiesta in ampliamento, ricadono all’interno della fascia di rispetto di 150 ml. prevista dal comma 3 dell’art. 4 delle NTA del PRC in presenza di un canale, in cui è assolutamente vietato il rilascio, rinnovo e la variazione delle concessioni preesistenti e sui cordoni dunali così come rappresentati nel PPTR approvato e pertanto non assentibile in concessione secondo quanto riportato dall’art. 14 della L.R. 17/2015 ”;
- quanto alla possibilità di qualificare l’area come “relitta” non possono essere accolte le osservazioni della ricorrente, atteso che “ ancorché l’area richiesta sia stata ridotta da 246 mq a 85 mq, comunque si dimostra non idonea alla qualificazione come area relitta in quanto: - non è completamente interclusa, essendo garantito l’accesso da ben tre lati; - è un’area di particolare pregio ambientale, posto che ricade integralmente all’interno del cordone dunale; - anche a seguito del ridimensionamento, si tratta comunque di un’area idonea ad aumentare quella già concessa fino quasi al doppio, garantendo un’estensione eccessiva perché si possa parlare di mero relitto ”;
- nella “ prospettazione dell’istante … l’area non sarebbe suscettibile di uso autonomo semplicemente in quanto circonda senza soluzione di continuità l’area già in concessione. Ma questo non incide in alcun modo sulla qualificazione dell’area come relitta, difettando tutti gli altri requisiti a ciò necessari, primo tra tutti l’inaccessibilità ”;
- a ciò aggiungasi che “ tutta l’area, anche quella oggetto della concessione demaniale n.37/2009, dovrebbe ritenersi del tutto inutilizzabile, ricadendo integralmente nei cordoni dunali del litorale sud di Gallipoli ”;
- non può essere condivisa la controdeduzione con cui la società ha osservato che “ Si prende atto della localizzazione dell’area all’interno della fascia di rispetto di 150 m dal canale, secondo quanto previsto dal PRC e dalle NTA del PPTR. Tuttavia: - Nessun intervento edilizio è previsto sull’area richiesta; - Non si configura alcuna variazione funzionale o ampliamento d’uso commerciale; - L’utilizzo previsto è compatibile con i vincoli esistenti, e mirato esclusivamente alla cura e alla sicurezza dell’area richiesta ”, dal momento che “ sia l’art.14 della L.R. Puglia n.17/2015 sia l’art.4, co.3 delle Norme Tecniche di Attuazione al Piano Regionale delle Coste non prevedono limiti al rilascio di eventuali titoli edilizi e/o abilitativi comunque denominati, bensì un divieto assoluto di rilascio, rinnovo e variazione di concessioni preesistenti ”;
- in definitiva, “ nelle aree di cordoni dunali (art.14 L.R. Puglia n.17/2015) e in presenza di foci di fiumi o torrenti o di corsi d’acqua, comunque denominati e nella fascia di rispetto prescritta in maniera cautelativa in ml 150 (art.4, co.3 NTA del PRC), è assolutamente vietato ex lege il rilascio di concessioni, così come il rinnovo o la variazione di quelle esistenti ”;
- peraltro, “ la valorizzazione pubblica indiretta è connessa direttamente al titolo concessorio già in essere, il quale già impone l’obbligo di mantenere pulita e sgombra da rifiuti di ogni genere l’area demaniale marittima in concessione e quella immediatamente adiacente senza che ciò comporti l’ampliamento dell’area assentita ”, sicché nulla “ aggiungerebbe il rilascio di una nuova concessione per l’area relitta in termini di pubblica utilità ”.
3. Il predetto provvedimento è stato censurato dalla ricorrente sotto i seguenti profili:
I - Erroneità nei presupposti; violazione ed errata applicazione di norme di legge: legge regione puglia n. 17/2015; art. 56 nta del pptr; art. 11 nta del prc - circolari regione puglia 0007993 del 16.06.2011 e 0012099 del 06.07.2021; eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà nella motivazione; eccesso di potere per travisamento del fatto e dello stato dei luoghi.
In particolare, la società ha lamentato che: - dalla “produzione documentale (fotografica e tecnica) emerge … che le aree richieste in concessione e qualificate come relitti non possano avere alcuna valenza funzionale ed economica autonoma e sono inaccessibili sia lateralmente che frontalmente. Invero emerge dalla documentazione planimetrica che l’accesso frontale è solo quello dal mare, mentre l’accesso laterale è impercorribile dovendo attraversare letteralmente le dune – e conseguentemente danneggiarle - per raggiungere lo “spicchio” di demanio laterale richiesto e che risulta di soli mq 25”; - “l’area oggetto della richiesta, rappresentata graficamente con tratteggio colorato, non può essere destinata a terzi, né può avere una propria autonomia funzionale poiché rappresenta una parcellizzazione di “spicchi” di demanio che, ove non dovessero essere accorpati alla concessione demaniale della società ricorrente, sarebbero oggetto di abbandono, degrado e ricettacolo di rifiuti”; - “assumere che trattasi di “un’area di particolare pregio ambientale”, in quanto ricadente all’interno del cordone dunale, non costituisce ragione ostativa, per quanto dispone anche l’art. 14 della L.R. n.17/2015, così come modificato con l’abrogazione – contrariamente all’assunto dell’ufficio - del divieto di rilascio di concessione demaniale nelle aree di cordoni dunali; anzi il comma 1 bis del citato art. 14 prevede che tali aree possano essere anche assentite per realizzare interventi urbanistici (nella fattispecie neppure previsti) consentiti dall’art. 56 delle N.T.A. del PPTR ossia “passerelle o strutture simili e opere finalizzate al recupero della duna facilmente rimovibili di piccole dimensioni; ristrutturazione degli edifici””; - “l’aspetto dimensionale non appare dirimente”.
II - Erroneità nei presupposti; violazione ed errata applicazione di norme di legge: legge regione puglia n. 17/2015; art. 56 nta del pptr; art. 11 nta del prc - circolari regione puglia 0007993 del 16.06.2011 e 0012099 del 06.07.2021; eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà tra provvedimenti della medesima amministrazione e per sviamento dal potere.
Con il secondo motivo, la ricorrente ha denunciato che: - “l’art. 14 della L.R. n. 17/2015 non dispone alcun divieto assoluto nelle aree di cordoni dunali; anzi sono assentibili anche interventi urbanistici a limitato impatto che, nel caso di specie, non sono neppure oggetto di richiesta”; - “La richiesta formulata non incide in alcun modo sulle dune anzi le salvaguardia e ne garantisce la preservazione, imponendo al richiedente un compito di tutela, pulizia e manutenzione degli spazi limitrofi”; - “Alcuna fascia di rispetto di 150 metri per la presenza di un canale risulta ostativa alla richiesta e all’assenso dei relitti, tanto che la concessione è sempre stata rinnovata negli anni e vi sono stati anche di recente, sulla medesima area, interventi urbanistici assentiti regolarmente (vds. documentazione tecnica e autorizzazioni in atti) e non è stata adombrata tale ragione ostativa che risulta apparente in quanto rilevata, in questa sede, rispetto ad una richiesta non incisiva rispetto al paesaggio, ma con una caratterizzazione orientata evidentemente al soddisfacimento dell’interesse pubblico prevalente”; - “Il fatto che la Società ricorrente si faccia parte diligente per la pulizia anche delle aree circostanti non vuol dire che l’immediata adiacenza debba sconfinare fino alle aree relitte indicate, quale obbligo o prescrizione”.
4. All’esito del deposito di memorie difensive e relative repliche, nella pubblica udienza del giorno 8.4.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato.
5.1. L’istanza presentata dalla società ricorrente, come riformulata in sede di controdeduzioni procedimentali, riguarda l’ampliamento della concessione demaniale marittima del 2009 (avente ad oggetto chiosco e area asservita) dalla originaria consistenza di mq 100 alla nuova consistenza complessiva di mq 185.
Nella prospettazione della ricorrente le aree di nuova acquisizione, in parte situate fronte mare, costituirebbero dei meri “relitti”, come tali suscettibili di essere cumulati alla concessione originaria su richiesta del relativo titolare.
In senso contrario, si osserva che la complessiva consistenza delle aree in questione, quasi coincidente con la superficie della concessione preesistente, e la possibilità di accedervi dall’esterno della concessione, sia pure con le oggettive limitazioni cui fa riferimento la ricorrente, escludono che si tratti di un relitto in senso proprio: “ 3.9. Ciò posto, nel caso di specie, la rimodulazione delle superfici richiesta dal ricorrente comporterebbe un ampliamento di circa il 45% dell’area attualmente occupata, circostanza che, come correttamente rilevato da parte dell’amministrazione comunale, già da sola esclude la possibilità di ricondurre l’istanza alla categoria della mera variazione, non trattandosi evidentemente di un incremento di “minima consistenza quantitativa”. Peraltro, il fatto che l’istanza preveda anche la rinuncia ad alcune porzioni delle aree già in concessione è del tutto irrilevante, dato che l’effetto finale sarebbe comunque quello del significativo aumento della superficie totale. 3.10. Né vi sono elementi per ritenere che l’area in questione non potrebbe essere suscettibile di autonomo sfruttamento se non da pare del ricorrente, in quanto (a prescindere dagli ulteriori rilievi del Comune in ordine agli effetti dei vincoli archeologico e idraulico gravanti sull’area) trattasi, come si è precedentemente evidenziato, di una porzione del litorale direttamente prospiciente il mare ” (Tar Puglia Lecce, Sez. I, 4.3.2026, n. 327).
5.2. In ogni caso, è dirimente considerare che le aree in questione sono collocate nella fascia di metri 150 da un canale, la qual cosa impedisce comunque di soddisfare la richiesta della ricorrente, stante il disposto di cui all’art. 4, comma 3, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale delle Coste, a mente del quale - all’interno della predetta fascia - è vietata la variazione delle concessioni preesistenti e il rilascio di nuove concessioni.
A ciò aggiungasi che l’area è altresì interessata dalla presenza di un cordone dunale, con il conseguente divieto assoluto di rilascio di nuove concessioni ai sensi dell’art. 14, comma 1 lett. f), della L.R. 17/2015 (al riguardo, è il caso di osservare che l’art. 66 della l.r. 32/2022, che aveva modificato il testo normativo nel senso indicato dalla ricorrente, è stato successivamente abrogato dall’art. 5 della l.r. n. 15/2024).
Né vale opporre che nel progetto presentato dalla ricorrente non siano previsti interventi di trasformazione del territorio, dal momento che le norme innanzi citate vietano in senso assoluto il rilascio di nuove concessioni a prescindere dal fatto che le aree siano interessate o meno dalla realizzazione di opere.
5.3. Per le anzi dette ragioni il ricorso deve essere rigettato.
6. La particolarità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NT CA, Presidente
IO SP, Consigliere, Estensore
Elio Cucchiara, Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| IO SP | NT CA |
IL SEGRETARIO