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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/10/2025, n. 5983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5983 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
Geremia CASABURI Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6508 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
Parte_1
Avv. D'ERME GIOVANNI
e DE SK DE IC e Controparte_1
- AVV. BARBARA DE FRANCESCO QUALE
[...]
TUTRICE AVV. BARBARA DE FRANCESCO QUALE Controparte_2
TUTRICE Avv. NOTARI FEDERICO Avv. RADICE ROBERTO e MA ND AL IG
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'appellante in epigrafe impugna la sentenza n. 870 del 2022 con cui il Tribunale di Latina ha deciso quanto segue: “Con atto di citazione gli attori, premesso d'essere stati costretti o comunque indotti con l'inganno a sottoscrivere una procura speciale in favore di e RO Parte_1
RE per atto del Notaio del 27-10-2009 nonché, nel novembre Per_1 2011, un atto di cessione del credito in favore di , che a sua Parte_1 volta conferiva procura a LM PI al fine di negoziare i titoli a suo nome, convenivano i suddetti al fine della declaratoria di nullità della procura speciale conferita al con atto notarile del 27-10-2009 Pt_1 nonché della cessione del credito di natura risarcitoria in favore di Pt_1
per effetto della violazione dell'art. 1418 c.c. in riferimento all'art.
[...]
643 c.p., all'art. 12 del T.U. sull'Immigrazione ed agli artt. 374 e 375 c.c., e della conseguente condanna al risarcimento del danno ed alla restituzione delle somme indebitamente trattenute ovvero, in subordine, dell'annullamento della procura speciale e dell'atto di cessione in quanto affetti da errore o dolo, salva in ogni caso la condanna al risarcimento del danno ed alla restituzione delle somme incassate. Nella contumacia di RO RE, si costituiva Parte_1 concludendo per l'improcedibilità della domanda in difetto del previo tentativo di conciliazione ex art. 3 D.L. 132/2014, per la sospensione del giudizio all'esito del processo penale, per il difetto di legittimazione attiva degli attori, per l'inammissibilità della domanda di annullamento in quanto prescritta e, comunque, per il rigetto delle avverse domande in quanto infondate. Costituendosi LM PI eccepiva l'improcedibilità della domanda, la necessità della sospensione del giudizio all'esito di quello penale, il difetto di legittimazione attiva degli attori ed il proprio difetto di legittimazione passiva, concludendo per l'improcedibilità, l'inammissibilità ed il rigetto delle domande attoree. Costituitasi, quindi, in giudizio De RA AR, nella qualità di tutore dei minori e , reiterando le CP_1 Controparte_2 domande attoree, la causa, sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 25- 01-2022, era definitivamente decisa in data 02-05-2022. IN DIRITTO Non merita anzitutto adesione l'eccezione d'improcedibilità delle domande per violazione dell'art. 3 D.L. 132/2014, non avendo la causa ad oggetto una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale, bensì le domande di nullità ed annullamento di due atti negoziali, né domande di pagamento per somme non eccedenti € 50.000,00. Pregiudizialmente si rileva, invece, la carenza di legittimazione attiva di RD SK e RD ER, nonni dei minori e Controparte_2
e meri curatori speciali degli stessi, non conferendo detta CP_1 qualità la capacità di agire giudizialmente nell'interesse dei minori stessi.
pag. 2/8 Infatti i suddetti non agiscono in proprio quali eredi della defunta
, deceduta a seguito del sinistro stradale da cui ebbe Persona_2 causa l'indennizzo accordato da per il Controparte_3
F.G.V.S., bensì nella veste di “curatori speciali” dei minori CP_2
e .
[...] CP_1
È noto, infatti, come il curatore speciale del minore, quale nominato ai sensi dell'art. 320, ultimo comma, c.c., sia preposto alla salvaguardia della posizione dello stesso in caso di conflitto d'interesse tra i figli soggetti alla medesima responsabilità genitoriale ovvero tra essi e gli esercenti o l'esercente la responsabilità suddetta, ipotesi del tutto distinta dalla presente in cui RD SK e ER hanno agito direttamente nell'interesse dei minori pur non essendone legali rappresentanti. Né sana la successiva nomina e costituzione di De RA AR quale tutore dei suddetti minori, avvenuta su sollecitazione dell'ufficio ai sensi dell'art. 182 c.p.c.. Al riguardo, infatti, la difesa di eccepisce come essendo Parte_1 stata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva oggetto di eccezione di parte, non soccorra la facoltà integrativa dei poteri rappresentativi accordata all'ufficio dall'art. 182 c.p.c.. L'eccezione è fondata condividendosi, re melius perpensa, l'orientamento espresso dalla Suprema Corte nella sentenza n°29244/2021 ove si afferma che “In tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto senza che operi il meccanismo di assegnazione di un termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo nel caso di rilievo officioso (conforme a Cass. ord. 24212/2018). Orbene, nella specie, il difetto di rappresentanza di RD SK e RD ER è stato eccepito già con la comparsa di costituzione da
, tempestivamente costituitosi, sicchè sarebbe stato onere dei Parte_1 suddetti attori produrre immediatamente la documentazione occorrente a dimostrare la loro effettiva qualità di legali rappresentanti dei minori e . Controparte_2 CP_1
Al contrario l'atto di nomina non è stato prodotto neppure nel termine pur concesso dall'ufficio per l'ovvia ragione della sua insussistenza, tanto da rendersi necessaria la successiva nomina a tutore dei minori di De RA AR, e quindi di un soggetto del tutto diverso dagli asseriti rappresentanti degli stessi.
pag. 3/8 Ne consegue l'inammissibilità della domanda svolta nell'interesse dei minori e per carenza di legittimazione attiva. Controparte_2 CP_1
Quanto alla domanda di nullità ex art. 1418 c.c. per violazione di norme imperative ed in particolare dell'art. 643 c.p., formulata da CP_1
, fratello della deceduta , si rileva come la
[...] Persona_2 circonvenzione d'incapace postuli uno stato di deficienza psichica nella specie non confortato da idoneo riscontro. In particolare, quanto alla procura speciale per atto del Notaio Per_3 del 27-10-2009, nella sua premessa si dichiara espressamente come i
[...] conferenti, pur cittadini serbi, fossero “a conoscenza della lingua italiana”. Né è significativo che RD ER abbia dichiarato di essere illetterata, non potendo pertanto sottoscrivere, essendo la genuinità dell'espressione della volontà garantita dall'intervento del notaio rogante che, dopo aver riportato la dichiarata conoscenza della lingua italiana, ha provveduto a leggere l'atto alla suddetta, precedentemente alla firma. Peraltro, la procura, oltre tutto irrevocabile, è stilata in termini estremamente ampi tanto da conferire ai procuratori anche il potere di concordare l'indennizzo, di farsi intestare gli assegni ovvero di poterli negoziare e versare sul proprio conto corrente o incassarli in contanti, di farsi bonificare gli importi degli indennizzi e di disporre della somma
“come meglio credono, come se fossero i mandanti ad agire di persona”. Addirittura ai procuratori è conferito il potere di compiere con le somme incassate “operazioni immobiliari e/o mobiliari anche aprendo rapporti di conto corrente intestati al procuratore” per un periodo non inferiore a cinque anni e con obbligo di rendiconto solo al termine del quinquennio. Orbene, l'attestata conoscenza della lingua italiana non comporta necessariamente anche la piena comprensione degli istituti giuridici contemplati nell'atto, che presuppone altresì la capacità intellettuale e culturale di discernere le finalità e le conseguenze prodotte dallo stesso. Nella specie, con l'atto in esame i genitori di , di scarsa Controparte_1 scolarizzazione il primo, come desumibile dai caratteri in stampatello della firma apposta in calce all'atto, ed addirittura illetterata la seconda, come dichiarato dal notaio nell'atto stesso, si spogliavano di fatto di ogni potere decisionale in ordine alla quantificazione dell'indennizzo nonché di ogni potere dispositivo riguardo all'indennizzo erogato, senza riceverne in cambio vantaggio alcuno. È, dunque presumibile che i mandanti non si sarebbero indotti a conferire una procura di tali incisivi contenuti, che di fatto li privava di ogni potere pag. 4/8 in merito sia alla determinazione della somma offerta in indennizzo che alla disponibilità della somma stessa, se non per effetto di raggiri posti in essere dai procuratori in loro danno. A maggior ragione ciò vale per la cessione del credito del novembre 2011, con la quale RD SK e ER, quali “curatori speciali” dei minori, figli della deceduta, e nonché CP_1 Controparte_2
“genitori esercenti la patria potestà sul figlio minore ” Controparte_1 cedevano a “la somma pari al “100% di tutti i crediti Parte_1 relativi al sinistro sopra indicato, che sono ai sottoscritti dovuti”. Anche a fronte, infatti, della corresponsione ai cedenti della somma di € 120.000, essa, pur volendo considerare l'importo delle spese anticipate dai cessionari per la gestione della pratica del sinistro, è di gran lunga inferiore a quanto risarcito dall'impresa assicuratrice nella misura di € 670.332,00. Né può sostenersi che i cessionari non fossero a conoscenza dell'indennizzo offerto dall'impresa assicuratrice, essendo la circostanza smentita dall'istanza di autorizzazione rivolta al G.T. di Latina per l'incasso delle somme da erogare ai minori, risalente ad epoca antecedente e prossima al 20-09-2011, laddove la procura è datata 27-10-2011 e la cessione risale al successivo novembre. Ne consegue la nullità di entrambi gli atti in quanto frutto di raggiri posti in essere in danno di RD SK e RD ER, quali esercenti all'epoca la responsabilità genitoriale sul minore , e Controparte_1 quindi stipulati in violazione della norma imperativa rappresentata dall'art. 640 c.p., coerentemente all'imputazione in sede penale. L'accoglimento della domanda di nullità ex art. 1418 c.c., assorbe, poi, ogni questione sulla prescrizione dell'azione di annullamento per vizio della volontà, concorrentemente spiegata. Per effetto, quindi, della nullità di entrambi gli atti, merita accoglimento la domanda di ripetizione della somma di € 44.931,00, erogata in favore di
. Controparte_1
Alcun riscontro risulta, invece, offerto in merito alla concorrente pretesa risarcitoria che, pertanto, è disattesa. Da ultimo, risultando oggetto delle domande di nullità o annullamento la procura speciale e la cessione del credito, si profila privo di legittimazione passiva LM PI, non figurando lo stesso destinatario della procura nè beneficiario della cessione. Le spese di causa seguono, infine, la prevalente soccombenza di Pt_1
e RO RE nei confronti di .
[...] Controparte_1
pag. 5/8 In considerazione della novità dell'indirizzo interpretativo adottato esse sono, invece, compensate tra RD SK e RD ER, nelle qualità, ed i convenuti tutti nonché, in ragione del coinvolgimento, sia pure solo collaterale, di LM PI nella più ampia vicenda, tra quest'ultimo e . Controparte_1
P.T.M. Il Tribunale, in veste monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente decide;
dichiara l'inammissibilità delle domande relativamente alle posizioni di e per carenza di legittimazione attiva di Controparte_2 CP_1
RD SK e RD ER;
in accoglimento della domanda di , dichiara la nullità Controparte_1 della procura speciale del 27-10-2011 e dell'atto di cessione di credito;
condanna e RO RE, in solido, alla ripetizione in Parte_1 favore di della somma di € 44.931,00; Controparte_1 condanna e RO RE, in solido, alle spese del Parte_1 giudizio che, in applicazione dello scaglione tariffario compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, liquida in favore degli avv.ti Montanile Giuseppe e Montesarchio Paola, dichiaratisi antistatari, in € 7.000,00 per compensi ed in € 566.54 per esborsi, oltre spese forfettarie, iva e cpa come dovute;
compensa le spese di causa tra RD SK e RD ER, nelle qualità, ed i convenuti;
compensa le spese di causa tra e LM PI.”. Controparte_1
Le parti appellate costituite hanno chiesto il rigetto dell'impugnazione. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è fondato e, pertanto, merita d'essere accolto. L'appellante si duole che il Tribunale abbia accertato la nullità della procura e della cessione di credito per cui è causa in quanto stipulati in violazione della norma imperativa costituita dall'art. 640 c.p. che sanziona il reato di truffa. Sostiene che, viceversa, gli atti sarebbero, semmai, annullabili per vizio della volontà e, conseguentemente, l'azione relativa sarebbe prescritta in quanto esercitata da oltre il termine di cinque anni dal Controparte_1 raggiungimento della maggiore età. Il motivo è fondato.
pag. 6/8 Effettivamente, la Suprema Corte di Cassazione ha in più occasioni stabilito che “Il contratto concluso per effetto di truffa di uno dei contraenti in danno dell'altro, non è nullo, ma annullabile, ai sensi dell'articolo 1439 cod. civ.. Infatti, il dolo costitutivo del delitto di truffa (articolo 640 cod. pen.) non è diverso, ne ontologicamente ne sotto il profilo intensivo, da quello che vizia il consenso negoziale, atteso che entrambi si risolvono negli artifici o raggiri adoperati dall'agente e diretti ad indurre in errore l'altra parte e così viziarne il consenso.” (Cass. 13566 del 2008). Ne consegue che il termine prescrizione di cinque anni è trascorso avuto riguardo al dies a quo costituito per dal raggiungimento Controparte_1 della maggiore età in data 9.2.2013 (tenuto conto della data di nascita indicata in citazione nel 9.2.1998) ed alla data di proposizione della domanda successiva al 9.2.2018. Va aggiunto che gli appellati hanno invocato l'applicazione della prescrizione decennale deducendo che “sia la procura notarile che la successiva cessione del credito - così come prospettato in atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado - vengono sottoscritte dai coniugi sprovvisti dei previsti poteri e delle debite autorizzazioni ex artt. CP_1
374 e 375 c.c. “. Orbene, neppure quella invocata dagli appellati è una causa di nullità ma di annullabilità, come si evince dal disposto dell'art. 377 c.c. “Art. 377 Atti compiuti senza l'osservanza delle norme dei precedenti articoli. Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa.”. Sicchè il termine di prescrizione resterebbe quinquennale. Le spese di lite di entrambi i gradi seguono la soccombenza di per entrambi i gradi mentre negli altri rapporti Controparte_1 processuali vanno compensate per il presente grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza gravata, respinge la domanda di e condanna alla Controparte_1 Controparte_1 rifusione delle spese di lite che liquida, in favore di , Parte_1 nella misura di euro 4.500,00, per il primo grado ed euro 4.000,00 per il secondo grado, oltre C.U., spese generali ed oneri di legge. Compensa le spese quanto al resto. Così deciso nella camera di consiglio del 7.10.2025.
pag. 7/8 Il Presidente Il Consigliere estensore pag. 8/8
composta dai magistrati
Geremia CASABURI Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6508 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
Parte_1
Avv. D'ERME GIOVANNI
e DE SK DE IC e Controparte_1
- AVV. BARBARA DE FRANCESCO QUALE
[...]
TUTRICE AVV. BARBARA DE FRANCESCO QUALE Controparte_2
TUTRICE Avv. NOTARI FEDERICO Avv. RADICE ROBERTO e MA ND AL IG
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'appellante in epigrafe impugna la sentenza n. 870 del 2022 con cui il Tribunale di Latina ha deciso quanto segue: “Con atto di citazione gli attori, premesso d'essere stati costretti o comunque indotti con l'inganno a sottoscrivere una procura speciale in favore di e RO Parte_1
RE per atto del Notaio del 27-10-2009 nonché, nel novembre Per_1 2011, un atto di cessione del credito in favore di , che a sua Parte_1 volta conferiva procura a LM PI al fine di negoziare i titoli a suo nome, convenivano i suddetti al fine della declaratoria di nullità della procura speciale conferita al con atto notarile del 27-10-2009 Pt_1 nonché della cessione del credito di natura risarcitoria in favore di Pt_1
per effetto della violazione dell'art. 1418 c.c. in riferimento all'art.
[...]
643 c.p., all'art. 12 del T.U. sull'Immigrazione ed agli artt. 374 e 375 c.c., e della conseguente condanna al risarcimento del danno ed alla restituzione delle somme indebitamente trattenute ovvero, in subordine, dell'annullamento della procura speciale e dell'atto di cessione in quanto affetti da errore o dolo, salva in ogni caso la condanna al risarcimento del danno ed alla restituzione delle somme incassate. Nella contumacia di RO RE, si costituiva Parte_1 concludendo per l'improcedibilità della domanda in difetto del previo tentativo di conciliazione ex art. 3 D.L. 132/2014, per la sospensione del giudizio all'esito del processo penale, per il difetto di legittimazione attiva degli attori, per l'inammissibilità della domanda di annullamento in quanto prescritta e, comunque, per il rigetto delle avverse domande in quanto infondate. Costituendosi LM PI eccepiva l'improcedibilità della domanda, la necessità della sospensione del giudizio all'esito di quello penale, il difetto di legittimazione attiva degli attori ed il proprio difetto di legittimazione passiva, concludendo per l'improcedibilità, l'inammissibilità ed il rigetto delle domande attoree. Costituitasi, quindi, in giudizio De RA AR, nella qualità di tutore dei minori e , reiterando le CP_1 Controparte_2 domande attoree, la causa, sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 25- 01-2022, era definitivamente decisa in data 02-05-2022. IN DIRITTO Non merita anzitutto adesione l'eccezione d'improcedibilità delle domande per violazione dell'art. 3 D.L. 132/2014, non avendo la causa ad oggetto una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale, bensì le domande di nullità ed annullamento di due atti negoziali, né domande di pagamento per somme non eccedenti € 50.000,00. Pregiudizialmente si rileva, invece, la carenza di legittimazione attiva di RD SK e RD ER, nonni dei minori e Controparte_2
e meri curatori speciali degli stessi, non conferendo detta CP_1 qualità la capacità di agire giudizialmente nell'interesse dei minori stessi.
pag. 2/8 Infatti i suddetti non agiscono in proprio quali eredi della defunta
, deceduta a seguito del sinistro stradale da cui ebbe Persona_2 causa l'indennizzo accordato da per il Controparte_3
F.G.V.S., bensì nella veste di “curatori speciali” dei minori CP_2
e .
[...] CP_1
È noto, infatti, come il curatore speciale del minore, quale nominato ai sensi dell'art. 320, ultimo comma, c.c., sia preposto alla salvaguardia della posizione dello stesso in caso di conflitto d'interesse tra i figli soggetti alla medesima responsabilità genitoriale ovvero tra essi e gli esercenti o l'esercente la responsabilità suddetta, ipotesi del tutto distinta dalla presente in cui RD SK e ER hanno agito direttamente nell'interesse dei minori pur non essendone legali rappresentanti. Né sana la successiva nomina e costituzione di De RA AR quale tutore dei suddetti minori, avvenuta su sollecitazione dell'ufficio ai sensi dell'art. 182 c.p.c.. Al riguardo, infatti, la difesa di eccepisce come essendo Parte_1 stata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva oggetto di eccezione di parte, non soccorra la facoltà integrativa dei poteri rappresentativi accordata all'ufficio dall'art. 182 c.p.c.. L'eccezione è fondata condividendosi, re melius perpensa, l'orientamento espresso dalla Suprema Corte nella sentenza n°29244/2021 ove si afferma che “In tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto senza che operi il meccanismo di assegnazione di un termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo nel caso di rilievo officioso (conforme a Cass. ord. 24212/2018). Orbene, nella specie, il difetto di rappresentanza di RD SK e RD ER è stato eccepito già con la comparsa di costituzione da
, tempestivamente costituitosi, sicchè sarebbe stato onere dei Parte_1 suddetti attori produrre immediatamente la documentazione occorrente a dimostrare la loro effettiva qualità di legali rappresentanti dei minori e . Controparte_2 CP_1
Al contrario l'atto di nomina non è stato prodotto neppure nel termine pur concesso dall'ufficio per l'ovvia ragione della sua insussistenza, tanto da rendersi necessaria la successiva nomina a tutore dei minori di De RA AR, e quindi di un soggetto del tutto diverso dagli asseriti rappresentanti degli stessi.
pag. 3/8 Ne consegue l'inammissibilità della domanda svolta nell'interesse dei minori e per carenza di legittimazione attiva. Controparte_2 CP_1
Quanto alla domanda di nullità ex art. 1418 c.c. per violazione di norme imperative ed in particolare dell'art. 643 c.p., formulata da CP_1
, fratello della deceduta , si rileva come la
[...] Persona_2 circonvenzione d'incapace postuli uno stato di deficienza psichica nella specie non confortato da idoneo riscontro. In particolare, quanto alla procura speciale per atto del Notaio Per_3 del 27-10-2009, nella sua premessa si dichiara espressamente come i
[...] conferenti, pur cittadini serbi, fossero “a conoscenza della lingua italiana”. Né è significativo che RD ER abbia dichiarato di essere illetterata, non potendo pertanto sottoscrivere, essendo la genuinità dell'espressione della volontà garantita dall'intervento del notaio rogante che, dopo aver riportato la dichiarata conoscenza della lingua italiana, ha provveduto a leggere l'atto alla suddetta, precedentemente alla firma. Peraltro, la procura, oltre tutto irrevocabile, è stilata in termini estremamente ampi tanto da conferire ai procuratori anche il potere di concordare l'indennizzo, di farsi intestare gli assegni ovvero di poterli negoziare e versare sul proprio conto corrente o incassarli in contanti, di farsi bonificare gli importi degli indennizzi e di disporre della somma
“come meglio credono, come se fossero i mandanti ad agire di persona”. Addirittura ai procuratori è conferito il potere di compiere con le somme incassate “operazioni immobiliari e/o mobiliari anche aprendo rapporti di conto corrente intestati al procuratore” per un periodo non inferiore a cinque anni e con obbligo di rendiconto solo al termine del quinquennio. Orbene, l'attestata conoscenza della lingua italiana non comporta necessariamente anche la piena comprensione degli istituti giuridici contemplati nell'atto, che presuppone altresì la capacità intellettuale e culturale di discernere le finalità e le conseguenze prodotte dallo stesso. Nella specie, con l'atto in esame i genitori di , di scarsa Controparte_1 scolarizzazione il primo, come desumibile dai caratteri in stampatello della firma apposta in calce all'atto, ed addirittura illetterata la seconda, come dichiarato dal notaio nell'atto stesso, si spogliavano di fatto di ogni potere decisionale in ordine alla quantificazione dell'indennizzo nonché di ogni potere dispositivo riguardo all'indennizzo erogato, senza riceverne in cambio vantaggio alcuno. È, dunque presumibile che i mandanti non si sarebbero indotti a conferire una procura di tali incisivi contenuti, che di fatto li privava di ogni potere pag. 4/8 in merito sia alla determinazione della somma offerta in indennizzo che alla disponibilità della somma stessa, se non per effetto di raggiri posti in essere dai procuratori in loro danno. A maggior ragione ciò vale per la cessione del credito del novembre 2011, con la quale RD SK e ER, quali “curatori speciali” dei minori, figli della deceduta, e nonché CP_1 Controparte_2
“genitori esercenti la patria potestà sul figlio minore ” Controparte_1 cedevano a “la somma pari al “100% di tutti i crediti Parte_1 relativi al sinistro sopra indicato, che sono ai sottoscritti dovuti”. Anche a fronte, infatti, della corresponsione ai cedenti della somma di € 120.000, essa, pur volendo considerare l'importo delle spese anticipate dai cessionari per la gestione della pratica del sinistro, è di gran lunga inferiore a quanto risarcito dall'impresa assicuratrice nella misura di € 670.332,00. Né può sostenersi che i cessionari non fossero a conoscenza dell'indennizzo offerto dall'impresa assicuratrice, essendo la circostanza smentita dall'istanza di autorizzazione rivolta al G.T. di Latina per l'incasso delle somme da erogare ai minori, risalente ad epoca antecedente e prossima al 20-09-2011, laddove la procura è datata 27-10-2011 e la cessione risale al successivo novembre. Ne consegue la nullità di entrambi gli atti in quanto frutto di raggiri posti in essere in danno di RD SK e RD ER, quali esercenti all'epoca la responsabilità genitoriale sul minore , e Controparte_1 quindi stipulati in violazione della norma imperativa rappresentata dall'art. 640 c.p., coerentemente all'imputazione in sede penale. L'accoglimento della domanda di nullità ex art. 1418 c.c., assorbe, poi, ogni questione sulla prescrizione dell'azione di annullamento per vizio della volontà, concorrentemente spiegata. Per effetto, quindi, della nullità di entrambi gli atti, merita accoglimento la domanda di ripetizione della somma di € 44.931,00, erogata in favore di
. Controparte_1
Alcun riscontro risulta, invece, offerto in merito alla concorrente pretesa risarcitoria che, pertanto, è disattesa. Da ultimo, risultando oggetto delle domande di nullità o annullamento la procura speciale e la cessione del credito, si profila privo di legittimazione passiva LM PI, non figurando lo stesso destinatario della procura nè beneficiario della cessione. Le spese di causa seguono, infine, la prevalente soccombenza di Pt_1
e RO RE nei confronti di .
[...] Controparte_1
pag. 5/8 In considerazione della novità dell'indirizzo interpretativo adottato esse sono, invece, compensate tra RD SK e RD ER, nelle qualità, ed i convenuti tutti nonché, in ragione del coinvolgimento, sia pure solo collaterale, di LM PI nella più ampia vicenda, tra quest'ultimo e . Controparte_1
P.T.M. Il Tribunale, in veste monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente decide;
dichiara l'inammissibilità delle domande relativamente alle posizioni di e per carenza di legittimazione attiva di Controparte_2 CP_1
RD SK e RD ER;
in accoglimento della domanda di , dichiara la nullità Controparte_1 della procura speciale del 27-10-2011 e dell'atto di cessione di credito;
condanna e RO RE, in solido, alla ripetizione in Parte_1 favore di della somma di € 44.931,00; Controparte_1 condanna e RO RE, in solido, alle spese del Parte_1 giudizio che, in applicazione dello scaglione tariffario compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, liquida in favore degli avv.ti Montanile Giuseppe e Montesarchio Paola, dichiaratisi antistatari, in € 7.000,00 per compensi ed in € 566.54 per esborsi, oltre spese forfettarie, iva e cpa come dovute;
compensa le spese di causa tra RD SK e RD ER, nelle qualità, ed i convenuti;
compensa le spese di causa tra e LM PI.”. Controparte_1
Le parti appellate costituite hanno chiesto il rigetto dell'impugnazione. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è fondato e, pertanto, merita d'essere accolto. L'appellante si duole che il Tribunale abbia accertato la nullità della procura e della cessione di credito per cui è causa in quanto stipulati in violazione della norma imperativa costituita dall'art. 640 c.p. che sanziona il reato di truffa. Sostiene che, viceversa, gli atti sarebbero, semmai, annullabili per vizio della volontà e, conseguentemente, l'azione relativa sarebbe prescritta in quanto esercitata da oltre il termine di cinque anni dal Controparte_1 raggiungimento della maggiore età. Il motivo è fondato.
pag. 6/8 Effettivamente, la Suprema Corte di Cassazione ha in più occasioni stabilito che “Il contratto concluso per effetto di truffa di uno dei contraenti in danno dell'altro, non è nullo, ma annullabile, ai sensi dell'articolo 1439 cod. civ.. Infatti, il dolo costitutivo del delitto di truffa (articolo 640 cod. pen.) non è diverso, ne ontologicamente ne sotto il profilo intensivo, da quello che vizia il consenso negoziale, atteso che entrambi si risolvono negli artifici o raggiri adoperati dall'agente e diretti ad indurre in errore l'altra parte e così viziarne il consenso.” (Cass. 13566 del 2008). Ne consegue che il termine prescrizione di cinque anni è trascorso avuto riguardo al dies a quo costituito per dal raggiungimento Controparte_1 della maggiore età in data 9.2.2013 (tenuto conto della data di nascita indicata in citazione nel 9.2.1998) ed alla data di proposizione della domanda successiva al 9.2.2018. Va aggiunto che gli appellati hanno invocato l'applicazione della prescrizione decennale deducendo che “sia la procura notarile che la successiva cessione del credito - così come prospettato in atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado - vengono sottoscritte dai coniugi sprovvisti dei previsti poteri e delle debite autorizzazioni ex artt. CP_1
374 e 375 c.c. “. Orbene, neppure quella invocata dagli appellati è una causa di nullità ma di annullabilità, come si evince dal disposto dell'art. 377 c.c. “Art. 377 Atti compiuti senza l'osservanza delle norme dei precedenti articoli. Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa.”. Sicchè il termine di prescrizione resterebbe quinquennale. Le spese di lite di entrambi i gradi seguono la soccombenza di per entrambi i gradi mentre negli altri rapporti Controparte_1 processuali vanno compensate per il presente grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza gravata, respinge la domanda di e condanna alla Controparte_1 Controparte_1 rifusione delle spese di lite che liquida, in favore di , Parte_1 nella misura di euro 4.500,00, per il primo grado ed euro 4.000,00 per il secondo grado, oltre C.U., spese generali ed oneri di legge. Compensa le spese quanto al resto. Così deciso nella camera di consiglio del 7.10.2025.
pag. 7/8 Il Presidente Il Consigliere estensore pag. 8/8