Decreto cautelare 6 settembre 2025
Ordinanza cautelare 4 dicembre 2025
Sentenza breve 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 12/02/2026, n. 2713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2713 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02713/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09929/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9929 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Bloise, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata D’Italia A Yaounde in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
-del provvedimento di diniego del visto di ingresso, per motivi di studio, prot. n. 2025/3551, notificato in data 12 agosto 2025;
- di ogni atto presupposto e conseguenziale al rigetto della domanda avanzata da parte ricorrente per ottenere il visto per motivi di studio/immatricolazione, anche non conosciuto e comunque depositato in atti e nella parte in cui, anche interpretata, lede il diritto della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. IL CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato in fatto e in diritto:
a) che parte ricorrente ha impugnato il diniego del visto per studio emesso Ambasciata D’Italia A Yaounde n. 2025/3551, notificato in data 12 agosto 2025;
b) che si è costituita in giudizio l’Amministrazione, resistendo al ricorso;
c) che in esito all’accoglimento dell’istanza cautelare la causa è stata nuovamente chiamata per la discussione alla camera di consiglio del 10 febbraio 2026 e quindi trattenuta in decisione;
d) che sussistono i presupposti per la decisione della causa mediante sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
e) che il provvedimento impugnato si fonda sul rilievo della insufficienza della provvista economica per il sostentamento durante gli studi;
f) che sussistono i presupposti per accogliere il ricorso in relazione ai profili di censura di carattere istruttorio e motivazionale, anche alla luce del disposto dell’ordinanza cautelare rimasta inottemperata (il che rileva ai sensi dell’art. 64, comma 4 c.p.a.), essendosi limitata la sede a ribadire con relazione istruttoria il precedente diniego;
g) che risultano meritevoli di ulteriore approfondimento - previo colloquio e previo esame della documentazione depositata agli atti del presente giudizio – le voci di reddito documentate ai fini del sostentamento degli studi;
h) che in linea di principio, comunque, secondo la giurisprudenza di sezione, è sufficiente la dimostrazione del possesso delle somme per il sostentamento del primo anno di studio, come previsto dalla Circolare Mur 2025/2026 relativa all’immatricolazione degli studenti internazionali, purchè dall’esame del contesto non risulti evidente la precarietà del possesso delle somme;
i) non risulta dagli atti che sia stato effettuato alcun colloquio di rito tra la ricorrente e l'Ufficio visti la sede diplomatica, ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. 11 maggio 2011, n. 850, secondo il quale, ai fini della valutazione del rischio migratorio, fondamentale rilevanza riveste altresì il colloquio con il richiedente il visto, come ribadito più volte anche da Questo T.A.R. (ex multis, TAR Lazio, Sez. V Quater, Sentenza n. 19098/2024);
l) in sede di colloquio la sede diplomatica avrebbe potuto e dovuto, in base al principio d buona fede (di cui all’art. 1 c. 2 bis legge 7 agosto 1990, n. 241), sollecitare le eventuali integrazioni documentali ritenute necessarie;
m) nella valutazione circa la (in)sussistenza della provvista economica la sede diplomatica non ha dato conto dei redditi dei genitori e della cugina sponsor, complessivamente superiori al minimo legale per la provvista al primo anno di studi, atteso che in materia di visti per immatricolazione universitaria, secondo le indicazioni contenute nella circolare del Ministero dell'Università e della Ricerca concernente l’immatricolazione degli studenti stranieri per l'anno accademico 2025-2026, gli studenti stranieri devono dimostrare di possedere un importo non inferiore ad Euro 534,41 al mese per ogni mese di durata dell'anno accademico, pari ad Euro 6947,33 annuali (pari a 13 mensilità);
n) in ogni caso, a fronte della tipizzazione legale del requisito economico, la sede, che può valutare la effettività e solidità della provvista economica, non può tuttavia esigere il possesso di redditi ulteriori e sproporzionati rispetto al requisito legale;
o) che la Sede diplomatica dovrà pertanto riesercitare il potere alla luce di quanto sopra chiarendo in contraddittorio con l’interessata, alla luce degli atti depositati in giudizio, la sussistenza dei requisiti di rilascio del visto e della genuinità della finalità di viaggio dichiarata nonché il rischio di permanenza in condizioni di illegalità sul territorio nazionale, valutazioni da addentellare tutte a chiari indici fattuali
p) che il ricorso va quindi accolto con annullamento dell’atto impugnato, previo assorbimento dei profili di censura non esaminati;
i) che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’impugnato provvedimento.
Condanna il MAECI al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori come per legge e refusione del contributo unificato se versato, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FR ZI, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
IL CA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL CA | FR ZI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.