TAR
Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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CS
Accoglimento
Sentenza 12 febbraio 2026
Accoglimento
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/02/2026, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07207/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 12/02/2026
N. 01131 /2026 REG.PROV.COLL. N. 07207/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7207 del 2025, proposto da TO TU, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliatoaria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta)
n. 16149/2025, resa tra le parti. N. 07207/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il Cons. Raffaello
IN e udito per le parti l'avvocato dello Stato Giovanni Greco
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1 – L'appellante chiede la riforma della sentenza del TAR del Lazio, Sezione V, n.
16149/2025, pubblicata in data 10 settembre 2025, relativamente al capo relativo alla compensazione delle spese di lite.
2 – La stessa aveva proposto ricorso in ottemperanza ai sensi dell'art. 112 e segg. c.p.a. davanti al TAR del Lazio per l'esecuzione della sentenza N. 166/2024 emessa dalla
Corte di appello di Roma, Sezione lavoro. Il TAR all'esito della camera di consiglio accoglieva integralmente il ricorso promosso dall'odierna appellante ma, quanto alle spese di lite, rivendicata la propria discrezionalità in materia, così disponeva: “7.
Stante il carattere seriale del contenzioso nel quale si inserisce la controversa vicenda sottesa al ricorso in esame, si reputano sussistenti giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le costituite parti in causa”.
3 – Secondo la parte appellante il capo di sentenza sulle spese di lite è ingiusto, genericamente motivato e fondato su presupposti errati ed illogici, e, pertanto, deve essere riformato per erronea interpretazione dei fatti di causa e delle norme di diritto che si assumono violate.
3.1 – In particolare, viene dedotta la “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DEGLI ARTT. 91 E 92 C.P.C. – PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA” in quanto la sentenza impugnata sarebbe errata ed illegittima avendo il giudice di primo grado accolto integralmente le domande proposte dal ricorrente, ma avendo poi N. 07207/2025 REG.RIC.
apoditticamente compensato le spese di giudizio “stante il carattere seriale del contenzioso nel quale si inserisce la controversa vicenda sottesa al ricorso in esame” in violazione dell'art. 91 c.p.c.
3.2 – Viene poi dedotta la “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 92
C.P.C.. ERRONEA INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO IN
ORDINE ALL' “ESISTENZA DI UN DIFFUSO CONTENZIOSO IN MATERIA
GIUSTIFICATIVE DELLA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI LITE.
MOTIVAZIONE CONTRADDITTORIA E MERAMENTE APPARENTE”.Ciò in quanto il Giudice di primo grado avrebbe dovuto correttamente liquidare le spese del giudizio in conformità al dettato normativo di cui al vigente D.M. n. 55/14 in relazione ai giudizi innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale. Al riguardo, la parte appellante evidenzia altresì che con D.M. n. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022,
è stata innovata la materia della determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense. In particolare, in base al nuovo Decreto
Ministeriale, ai fini della liquidazione del compenso dovrà tenersi conto di vari fattori della prestazione professionale, quali caratteristiche, pregio dell'attività prestata, importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare, condizioni soggettive del cliente e risultati conseguiti.
3.3 – Viene quindi chiesta la condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla refusione delle spese sostenute per il primo grado di giudizio nella misura “tabellare” di € 3.613,00 o nella maggiore/minore misura che sarà ritenuta di Giustizia, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge e rimborso del contributo unificato con attribuzione in favore del difensore antistatario.
4 – Il Ministero intimato si è costituito con memoria formale
5 – Ai fini della decisione il Collegio, attenendosi alla giurisprudenza della Sezione formatasi in fattispecie sovrapponibili (per tutte, n. 169/2025 del 13 gennaio 2025), richiama i principi più volte affermati, secondo i quali il TAR ha ampi poteri N. 07207/2025 REG.RIC.
discrezionali in ordine alla statuizione sulle spese e, se del caso, al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali, ovvero per escluderla (Cons. Stato, Ad. Plen., 24 maggio 2007, n. 8), tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto.
5.1 - Tuttavia, qualora il TAR abbia integralmente accolto, così come nella fattispecie in esame, le ragioni di una delle parti, trova applicazione il generale principio della soccombenza. Ne discende che, se la regolazione delle spese giudiziali non richiede una ampia motivazione posto che le stesse seguono la soccombenza, si pone invece un onere di più specifica motivazione laddove la regolazione delle spese prescinda da una vittoria in giudizio e risponda ad esigenze differenti. In particolare, quando si procede alla compensazione delle spese, l'onere della motivazione è rinforzato, al fine di mantenere inalterato il rapporto di regola ad eccezione esistente tra i principi di condanna del soccombente e di compensazione delle spese.
5.2 – Nella fattispecie in esame il TAR si è limitato a richiamare fattori estranei al merito delle questioni controverse, e in particolare la serialità del contenzioso, che erano, casomai, idonei ad aggravare, anche in sede di liquidazione delle spese processuali, la responsabilità di una amministrazione che mantiene un contegno ormai riconosciuto illegittimo in sede giurisdizionale in violazione del principio di leale collaborazione con i cittadini oggi sancito dalla legge n. 241 del 1990, costringendo il cittadino, le cui ragioni giuridiche sono ormai chiare, a sostenere oneri e ad attendere tempi giudiziari e determinando costi amministrativi altrimenti non necessari.
5.3 –Considerata la totale soccombenza del Ministero nel giudizio, il TAR avrebbe dovuto applicare correttamente il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., ponendo a carico della resistente Amministrazione le spese e le competenze di lite non avendo indicato motivazioni valide per poter compensare, in tutto o in parte, le spese di giudizio. N. 07207/2025 REG.RIC.
5.4 – Pertanto, la immotivata compensazione delle spese deve essere riformata procedendosi, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'appello, ad una nuova liquidazione equitativa delle spese di giudizio.
5.5 - Ai fini della richiesta di parte appellante di quantificazione e liquidazione delle medesime spese in misura “tabellare”, il Collegio deve altresì evidenziare che il sistema delle tariffe professionali è stato abrogato ad opera dell'art. 9, 1° comma, della legge n. 27/2012. Successivamente, con la legge n. 247/2012 si è espressamente affermato che il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale (art. 13, legge n. 247/2012) e che, quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, il compenso è liquidato dal giudice con riferimento ai parametri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia (aggiornati a cadenza periodica ex art. 13, comma 6, legge n. 247/2012), ossia in base ai parametri previsti dal citato D.M. n.
55/2014, di recente rivisti e aggiornati dal D.M. 13 agosto 2022 n.147.
5.6 - A seguito della abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico (decreto legge n. 1 del 2012, articolo 9, convertito, con modificazione, dalla legge n. 27 del 2012), non sussiste il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari presente nel previgente sistema di liquidazione degli onorari professionali (legge n. 794 del 1942, articolo 24), ma i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio devono comunque fare riferimento al citato Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, salvo discostarsene motivatamente, sicché, in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi della tabella allegata al D.M. n. 55 del 2014, il giudice è tenuto ad indicare i criteri che hanno guidato la liquidazione del compenso, fermo restando, quale unico limite, l'art. 2233, comma 2, c.c., che preclude la possibilità di liquidare somme simboliche non consone al decoro della professione. N. 07207/2025 REG.RIC.
6 – In conclusione l'appello deve essere accolto nei termini sopraindicati e per l'effetto il Collegio deve provvedere ad una nuova liquidazione equitativa delle spese di giudizio, tenuto conto della difficoltà e dell'impegno richiesti al difensore di parte ricorrente dalla causa sottoposta al TAR, vertente su un'unica questione di univoca interpretazione e pacifica applicazione.
7 - Le spese del presente grado di giudizio seguono anch'esse la soccombenza e vengono forfetariamente liquidate in dispositivo alla stregua dei medesimi criteri sopraindicati, tenuto altresì conto del solo parziale accoglimento della domanda di liquidazione delle spese entro i predetti limiti tabellari.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l'effetto, in riforma dell'appellata sentenza, condanna l'Amministrazione resistente alle spese di giudizio di primo grado, liquidate in Euro 800,00 oltre ad oneri di legge.
Compensa in parte le spese del presente grado di giudizio e per la restante parte le liquida in Euro 300,00 oltre ad oneri di legge.
Dispone che le predette somme siano stornate in favore del difensore antistatario della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco IP, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Raffaello IN, Consigliere, Estensore N. 07207/2025 REG.RIC.
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
L'ESTENSORE
Raffaello IN
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
Marco IP
Pubblicato il 12/02/2026
N. 01131 /2026 REG.PROV.COLL. N. 07207/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7207 del 2025, proposto da TO TU, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliatoaria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta)
n. 16149/2025, resa tra le parti. N. 07207/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il Cons. Raffaello
IN e udito per le parti l'avvocato dello Stato Giovanni Greco
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1 – L'appellante chiede la riforma della sentenza del TAR del Lazio, Sezione V, n.
16149/2025, pubblicata in data 10 settembre 2025, relativamente al capo relativo alla compensazione delle spese di lite.
2 – La stessa aveva proposto ricorso in ottemperanza ai sensi dell'art. 112 e segg. c.p.a. davanti al TAR del Lazio per l'esecuzione della sentenza N. 166/2024 emessa dalla
Corte di appello di Roma, Sezione lavoro. Il TAR all'esito della camera di consiglio accoglieva integralmente il ricorso promosso dall'odierna appellante ma, quanto alle spese di lite, rivendicata la propria discrezionalità in materia, così disponeva: “7.
Stante il carattere seriale del contenzioso nel quale si inserisce la controversa vicenda sottesa al ricorso in esame, si reputano sussistenti giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le costituite parti in causa”.
3 – Secondo la parte appellante il capo di sentenza sulle spese di lite è ingiusto, genericamente motivato e fondato su presupposti errati ed illogici, e, pertanto, deve essere riformato per erronea interpretazione dei fatti di causa e delle norme di diritto che si assumono violate.
3.1 – In particolare, viene dedotta la “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DEGLI ARTT. 91 E 92 C.P.C. – PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA” in quanto la sentenza impugnata sarebbe errata ed illegittima avendo il giudice di primo grado accolto integralmente le domande proposte dal ricorrente, ma avendo poi N. 07207/2025 REG.RIC.
apoditticamente compensato le spese di giudizio “stante il carattere seriale del contenzioso nel quale si inserisce la controversa vicenda sottesa al ricorso in esame” in violazione dell'art. 91 c.p.c.
3.2 – Viene poi dedotta la “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 92
C.P.C.. ERRONEA INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO IN
ORDINE ALL' “ESISTENZA DI UN DIFFUSO CONTENZIOSO IN MATERIA
GIUSTIFICATIVE DELLA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI LITE.
MOTIVAZIONE CONTRADDITTORIA E MERAMENTE APPARENTE”.Ciò in quanto il Giudice di primo grado avrebbe dovuto correttamente liquidare le spese del giudizio in conformità al dettato normativo di cui al vigente D.M. n. 55/14 in relazione ai giudizi innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale. Al riguardo, la parte appellante evidenzia altresì che con D.M. n. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022,
è stata innovata la materia della determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense. In particolare, in base al nuovo Decreto
Ministeriale, ai fini della liquidazione del compenso dovrà tenersi conto di vari fattori della prestazione professionale, quali caratteristiche, pregio dell'attività prestata, importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare, condizioni soggettive del cliente e risultati conseguiti.
3.3 – Viene quindi chiesta la condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla refusione delle spese sostenute per il primo grado di giudizio nella misura “tabellare” di € 3.613,00 o nella maggiore/minore misura che sarà ritenuta di Giustizia, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge e rimborso del contributo unificato con attribuzione in favore del difensore antistatario.
4 – Il Ministero intimato si è costituito con memoria formale
5 – Ai fini della decisione il Collegio, attenendosi alla giurisprudenza della Sezione formatasi in fattispecie sovrapponibili (per tutte, n. 169/2025 del 13 gennaio 2025), richiama i principi più volte affermati, secondo i quali il TAR ha ampi poteri N. 07207/2025 REG.RIC.
discrezionali in ordine alla statuizione sulle spese e, se del caso, al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali, ovvero per escluderla (Cons. Stato, Ad. Plen., 24 maggio 2007, n. 8), tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto.
5.1 - Tuttavia, qualora il TAR abbia integralmente accolto, così come nella fattispecie in esame, le ragioni di una delle parti, trova applicazione il generale principio della soccombenza. Ne discende che, se la regolazione delle spese giudiziali non richiede una ampia motivazione posto che le stesse seguono la soccombenza, si pone invece un onere di più specifica motivazione laddove la regolazione delle spese prescinda da una vittoria in giudizio e risponda ad esigenze differenti. In particolare, quando si procede alla compensazione delle spese, l'onere della motivazione è rinforzato, al fine di mantenere inalterato il rapporto di regola ad eccezione esistente tra i principi di condanna del soccombente e di compensazione delle spese.
5.2 – Nella fattispecie in esame il TAR si è limitato a richiamare fattori estranei al merito delle questioni controverse, e in particolare la serialità del contenzioso, che erano, casomai, idonei ad aggravare, anche in sede di liquidazione delle spese processuali, la responsabilità di una amministrazione che mantiene un contegno ormai riconosciuto illegittimo in sede giurisdizionale in violazione del principio di leale collaborazione con i cittadini oggi sancito dalla legge n. 241 del 1990, costringendo il cittadino, le cui ragioni giuridiche sono ormai chiare, a sostenere oneri e ad attendere tempi giudiziari e determinando costi amministrativi altrimenti non necessari.
5.3 –Considerata la totale soccombenza del Ministero nel giudizio, il TAR avrebbe dovuto applicare correttamente il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., ponendo a carico della resistente Amministrazione le spese e le competenze di lite non avendo indicato motivazioni valide per poter compensare, in tutto o in parte, le spese di giudizio. N. 07207/2025 REG.RIC.
5.4 – Pertanto, la immotivata compensazione delle spese deve essere riformata procedendosi, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'appello, ad una nuova liquidazione equitativa delle spese di giudizio.
5.5 - Ai fini della richiesta di parte appellante di quantificazione e liquidazione delle medesime spese in misura “tabellare”, il Collegio deve altresì evidenziare che il sistema delle tariffe professionali è stato abrogato ad opera dell'art. 9, 1° comma, della legge n. 27/2012. Successivamente, con la legge n. 247/2012 si è espressamente affermato che il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale (art. 13, legge n. 247/2012) e che, quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, il compenso è liquidato dal giudice con riferimento ai parametri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia (aggiornati a cadenza periodica ex art. 13, comma 6, legge n. 247/2012), ossia in base ai parametri previsti dal citato D.M. n.
55/2014, di recente rivisti e aggiornati dal D.M. 13 agosto 2022 n.147.
5.6 - A seguito della abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico (decreto legge n. 1 del 2012, articolo 9, convertito, con modificazione, dalla legge n. 27 del 2012), non sussiste il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari presente nel previgente sistema di liquidazione degli onorari professionali (legge n. 794 del 1942, articolo 24), ma i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio devono comunque fare riferimento al citato Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, salvo discostarsene motivatamente, sicché, in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi della tabella allegata al D.M. n. 55 del 2014, il giudice è tenuto ad indicare i criteri che hanno guidato la liquidazione del compenso, fermo restando, quale unico limite, l'art. 2233, comma 2, c.c., che preclude la possibilità di liquidare somme simboliche non consone al decoro della professione. N. 07207/2025 REG.RIC.
6 – In conclusione l'appello deve essere accolto nei termini sopraindicati e per l'effetto il Collegio deve provvedere ad una nuova liquidazione equitativa delle spese di giudizio, tenuto conto della difficoltà e dell'impegno richiesti al difensore di parte ricorrente dalla causa sottoposta al TAR, vertente su un'unica questione di univoca interpretazione e pacifica applicazione.
7 - Le spese del presente grado di giudizio seguono anch'esse la soccombenza e vengono forfetariamente liquidate in dispositivo alla stregua dei medesimi criteri sopraindicati, tenuto altresì conto del solo parziale accoglimento della domanda di liquidazione delle spese entro i predetti limiti tabellari.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l'effetto, in riforma dell'appellata sentenza, condanna l'Amministrazione resistente alle spese di giudizio di primo grado, liquidate in Euro 800,00 oltre ad oneri di legge.
Compensa in parte le spese del presente grado di giudizio e per la restante parte le liquida in Euro 300,00 oltre ad oneri di legge.
Dispone che le predette somme siano stornate in favore del difensore antistatario della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco IP, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Raffaello IN, Consigliere, Estensore N. 07207/2025 REG.RIC.
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
L'ESTENSORE
Raffaello IN
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
Marco IP