Sentenza breve 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 26/02/2026, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00335/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00134/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 134 del 2026, proposto da
MA AK, RA IA, JO DR TA E Md RA Srker, rappresentati e difesi dall'avvocato Salvatore Vito Villani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
U.T.G. - Prefettura di Forli' - Cesena, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento dirigenziale dello Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Forlì prot. n. P-FC/L/Q/2023/101499 del 18 aprile 2023, notificato in data 2 gennaio 2024;
- del provvedimento dirigenziale prot. n. P-FC/L/Q/2023/101474 del 20 aprile 2023, notificato in data 2 gennaio 2024;
- del provvedimento dirigenziale prot. n. P-FC/L/Q/2023/103270 del 12 dicembre 2023, notificato in data 18 maggio 2024;
- del provvedimento dirigenziale prot. n. P-FC/L/Q/2023/101460 del 19 aprile 2023, notificato in data 2 gennaio 2024;
- del provvedimento dirigenziale prot. n. P-FC/L/Q/2023/101458 del 19 aprile 2023, notificato in data 2 gennaio 2024;
tutti aventi ad oggetto la dichiarazione di decadenza del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore dei ricorrenti per il decorso del termine previsto dall'art. 31, comma 4, del D.P.R. 394/1999.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Forlì - Cesena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa MA ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e ravvisati i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata;
Al fine di censurare i provvedimenti in epigrafe indicati, i loro destinatari hanno notificato all’amministrazione un ricorso incardinato presso il TAR del Lazio, che ha dichiarato la propria incompetenza territoriale con ordinanza collegiale n. 14621/2025 del 29 dicembre 2025.
Al fine della riassunzione, parte ricorrente - con un ricorso ai limiti dell’inammissibilità per la mancata ricostruzione della situazione di fatto caratterizzante la fattispecie e per la genericità delle doglianze, nonché per l’impossibilità di accertare la tempestività dell’impugnazione, non essendo stato prodotto in atti il ricorso originariamente proposto avanti al TAR del Lazio - hanno dedotto:
1. violazione di legge ed eccesso di potere per aver applicato rigidamente il termine di decadenza previsto dall'art. 31, comma 4, del D.P.R. 394/1999 senza considerare che il mancato rilascio del visto era dovuto a, non ulteriormente specificate, cause non imputabili ai ricorrenti;
2. violazione del D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, che ha previsto una sospensione ex lege dell'efficacia dei nulla osta già rilasciati ai cittadini del Bangladesh, riconoscendo implicitamente le difficoltà operative nei rapporti con tale Paese;
3. eccesso di potere per difetto di istruttoria, non avendo l'amministrazione proceduto ad una valutazione complessiva delle, nemmeno delineate per sommi tratti, circostanze del caso concreto e delle cause che avrebbero impedito il rilascio del visto;
4. violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, rappresentando di aver “proceduto a ripristinare le pratiche archiviate nell’esercizio dell’autotutela (all. n. 3), fermo restando che si procederà all’emissione dei nuovi nulla osta successivamente all’ottenimento di nuove quote a seguito della riattivazione delle istanze, previa acquisizione dei pareri dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, già interpellata al riguardo.”.
A fronte di ciò il Collegio non può che prendere atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo, parte ricorrente, ottenuto la piena soddisfazione della pretesa fatta valere mediante la domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati e il ripristino dell’efficacia dei nulla osta già rilasciati.
Le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa, alla luce delle numerose carenze formali che avrebbero necessariamente condotto alla declaratoria di irricevibilità per tardività e/o inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto dell’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AO TI, Presidente
MA ER, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA ER | AO TI |
IL SEGRETARIO