CASS
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/03/2025, n. 8897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8897 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IA TO nato ad [...] il [...]; nel procedimento a carico del medesimo;
avverso la sentenza del 20/02/202k della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
udita la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. Aldo Esposito che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del difensore dell'imputato avv.to Pescarmona Chiara che ha insistito per l'accogliemento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Milano riformava parzialmente la sentenza del 3 aprile 2023 del tribunale di Milano, con cui IA TO era stato condannato in ordine al reato di cui all'art. 10 ter del Dlgs. 74/2000, ritenendo la continuazione con il fatto di cui al decreto di condanna n. 1281/18 del Gip di Milano del 25.5.2018, rideterminando la pena finale in mesi sei di reclusione, con pena sospesa. 2. Avverso la predetta sentenza IA TO ha proposto ricorso per cassazione, anche allegando successivamente documentazione e nuovi motivi, mediante il difensore, rappresentando tre motivi di impugnazione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 8897 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 24/01/2025 3. Deduce, con il primo, il vizio di violazione di legge e di carenza e illogicità della motivazione con riguardo all'art. 168 bis cod. pen., in relazione al rigetto della richiesta di messa alla prova. Si evidenzia che con atto di appello si era avanzata richiesta di ammissione alla prova per il reato oggetto di impugnazione nel presente procedimento, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 174/2022 che ha dichiarato incostituzionale l'art. 168 bis comma 4 cod. pen. nella parte in cui non prevede che l'imputato possa essere ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova nell'ipotesi in cui si proceda per reati connessi, ai sensi dell'art. 12 co. 1 lett. b) cod. proc. pen., con altri reati per i quali tale beneficio sia già stato concesso. La Corte di appello sul punto non avrebbe risposto, ritenendo erroneamente che il ricorrente avesse solo avanzato istanza di riconoscimento della continuazione tra il reato di cui al presente procedimento e quello relativo all'anno di imposta del 2015, per il quale ultimo si era già svolta, con esito positivo, la messa alla prova e per cui quindi era intervenuto proscioglimento, e si aggiunge che vi sarebbe connessione, ex art. 12 citato, tra l'attuale reato sub iudice e quello dichiarato estinto per esito positivo della messa alla prova, trattandosi del medesimo reato relativo a due annualità di imposta contigue, commesso dal medesimo soggetto. 4. Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione, per la ritenuta inammissibilità della richiesta di messa alla prova per il reato qui sub ludice, atteso che la mancata allegazione alla domanda di messa alla prova della dichiarazione di disponibilità dell'Ente non è causa di inammissibilità e, quanto alla ritenuta assenza di un giudizio prognostico favorevole la corte avrebbe omesso di confrontarsi con le deduzioni di cui al primo motivo di appello, volte a superare la prognosi sfavorevole del tribunale sul punto, atteso che il ricorrente, con l'atto di appello, superando osservazioni negative del tribunale che aveva rilevato la pendenza di un processo per bancarotta, aveva documentato l'avvenuta definizione del procedimento stesso con l'intervenuta archiviazione. Quanto alla ulteriore ragione di inammissibilità evidenziata dalla corte di appello e costituita dalla questione della condotta riparatoria, si evidenzia che il ricorrente, con la richiesta di elaborazione del programma MAP si era reso disponibile, ove possibile, ad azioni riparatorie, rimettendosi alle indicazioni del tribunale. In tale quadro, la circostanza per cui al momento della domanda di messa alla prova il ricorrente non aveva risarcito il danno non può costituire ragione di inammissibilità. 5. Con il terzo motivo, deduce vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla determinazione del reato più grave rispetto alla 2 riconosciuta continuazione. Si contesta come, in luogo dell'aumento per la continuazione della pena pecuniaria irrogata con decreto penale, la Corte avrebbe aumentato la pena detentiva irrogata rispetto al reato più grave. Così rigettandosi la esplicita richiesta di aumentare con la continuazione la pena pecuniaria del decreto penale, con eliminazione delle sanzioni accessorie. Senza fornire motivazione sul punto. E si osserva che non sarebbero illustrati í criteri giustificativi della individuazione del reato più grave. E si aggiunge che riconoscendo come più grave quello sub ludice, sono state confermate le sanzioni accessorie che invece non erano state irrogate con il decreto penale di condanna. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo e secondo motivo sono omogenei, siccome attengono al comune motivo della richiesta di messa alla prova, e devono quindi essere esaminati congiuntamente. Riguardo al primo motivo, preliminarmente si osserva che la Corte, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, ha dato atto della richiesta di messa alla prova avanzata, rispetto al reato qui in esame, dall'imputato, osservando come la difesa abbia impugnato le ordinanze del tribunale di rigetto di una tale istanza, che come tale è stata reiterata in sede di appello, con segnalazione della assenza di ogni pendenza giudiziaria, di condizioni ostative, in uno con la circostanza per cui dal casellario giudiziario emergerebbero solo precedenti relativi alla attività lavorativa svolta. La Corte quindi, e di seguito a tali premesse, nella sentenza impugnata ha riconosciuto il vincolo della continuazione ex art. 12 cod. proc. pen. per la medesimezza del disegno criminoso per le tre annualità consecutive che avrebbero complessivamente interessato, seppur in procedimenti distinti, l'imputato, dal 2014 al 2016 quali anni di imposta e, quanto alla richiesta di messa alla prova per il reato qui in esame, l'ha respinta nuovamente per assenza di un programma di lavori di pubblica utilità, come anche di un giudizio prognostico favorevole oltre che per l'irrisolta questione risarcitoria (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata par.
4.2. ultimo periodo). Assume dunque carattere regressivo ogni disquisizione sulla sussistenza o meno di una richiesta di riconoscimento della continuazione tra il reato qui sub iudice e quello di cui alla annualità del 2015 oggetto di esito positivo della messa alla prova (che il ricorrente sostiene di non avere mai promosso); laddove il rilievo che assume tale profilo, esaminato in sentenza dalla Corte di appello ( pag. 3), è comunque quello, preliminare, della sussistenza (risolta in senso positivo dalla Corte di appello) tra i due reati, ancorchè uno di essi estinto, del legame ex art. 12 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. quale presupposto per la operatività della dichiarazione di illegittimità costituzionale intervenuta con sentenza n. 174/2022, in rapporto alla 3 rinnovata richieste di messa alla prova anche per la contestazione di cui al presente procedimento. Quanto, quindi, alla questione che viene qui essenzialmente in rilievo, circa la mancata ammissione al procedimento di messa alla prova, si osserva che la decisione di inammissibilità è immune da vizi. Con particolare riferimento, innanzitutto, al rilievo della mancata presentazione di un programma di lavori di pubblica utilità. Si osserva in proposito che per la istanza di messa alla prova è prevista la allegazione, ai sensi dell'art. 464-bis cod. proc. pen., del programma di trattamento elaborato dall'UEPE ovvero, in alternativa, dei motivi per i quali non ne era stata possibile la tempestiva elaborazione, requisiti ritenuti necessari dal legislatore a comprova della serietà della domanda (cfr. da ultimo Sez.
4 - n. 36467 del 03/07/2024 Rv. 287058 - 01). Si richiama, in proposito, l'orientamento secondo cui la elaborazione del programma - o la spiegazione delle ragioni per cui non è stato possibile - è un requisito di ammissibilità (come si legge al punto n. 7, p. 4, del "considerato in diritto" di Sez. 3, n. 12721 del 17/01/2019, Rv. 275355) e secondo il quale il programma è dimostrazione di serietà delle intenzioni (cfr. al riguardo Sez. 6, n. 9197 del 26/09/2019, dep. 2020, Milani, Rv. 278619, cfr. punto n. 2, p. 3, del "considerato in diritto"). La mancata presentazione del programma, come rilevata dalla Corte di appello e non esclusa dal ricorrente, costituisce valido motivo di rigetto della domanda, come tale assorbente rispetto alle altre ragioni di inammissibilità addotte dai giudici di secondo grado. 2. Riguardo poi al terzo motivo di ricorso, è anche esso inammissibile. Innanzitutto per la genericità del motivo, con cui il ricorrente si astiene dall'illustrare le ragioni per cui si sarebbe dovuto considerare più grave il reato di cui alla annualità del 2014. Di contro è implicita la illustrazione della maggiore gravità del reato qui sub iudice a fronte della riconosciuta recidiva solo per lo stesso e in assenza di contestazione al riguardo. Va aggiunto che con il secondo motivo di gravame il ricorrente si è limitato a chiedere "la continuazione" ed un "minimo aumento della pena pecuniaria inflitta con il decreto penale di condanna 1281/18 ..." con espressione chiaramente incline, per la riconduzione dell'aumento per la continuazione al reato già giudicato, a riconoscere la maggior gravità del reato sub iudice. Infine è eccentrica anche la valorizzazione del carattere pecuniario della sanzione applicata con il decreto di condanna irrevocabile, trattandosi, piuttosto, di sanzione sostitutiva ex art. 53 della L. 689/81 rispetto alla pena base considerata con il decreto penale per il reato di riferimento, di un anno di reclusione ridotta per le attenuanti generiche e per il rito fino a mesi 4 di reclusione, di natura detentiva, che quindi esclude come tale, anche sotto il profilo della natura delle pene applicate per i reati in continuazione, ogni forma di illegalità 4 i di quella finale alfine stabilita. In altri termini, la richiesta avanzata dalla difesa in punto di pena, da una parte va intesa nei termini sopra illustrati, dall'altra, quand'anche considerata nella prospettiva illustrata dalla difesa, si tradurrebbe in una richiesta del tutto errata giuridicamente per cui può anche ribadirsi qui il principio per cui il vizio di motivazione non è configurabile riguardo ad argomentazioni giuridiche delle parti. Queste ultime infatti, come ha più volte sottolineato la Suprema Corte, o sono fondate e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge;
o sono infondate, come nel caso di specie, e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 619 comma 1 cod. proc. pen. che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 Rv. 271451 - 01 Emmanuele). 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2025.
avverso la sentenza del 20/02/202k della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
udita la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. Aldo Esposito che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del difensore dell'imputato avv.to Pescarmona Chiara che ha insistito per l'accogliemento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Milano riformava parzialmente la sentenza del 3 aprile 2023 del tribunale di Milano, con cui IA TO era stato condannato in ordine al reato di cui all'art. 10 ter del Dlgs. 74/2000, ritenendo la continuazione con il fatto di cui al decreto di condanna n. 1281/18 del Gip di Milano del 25.5.2018, rideterminando la pena finale in mesi sei di reclusione, con pena sospesa. 2. Avverso la predetta sentenza IA TO ha proposto ricorso per cassazione, anche allegando successivamente documentazione e nuovi motivi, mediante il difensore, rappresentando tre motivi di impugnazione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 8897 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 24/01/2025 3. Deduce, con il primo, il vizio di violazione di legge e di carenza e illogicità della motivazione con riguardo all'art. 168 bis cod. pen., in relazione al rigetto della richiesta di messa alla prova. Si evidenzia che con atto di appello si era avanzata richiesta di ammissione alla prova per il reato oggetto di impugnazione nel presente procedimento, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 174/2022 che ha dichiarato incostituzionale l'art. 168 bis comma 4 cod. pen. nella parte in cui non prevede che l'imputato possa essere ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova nell'ipotesi in cui si proceda per reati connessi, ai sensi dell'art. 12 co. 1 lett. b) cod. proc. pen., con altri reati per i quali tale beneficio sia già stato concesso. La Corte di appello sul punto non avrebbe risposto, ritenendo erroneamente che il ricorrente avesse solo avanzato istanza di riconoscimento della continuazione tra il reato di cui al presente procedimento e quello relativo all'anno di imposta del 2015, per il quale ultimo si era già svolta, con esito positivo, la messa alla prova e per cui quindi era intervenuto proscioglimento, e si aggiunge che vi sarebbe connessione, ex art. 12 citato, tra l'attuale reato sub iudice e quello dichiarato estinto per esito positivo della messa alla prova, trattandosi del medesimo reato relativo a due annualità di imposta contigue, commesso dal medesimo soggetto. 4. Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione, per la ritenuta inammissibilità della richiesta di messa alla prova per il reato qui sub ludice, atteso che la mancata allegazione alla domanda di messa alla prova della dichiarazione di disponibilità dell'Ente non è causa di inammissibilità e, quanto alla ritenuta assenza di un giudizio prognostico favorevole la corte avrebbe omesso di confrontarsi con le deduzioni di cui al primo motivo di appello, volte a superare la prognosi sfavorevole del tribunale sul punto, atteso che il ricorrente, con l'atto di appello, superando osservazioni negative del tribunale che aveva rilevato la pendenza di un processo per bancarotta, aveva documentato l'avvenuta definizione del procedimento stesso con l'intervenuta archiviazione. Quanto alla ulteriore ragione di inammissibilità evidenziata dalla corte di appello e costituita dalla questione della condotta riparatoria, si evidenzia che il ricorrente, con la richiesta di elaborazione del programma MAP si era reso disponibile, ove possibile, ad azioni riparatorie, rimettendosi alle indicazioni del tribunale. In tale quadro, la circostanza per cui al momento della domanda di messa alla prova il ricorrente non aveva risarcito il danno non può costituire ragione di inammissibilità. 5. Con il terzo motivo, deduce vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla determinazione del reato più grave rispetto alla 2 riconosciuta continuazione. Si contesta come, in luogo dell'aumento per la continuazione della pena pecuniaria irrogata con decreto penale, la Corte avrebbe aumentato la pena detentiva irrogata rispetto al reato più grave. Così rigettandosi la esplicita richiesta di aumentare con la continuazione la pena pecuniaria del decreto penale, con eliminazione delle sanzioni accessorie. Senza fornire motivazione sul punto. E si osserva che non sarebbero illustrati í criteri giustificativi della individuazione del reato più grave. E si aggiunge che riconoscendo come più grave quello sub ludice, sono state confermate le sanzioni accessorie che invece non erano state irrogate con il decreto penale di condanna. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo e secondo motivo sono omogenei, siccome attengono al comune motivo della richiesta di messa alla prova, e devono quindi essere esaminati congiuntamente. Riguardo al primo motivo, preliminarmente si osserva che la Corte, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, ha dato atto della richiesta di messa alla prova avanzata, rispetto al reato qui in esame, dall'imputato, osservando come la difesa abbia impugnato le ordinanze del tribunale di rigetto di una tale istanza, che come tale è stata reiterata in sede di appello, con segnalazione della assenza di ogni pendenza giudiziaria, di condizioni ostative, in uno con la circostanza per cui dal casellario giudiziario emergerebbero solo precedenti relativi alla attività lavorativa svolta. La Corte quindi, e di seguito a tali premesse, nella sentenza impugnata ha riconosciuto il vincolo della continuazione ex art. 12 cod. proc. pen. per la medesimezza del disegno criminoso per le tre annualità consecutive che avrebbero complessivamente interessato, seppur in procedimenti distinti, l'imputato, dal 2014 al 2016 quali anni di imposta e, quanto alla richiesta di messa alla prova per il reato qui in esame, l'ha respinta nuovamente per assenza di un programma di lavori di pubblica utilità, come anche di un giudizio prognostico favorevole oltre che per l'irrisolta questione risarcitoria (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata par.
4.2. ultimo periodo). Assume dunque carattere regressivo ogni disquisizione sulla sussistenza o meno di una richiesta di riconoscimento della continuazione tra il reato qui sub iudice e quello di cui alla annualità del 2015 oggetto di esito positivo della messa alla prova (che il ricorrente sostiene di non avere mai promosso); laddove il rilievo che assume tale profilo, esaminato in sentenza dalla Corte di appello ( pag. 3), è comunque quello, preliminare, della sussistenza (risolta in senso positivo dalla Corte di appello) tra i due reati, ancorchè uno di essi estinto, del legame ex art. 12 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. quale presupposto per la operatività della dichiarazione di illegittimità costituzionale intervenuta con sentenza n. 174/2022, in rapporto alla 3 rinnovata richieste di messa alla prova anche per la contestazione di cui al presente procedimento. Quanto, quindi, alla questione che viene qui essenzialmente in rilievo, circa la mancata ammissione al procedimento di messa alla prova, si osserva che la decisione di inammissibilità è immune da vizi. Con particolare riferimento, innanzitutto, al rilievo della mancata presentazione di un programma di lavori di pubblica utilità. Si osserva in proposito che per la istanza di messa alla prova è prevista la allegazione, ai sensi dell'art. 464-bis cod. proc. pen., del programma di trattamento elaborato dall'UEPE ovvero, in alternativa, dei motivi per i quali non ne era stata possibile la tempestiva elaborazione, requisiti ritenuti necessari dal legislatore a comprova della serietà della domanda (cfr. da ultimo Sez.
4 - n. 36467 del 03/07/2024 Rv. 287058 - 01). Si richiama, in proposito, l'orientamento secondo cui la elaborazione del programma - o la spiegazione delle ragioni per cui non è stato possibile - è un requisito di ammissibilità (come si legge al punto n. 7, p. 4, del "considerato in diritto" di Sez. 3, n. 12721 del 17/01/2019, Rv. 275355) e secondo il quale il programma è dimostrazione di serietà delle intenzioni (cfr. al riguardo Sez. 6, n. 9197 del 26/09/2019, dep. 2020, Milani, Rv. 278619, cfr. punto n. 2, p. 3, del "considerato in diritto"). La mancata presentazione del programma, come rilevata dalla Corte di appello e non esclusa dal ricorrente, costituisce valido motivo di rigetto della domanda, come tale assorbente rispetto alle altre ragioni di inammissibilità addotte dai giudici di secondo grado. 2. Riguardo poi al terzo motivo di ricorso, è anche esso inammissibile. Innanzitutto per la genericità del motivo, con cui il ricorrente si astiene dall'illustrare le ragioni per cui si sarebbe dovuto considerare più grave il reato di cui alla annualità del 2014. Di contro è implicita la illustrazione della maggiore gravità del reato qui sub iudice a fronte della riconosciuta recidiva solo per lo stesso e in assenza di contestazione al riguardo. Va aggiunto che con il secondo motivo di gravame il ricorrente si è limitato a chiedere "la continuazione" ed un "minimo aumento della pena pecuniaria inflitta con il decreto penale di condanna 1281/18 ..." con espressione chiaramente incline, per la riconduzione dell'aumento per la continuazione al reato già giudicato, a riconoscere la maggior gravità del reato sub iudice. Infine è eccentrica anche la valorizzazione del carattere pecuniario della sanzione applicata con il decreto di condanna irrevocabile, trattandosi, piuttosto, di sanzione sostitutiva ex art. 53 della L. 689/81 rispetto alla pena base considerata con il decreto penale per il reato di riferimento, di un anno di reclusione ridotta per le attenuanti generiche e per il rito fino a mesi 4 di reclusione, di natura detentiva, che quindi esclude come tale, anche sotto il profilo della natura delle pene applicate per i reati in continuazione, ogni forma di illegalità 4 i di quella finale alfine stabilita. In altri termini, la richiesta avanzata dalla difesa in punto di pena, da una parte va intesa nei termini sopra illustrati, dall'altra, quand'anche considerata nella prospettiva illustrata dalla difesa, si tradurrebbe in una richiesta del tutto errata giuridicamente per cui può anche ribadirsi qui il principio per cui il vizio di motivazione non è configurabile riguardo ad argomentazioni giuridiche delle parti. Queste ultime infatti, come ha più volte sottolineato la Suprema Corte, o sono fondate e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge;
o sono infondate, come nel caso di specie, e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 619 comma 1 cod. proc. pen. che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 Rv. 271451 - 01 Emmanuele). 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2025.