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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 15/12/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 74/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 74 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Tortolì, presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. Sebastiano Tronci, che lo rappresenta e difende, come da mandato in calce all'atto di citazione, attore contro
(c.f. ), (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3
(c.f. ), (c.f. , Controparte_3 C.F._4 CP_4 C.F._5
(c.f. ), (c.f. ), Controparte_5 C.F._6 Controparte_6 C.F._7
(c.f. , (c.f. ), Controparte_7 C.F._8 CP_8 C.F._9
(c.f. , (c.f. , Controparte_5 C.F._10 CP_9 C.F._11 CP_10
(c.f. , (c.f. ),
[...] C.F._12 Parte_2 C.F._13 [...]
(c.f. ), (c.f. , (c.f. CP_11 C.F._14 CP_12 C.F._15 Parte_3
), (c.f. ), (c.f. C.F._16 CP_13 C.F._17 CP_14
), (c.f. ) C.F._18 CP_15 C.F._19 Controparte_16
(c.f. ), (c.f. , C.F._20 CP_17 C.F._21 Parte_4
(c.f. ), (c.f. , C.F._22 Parte_5 C.F._23 Parte_6
(c.f. ), (c.f. ,
[...] C.F._24 Parte_7 C.F._25
(c.f. ), (c.f. ), Parte_8 C.F._26 Parte_8 C.F._27
pagina 1 di 6 (c.f. , (c.f. Parte_9 C.F._28 Parte_10
), (c.f. , (c.f. C.F._29 CP_18 C.F._30 CP_19
, (c.f. ), (c.f. C.F._31 CP_20 C.F._32 CP_21
), (c.f. ) e fu C.F._33 CP_22 C.F._34 CP_23
, Pt_4 convenuti contumaci
Oggetto: usucapione – diritti reali
Conclusioni nell'interesse dell'attore (atto di citazione):
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1146 e
1158 c.c., ritenuta l'accessione del possesso già maturato in capo ai danti causa dell'odierno attore con il possesso da esso stesso successivamente esercitato in via esclusiva sino ad oggi, accertare e dichiarare l'acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione in favore di Parte_1
, nato a [...] il [...], c.f. , della piena e perfetta proprietà
[...] C.F._1 sul fabbricato sito in popolato di Baunei, costituito dall'unione delle particelle attualmente censite al
N.C.E.U. del nominato comune censuario al foglio 61, particella n. 3600, sub. 1 e sub. 2, coerente con la frontistante Strada Statale 125 – Via Orientale Sarda, con le scalette Bonomi e con la proprietà
salvo altri. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, solo in caso di resistenza della CP_24 parte convenuta”.
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di essere Parte_1 proprietario, per intervenuta usucapione, anche in forza di accessione del possesso, dell'immobile sito in Baunei e distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Baunei al foglio 61, particella 3600 sub 1 e sub 2.
L'attore ha assunto di essere nel possesso pubblico, pacifico e continuato, da oltre vent'anni, dall'anno
2020, di un vetusto immobile sito in Baunei, strutturato su quattro livelli, di cui uno parzialmente interato e originariamente adibito a civile abitazione, per averlo acquistato da Controparte_1
, , , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5 CP_4 Controparte_6 [...]
e con scrittura privata del 1 dicembre 2020, i quali lo hanno posseduto CP_7 CP_8 dagli anni all'anno 2020, utilizzandolo come deposito e cantina per la rimessa di arredi, Pt_11 attrezzature da lavoro e suppellettili della casa. pagina 2 di 6 L'attore ha dedotto di avere utilizzato il suddetto immobile, svolgendovi le stesse attività poste in essere dai suoi danti causa, nonché facendo eseguire i necessari aggiornamenti catastali e presentando le pratiche per la ristrutturazione dello stesso, sia interna che esterna, poiché privo degli impianti necessari all'avvio di un'attività di ristorazione.
I convenuti, regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
A tale ordine di considerazioni va aggiunto che, ai sensi dell'art. 1146, comma II, c.c., “Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti”. pagina 3 di 6 Detto altrimenti, il principio dell'“accessione del possesso”, sancito dalla norma appena richiamata, consente al possessore attuale - nelle ipotesi di successione a titolo particolare - di congiungere al proprio possesso quello dei suoi danti causa, ai fini del computo del termine utile per l'usucapione. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha mancato di osservare come “in tema di accessione nel possesso di cui all'art. 1146 c.c., comma 2, poiché la norma ricollega espressamente alla qualità di successore a titolo particolare nel diritto la facoltà di unire il proprio possesso a quello del dante causa, affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà
o altro diritto reale sul bene” (ex multis, Cassazione civile, sez. II, 27.3.2015, n. 6290).
Pertanto, chi intenda avvalersi dell'accessione del possesso per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova di aver acquisito un titolo astrattamente idoneo (ancorché invalido o proveniente “a non domino”) a giustificare la “traditio” del bene oggetto della signoria di fatto, operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso.
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso dell'immobile per cui è causa prima in capo all'attore fino all'attualità e, prima di lui, ai suoi danti causa.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, sia da parte dell'attore che dei suoi danti causa, individuando con esattezza e precisione i confini dell'immobile oggetto della domanda, che gli stessi hanno riconosciuto anche nelle fotografie e nella sovrapposizione delle mappe catastali su ortofoto satellitare mostrate loro in udienza, indicando anche l'esatto identificativo catastale (dichiarazioni dei testi e , rese Tes_1 Tes_2 all'udienza del 13 settembre 2024, e , rese all'udienza dell'11 dicembre 2024). Testimone_3
I testi hanno riferito che, almeno dagli anni Novanta (dal 1996 al 2020, teste;
dall'inizio Tes_1 degli anni Novanta al 2020, teste ), l'immobile oggetto della domanda era utilizzato dai Testimone_3
e dai come deposito per riporre utensili e attrezzatura varia, quali la macchina per CP_5 CP_6 macinare l'uva, il torchio, le zappe e i picconi, vecchi mobili, nonché per il deposito di provviste, quali patate e cipolle. I testi hanno specificato che l'immobile è composto da tre piani, oltre al piano terra.
Essi hanno riferito che, dall'anno 2020, il suddetto immobile è utilizzato dall'attore come deposito di materiale e attrezzatura da lavoro e di avere visto personalmente l'attore trasportare delle scatole e portare via dall'immobile delle altre cose, pur non sapendo riferirne la natura, nonché di averlo visto sgomberare l'immobile da macerie varie (teste ). I testi hanno riferito, altresì, di avere Tes_1
pagina 4 di 6 aiutato l'attore, in più occasioni, a ripulire l'immobile da dette macerie e sgomberarlo da porte vecchie, in vista della ristrutturazione, di averlo aiutato a chiudere gli ingressi con delle porte di recupero, chiuse con catena e lucchetto, le cui chiavi erano nella disponibilità dell'attore (teste ), nonché di Tes_2 averlo visto togliere dall'immobile del materiale riposto dai precedenti proprietari per collocarvi l'attrezzatura che lo stesso utilizza per la sua attività di birraio, anche ai fini della futura ristrutturazione dello stabile (teste ). Testimone_3
Il teste ha saputo riferire dell'utilizzo dell'immobile anche da parte dei precedenti Tes_1 proprietari e dell'acquisto dell'immobile da parte dell'attore, per essergli stato riferito dalla suocera,
, venditrice del medesimo. Inoltre, il teste ha riferito che l'immobile non è Controparte_5 Tes_2 ancora stato ristrutturato, ma che l'attore ha presentato il relativo progetto, che è già stato approvato dal
Comune di Baunei.
Infine, i testi hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo dell'immobile da parte dell'attore e, prima di lui, da parte dei suoi danti causa, e di avere visto solo loro utilizzarlo nel rispettivo arco temporale considerato, comportandosi come unici proprietari e di averli considerati come tali.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attore e dei suoi danti causa, nonché in ragione dei rapporti di conoscenza con gli stessi, in quanto legati da rapporti di parentela/affinità (teste , il quale ha riferito di essere a conoscenza Testimone_4 dei fatti di causa, in quanto genero di ) o da rapporti di amicizia con l'attore (teste Controparte_5 Tes_2
) o compaesani del medesimo (teste ) e per la loro conoscenza dell'immobile
[...] Testimone_3 oggetto di causa, per avervi svolto dei lavori insieme all'attore (teste ) o in quanto vicini di Tes_2 casa (teste , il quale ha riferito di abitare dalla nascita in un immobile distante circa 200 Testimone_3 metri da quello dell'attore).
Pertanto, l'attore ha rappresentato di essere divenuto proprietario dell'immobile oggetto di causa, per averlo posseduto a far data dall'anno 2020 e ha dedotto di essere subentrato nel possesso esercitato sullo stesso , , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5 CP_4
, e almeno dagli anni all'anno 2020 e Controparte_6 Controparte_7 CP_8 Pt_11 dall'attore, dal 1° dicembre 2020 e sino all'attualità. A supporto di quanto dedotto, l'attore ha prodotto la scrittura privata del 1° dicembre 2020, con la quale , , Controparte_1 Controparte_2 [...]
, , e CP_3 Controparte_5 CP_4 Controparte_6 Controparte_7 CP_6
pagina 5 di 6 hanno disposto del suddetto immobile in suo favore. Detta scrittura deve essere ritenuta CP_8 titolo idoneo ai fini dell'accessione del possesso dei danti causa di cui sopra.
Inoltre, a supporto della domanda, l'attore ha prodotto la documentazione attestante la presentazione delle pratiche di aggiornamento degli atti catastali relativamente all'immobile oggetto di causa ed il progetto di ristrutturazione e ampliamento del medesimo (docc. 7 e 8, atto di citazione).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attore abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e possa essere dichiarato che ha Parte_1 acquistato la proprietà dell'immobile oggetto di causa per usucapione in forza di accessione del possesso (art. 1146, comma 2 c.c.), per avere unito il suo possesso a quello dei danti causa CP_1
, , , ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5 CP_4 Controparte_6
e CP_6 CP_7 CP_8
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, in forza di accessione del possesso, dichiara (c.f. ) proprietario dell'immobile Parte_1 C.F._1 sito in Baunei e distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Baunei al foglio 61, particella 3600 sub 1
(Categoria C/1) e particella 3600 sub 2 (Categoria A/3);
2) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 15 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 74 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Tortolì, presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. Sebastiano Tronci, che lo rappresenta e difende, come da mandato in calce all'atto di citazione, attore contro
(c.f. ), (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3
(c.f. ), (c.f. , Controparte_3 C.F._4 CP_4 C.F._5
(c.f. ), (c.f. ), Controparte_5 C.F._6 Controparte_6 C.F._7
(c.f. , (c.f. ), Controparte_7 C.F._8 CP_8 C.F._9
(c.f. , (c.f. , Controparte_5 C.F._10 CP_9 C.F._11 CP_10
(c.f. , (c.f. ),
[...] C.F._12 Parte_2 C.F._13 [...]
(c.f. ), (c.f. , (c.f. CP_11 C.F._14 CP_12 C.F._15 Parte_3
), (c.f. ), (c.f. C.F._16 CP_13 C.F._17 CP_14
), (c.f. ) C.F._18 CP_15 C.F._19 Controparte_16
(c.f. ), (c.f. , C.F._20 CP_17 C.F._21 Parte_4
(c.f. ), (c.f. , C.F._22 Parte_5 C.F._23 Parte_6
(c.f. ), (c.f. ,
[...] C.F._24 Parte_7 C.F._25
(c.f. ), (c.f. ), Parte_8 C.F._26 Parte_8 C.F._27
pagina 1 di 6 (c.f. , (c.f. Parte_9 C.F._28 Parte_10
), (c.f. , (c.f. C.F._29 CP_18 C.F._30 CP_19
, (c.f. ), (c.f. C.F._31 CP_20 C.F._32 CP_21
), (c.f. ) e fu C.F._33 CP_22 C.F._34 CP_23
, Pt_4 convenuti contumaci
Oggetto: usucapione – diritti reali
Conclusioni nell'interesse dell'attore (atto di citazione):
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1146 e
1158 c.c., ritenuta l'accessione del possesso già maturato in capo ai danti causa dell'odierno attore con il possesso da esso stesso successivamente esercitato in via esclusiva sino ad oggi, accertare e dichiarare l'acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione in favore di Parte_1
, nato a [...] il [...], c.f. , della piena e perfetta proprietà
[...] C.F._1 sul fabbricato sito in popolato di Baunei, costituito dall'unione delle particelle attualmente censite al
N.C.E.U. del nominato comune censuario al foglio 61, particella n. 3600, sub. 1 e sub. 2, coerente con la frontistante Strada Statale 125 – Via Orientale Sarda, con le scalette Bonomi e con la proprietà
salvo altri. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, solo in caso di resistenza della CP_24 parte convenuta”.
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di essere Parte_1 proprietario, per intervenuta usucapione, anche in forza di accessione del possesso, dell'immobile sito in Baunei e distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Baunei al foglio 61, particella 3600 sub 1 e sub 2.
L'attore ha assunto di essere nel possesso pubblico, pacifico e continuato, da oltre vent'anni, dall'anno
2020, di un vetusto immobile sito in Baunei, strutturato su quattro livelli, di cui uno parzialmente interato e originariamente adibito a civile abitazione, per averlo acquistato da Controparte_1
, , , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5 CP_4 Controparte_6 [...]
e con scrittura privata del 1 dicembre 2020, i quali lo hanno posseduto CP_7 CP_8 dagli anni all'anno 2020, utilizzandolo come deposito e cantina per la rimessa di arredi, Pt_11 attrezzature da lavoro e suppellettili della casa. pagina 2 di 6 L'attore ha dedotto di avere utilizzato il suddetto immobile, svolgendovi le stesse attività poste in essere dai suoi danti causa, nonché facendo eseguire i necessari aggiornamenti catastali e presentando le pratiche per la ristrutturazione dello stesso, sia interna che esterna, poiché privo degli impianti necessari all'avvio di un'attività di ristorazione.
I convenuti, regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
A tale ordine di considerazioni va aggiunto che, ai sensi dell'art. 1146, comma II, c.c., “Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti”. pagina 3 di 6 Detto altrimenti, il principio dell'“accessione del possesso”, sancito dalla norma appena richiamata, consente al possessore attuale - nelle ipotesi di successione a titolo particolare - di congiungere al proprio possesso quello dei suoi danti causa, ai fini del computo del termine utile per l'usucapione. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha mancato di osservare come “in tema di accessione nel possesso di cui all'art. 1146 c.c., comma 2, poiché la norma ricollega espressamente alla qualità di successore a titolo particolare nel diritto la facoltà di unire il proprio possesso a quello del dante causa, affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà
o altro diritto reale sul bene” (ex multis, Cassazione civile, sez. II, 27.3.2015, n. 6290).
Pertanto, chi intenda avvalersi dell'accessione del possesso per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova di aver acquisito un titolo astrattamente idoneo (ancorché invalido o proveniente “a non domino”) a giustificare la “traditio” del bene oggetto della signoria di fatto, operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso.
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso dell'immobile per cui è causa prima in capo all'attore fino all'attualità e, prima di lui, ai suoi danti causa.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, sia da parte dell'attore che dei suoi danti causa, individuando con esattezza e precisione i confini dell'immobile oggetto della domanda, che gli stessi hanno riconosciuto anche nelle fotografie e nella sovrapposizione delle mappe catastali su ortofoto satellitare mostrate loro in udienza, indicando anche l'esatto identificativo catastale (dichiarazioni dei testi e , rese Tes_1 Tes_2 all'udienza del 13 settembre 2024, e , rese all'udienza dell'11 dicembre 2024). Testimone_3
I testi hanno riferito che, almeno dagli anni Novanta (dal 1996 al 2020, teste;
dall'inizio Tes_1 degli anni Novanta al 2020, teste ), l'immobile oggetto della domanda era utilizzato dai Testimone_3
e dai come deposito per riporre utensili e attrezzatura varia, quali la macchina per CP_5 CP_6 macinare l'uva, il torchio, le zappe e i picconi, vecchi mobili, nonché per il deposito di provviste, quali patate e cipolle. I testi hanno specificato che l'immobile è composto da tre piani, oltre al piano terra.
Essi hanno riferito che, dall'anno 2020, il suddetto immobile è utilizzato dall'attore come deposito di materiale e attrezzatura da lavoro e di avere visto personalmente l'attore trasportare delle scatole e portare via dall'immobile delle altre cose, pur non sapendo riferirne la natura, nonché di averlo visto sgomberare l'immobile da macerie varie (teste ). I testi hanno riferito, altresì, di avere Tes_1
pagina 4 di 6 aiutato l'attore, in più occasioni, a ripulire l'immobile da dette macerie e sgomberarlo da porte vecchie, in vista della ristrutturazione, di averlo aiutato a chiudere gli ingressi con delle porte di recupero, chiuse con catena e lucchetto, le cui chiavi erano nella disponibilità dell'attore (teste ), nonché di Tes_2 averlo visto togliere dall'immobile del materiale riposto dai precedenti proprietari per collocarvi l'attrezzatura che lo stesso utilizza per la sua attività di birraio, anche ai fini della futura ristrutturazione dello stabile (teste ). Testimone_3
Il teste ha saputo riferire dell'utilizzo dell'immobile anche da parte dei precedenti Tes_1 proprietari e dell'acquisto dell'immobile da parte dell'attore, per essergli stato riferito dalla suocera,
, venditrice del medesimo. Inoltre, il teste ha riferito che l'immobile non è Controparte_5 Tes_2 ancora stato ristrutturato, ma che l'attore ha presentato il relativo progetto, che è già stato approvato dal
Comune di Baunei.
Infine, i testi hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo dell'immobile da parte dell'attore e, prima di lui, da parte dei suoi danti causa, e di avere visto solo loro utilizzarlo nel rispettivo arco temporale considerato, comportandosi come unici proprietari e di averli considerati come tali.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attore e dei suoi danti causa, nonché in ragione dei rapporti di conoscenza con gli stessi, in quanto legati da rapporti di parentela/affinità (teste , il quale ha riferito di essere a conoscenza Testimone_4 dei fatti di causa, in quanto genero di ) o da rapporti di amicizia con l'attore (teste Controparte_5 Tes_2
) o compaesani del medesimo (teste ) e per la loro conoscenza dell'immobile
[...] Testimone_3 oggetto di causa, per avervi svolto dei lavori insieme all'attore (teste ) o in quanto vicini di Tes_2 casa (teste , il quale ha riferito di abitare dalla nascita in un immobile distante circa 200 Testimone_3 metri da quello dell'attore).
Pertanto, l'attore ha rappresentato di essere divenuto proprietario dell'immobile oggetto di causa, per averlo posseduto a far data dall'anno 2020 e ha dedotto di essere subentrato nel possesso esercitato sullo stesso , , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5 CP_4
, e almeno dagli anni all'anno 2020 e Controparte_6 Controparte_7 CP_8 Pt_11 dall'attore, dal 1° dicembre 2020 e sino all'attualità. A supporto di quanto dedotto, l'attore ha prodotto la scrittura privata del 1° dicembre 2020, con la quale , , Controparte_1 Controparte_2 [...]
, , e CP_3 Controparte_5 CP_4 Controparte_6 Controparte_7 CP_6
pagina 5 di 6 hanno disposto del suddetto immobile in suo favore. Detta scrittura deve essere ritenuta CP_8 titolo idoneo ai fini dell'accessione del possesso dei danti causa di cui sopra.
Inoltre, a supporto della domanda, l'attore ha prodotto la documentazione attestante la presentazione delle pratiche di aggiornamento degli atti catastali relativamente all'immobile oggetto di causa ed il progetto di ristrutturazione e ampliamento del medesimo (docc. 7 e 8, atto di citazione).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attore abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e possa essere dichiarato che ha Parte_1 acquistato la proprietà dell'immobile oggetto di causa per usucapione in forza di accessione del possesso (art. 1146, comma 2 c.c.), per avere unito il suo possesso a quello dei danti causa CP_1
, , , ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5 CP_4 Controparte_6
e CP_6 CP_7 CP_8
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Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, in forza di accessione del possesso, dichiara (c.f. ) proprietario dell'immobile Parte_1 C.F._1 sito in Baunei e distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Baunei al foglio 61, particella 3600 sub 1
(Categoria C/1) e particella 3600 sub 2 (Categoria A/3);
2) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 15 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
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