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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1076/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE SIMONE MARIO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11912/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 068 2025 00317444 13 000 TASSA AUTOMOBIL 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 788/2026 depositato il
20/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 23.6.2025 ed iscritto al nr di RG 11912/2025 la parte ricorrente impugnava la cartella esattoriale n. 964284796776 notificata in data 1.04.2025 dall'agenzia delle entrate riscossione relativamente alla tassa automobilistica anno 2019. Eccepiva la mancata notifica degli atti presupposti e la prescrizione del credito;
concludeva chiedendo la declaratoria di illegittimità della cartella.
L'agente della riscossione si costituiva e chiedeva l'incompetenza per territorio della corte adita, essendo la cartella emessa da ADER Milano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ART 4 dlgs 546/92 prevede:
. Le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.
Nel caso di specie, invero, la competenza territoriale della ctp adita viene confermata dal fatto che l'ente impositore è la regione Campania.
Il ricorso deve essere accolto.
L'art. 5 del D.l. 953/82, modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86: “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Inoltre, ”Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”. Nel caso di specie non risulta alcun atto interruttivo, per cui la notifica della cartella al 1 aprile 2025 è avvenuta quando il debito tributario per bollo auto anno 2019 era già prescritto ( al 31 dicembre 2022).
Spese compensate
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto dispone l'annullamento dell'atto impugnato;
2) compensa le spese.
Napoli 20 gennaio 2026
Il giudice
MA De IM
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE SIMONE MARIO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11912/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 068 2025 00317444 13 000 TASSA AUTOMOBIL 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 788/2026 depositato il
20/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 23.6.2025 ed iscritto al nr di RG 11912/2025 la parte ricorrente impugnava la cartella esattoriale n. 964284796776 notificata in data 1.04.2025 dall'agenzia delle entrate riscossione relativamente alla tassa automobilistica anno 2019. Eccepiva la mancata notifica degli atti presupposti e la prescrizione del credito;
concludeva chiedendo la declaratoria di illegittimità della cartella.
L'agente della riscossione si costituiva e chiedeva l'incompetenza per territorio della corte adita, essendo la cartella emessa da ADER Milano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ART 4 dlgs 546/92 prevede:
. Le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.
Nel caso di specie, invero, la competenza territoriale della ctp adita viene confermata dal fatto che l'ente impositore è la regione Campania.
Il ricorso deve essere accolto.
L'art. 5 del D.l. 953/82, modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86: “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Inoltre, ”Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”. Nel caso di specie non risulta alcun atto interruttivo, per cui la notifica della cartella al 1 aprile 2025 è avvenuta quando il debito tributario per bollo auto anno 2019 era già prescritto ( al 31 dicembre 2022).
Spese compensate
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto dispone l'annullamento dell'atto impugnato;
2) compensa le spese.
Napoli 20 gennaio 2026
Il giudice
MA De IM