CGT2
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 27/01/2026, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 320/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il 08/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ON ER LU, Presidente VENNERI ANNA RITA, Relatore GALIANO GIANMARCO, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3528/2019 depositato il 13/12/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale S. Nicola, 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 900/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 5 e pubblicata il 27/05/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM0112024632017 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
La rappresentante di AdE chiede l'estinzione del giudizio per definizione della lite pendente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 900/05/2019 pronunciata l'8/04/2019 e depositata in Segreteria il 27/05/2019, la
Commissione Tributaria Provinciale di Lecce - Sez. V - ha parzialmente accolto il ricorso proposto
Ricorrente_1dalla SI.ra , esercente la professione di notaio, avverso l'avviso di accertamento n. TVM011202463/2017 notificato il 24/09/2017 con il quale, per l'anno di imposta 2012
e ai fini IRPEF, IRAP e IVA, l'Agenzia delle Entrate di Lecce richiedeva alla contribuente maggiori imposte e relative addizionali per complessivi € 76.785,00 oltre a sanzioni per € 64.578,60.
La ricorrente rilevava l'illegittimità della pretesa tributaria per carenza motivazionale dell'accertamento opposto in ragione della mancanza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi e per irregolarità del metodo accertativo con riguardo ai tre rilievi riportati nell'avviso impugnato:
1. Compensi non fatturati per € 13.830,00;
2. Sottofatturazione dei compensi per complessivi € 75.359,63;
3. Costi non deducibili per € 22.043,16), nonché per errata determinazione della misura delle sanzioni.
Concludeva pertanto con la richiesta di annullamento dell'atto impugnato.
L'Ufficio, da parte sua, evidenziava invece che i tributi richiesti erano dovuti nella misura richiesta, poiché l'avviso impugnato era stato emesso in assenza di vizi e con motivazione assolutamente adeguata e congruente.
I primi giudici, dopo aver rilevato che l'obbligo motivazionale dell'accertamento opposto era stato correttamente adempiuto, hanno parzialmente accolto il ricorso solo con riferimento a quanto riportato nel rilievo n. l per € 13.830,00 (oltre I.V.A.) e alle sanzioni e interessi relativi esclusivamente a tale rilievo, confermando nel resto la correttezza dell'accertamento.
Ha proposto appello la contribuente per contestare la sentenza di prime cure.
Con atto di controdeduzioni depositato il 4/02/2020 si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Lecce, per impugnare e contestare i motivi di impugnazione della sentenza della CTP.
L'Ufficio appellato ha infine comunicato che “... il 27 settembre 2023 (prot. n. 23092712343221513) è stata trasmessa in via telematica la domanda di definizione della lite pendente n. TVM 200543/2023, ai sensi dell'art. 1, commi dal 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; ...”, e che la domanda
è risultata regolare per cui, di conseguenza, è cessata la materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
TANTO PREMESSO La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia - Sezione XXIV staccata di Lecce, riunita in camera di consiglio: VISTI gli atti della causa contrassegnata dall'RGA n. 3528/2019 a seguito di impugnazione, da parte Ricorrente_1della contribuente SI.ra , della sentenza della Commissione Tributaria
Provinciale di Lecce Sez. V n. 900/05/2019 pronunciata l'8/04/2019 e depositata in Segreteria il
27/05/2019;
VISTO l'avviso di accertamento n. TVM011202463/2017 notificato il 24/09/2017 ai fini IRPEF, IRAP e IVA per l'anno 2012 - con il quale venivano richieste maggiori imposte e relative addizionali dell'importo di € 76.785,00 oltre a sanzioni per € 64.578,60 - la cui impugnazione ha dato origine al presente contenzioso;
PRESO ATTO come da verbale di udienza in data odierna, della richiesta avanzata dall'appellata Agenzia delle Entrate di Lecce, con Comunicazione della regolarità della definizione della lite -
Istanza di estinzione, volta ad ottenere l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito della presentazione di detta istanza da parte della contribuente in via telematica il 27/09/2023 (prot. n. 23092712343221513) e ai sensi dell'art. 1 commi da 186 a 202, della legge n.
197/2022;
VISTA la predetta comunicazione prodotta dall'Ufficio, nonché la normativa innanzi richiamata;
RITENUTO pertanto che sussistono le condizioni per dichiarare cessata la materia del contendere.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Lecce 8 ottobre 2025
Il Relatore Il Presidente
NA RI Venneri PI UI D'TO
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il 08/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ON ER LU, Presidente VENNERI ANNA RITA, Relatore GALIANO GIANMARCO, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3528/2019 depositato il 13/12/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale S. Nicola, 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 900/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 5 e pubblicata il 27/05/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM0112024632017 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
La rappresentante di AdE chiede l'estinzione del giudizio per definizione della lite pendente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 900/05/2019 pronunciata l'8/04/2019 e depositata in Segreteria il 27/05/2019, la
Commissione Tributaria Provinciale di Lecce - Sez. V - ha parzialmente accolto il ricorso proposto
Ricorrente_1dalla SI.ra , esercente la professione di notaio, avverso l'avviso di accertamento n. TVM011202463/2017 notificato il 24/09/2017 con il quale, per l'anno di imposta 2012
e ai fini IRPEF, IRAP e IVA, l'Agenzia delle Entrate di Lecce richiedeva alla contribuente maggiori imposte e relative addizionali per complessivi € 76.785,00 oltre a sanzioni per € 64.578,60.
La ricorrente rilevava l'illegittimità della pretesa tributaria per carenza motivazionale dell'accertamento opposto in ragione della mancanza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi e per irregolarità del metodo accertativo con riguardo ai tre rilievi riportati nell'avviso impugnato:
1. Compensi non fatturati per € 13.830,00;
2. Sottofatturazione dei compensi per complessivi € 75.359,63;
3. Costi non deducibili per € 22.043,16), nonché per errata determinazione della misura delle sanzioni.
Concludeva pertanto con la richiesta di annullamento dell'atto impugnato.
L'Ufficio, da parte sua, evidenziava invece che i tributi richiesti erano dovuti nella misura richiesta, poiché l'avviso impugnato era stato emesso in assenza di vizi e con motivazione assolutamente adeguata e congruente.
I primi giudici, dopo aver rilevato che l'obbligo motivazionale dell'accertamento opposto era stato correttamente adempiuto, hanno parzialmente accolto il ricorso solo con riferimento a quanto riportato nel rilievo n. l per € 13.830,00 (oltre I.V.A.) e alle sanzioni e interessi relativi esclusivamente a tale rilievo, confermando nel resto la correttezza dell'accertamento.
Ha proposto appello la contribuente per contestare la sentenza di prime cure.
Con atto di controdeduzioni depositato il 4/02/2020 si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Lecce, per impugnare e contestare i motivi di impugnazione della sentenza della CTP.
L'Ufficio appellato ha infine comunicato che “... il 27 settembre 2023 (prot. n. 23092712343221513) è stata trasmessa in via telematica la domanda di definizione della lite pendente n. TVM 200543/2023, ai sensi dell'art. 1, commi dal 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; ...”, e che la domanda
è risultata regolare per cui, di conseguenza, è cessata la materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
TANTO PREMESSO La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia - Sezione XXIV staccata di Lecce, riunita in camera di consiglio: VISTI gli atti della causa contrassegnata dall'RGA n. 3528/2019 a seguito di impugnazione, da parte Ricorrente_1della contribuente SI.ra , della sentenza della Commissione Tributaria
Provinciale di Lecce Sez. V n. 900/05/2019 pronunciata l'8/04/2019 e depositata in Segreteria il
27/05/2019;
VISTO l'avviso di accertamento n. TVM011202463/2017 notificato il 24/09/2017 ai fini IRPEF, IRAP e IVA per l'anno 2012 - con il quale venivano richieste maggiori imposte e relative addizionali dell'importo di € 76.785,00 oltre a sanzioni per € 64.578,60 - la cui impugnazione ha dato origine al presente contenzioso;
PRESO ATTO come da verbale di udienza in data odierna, della richiesta avanzata dall'appellata Agenzia delle Entrate di Lecce, con Comunicazione della regolarità della definizione della lite -
Istanza di estinzione, volta ad ottenere l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito della presentazione di detta istanza da parte della contribuente in via telematica il 27/09/2023 (prot. n. 23092712343221513) e ai sensi dell'art. 1 commi da 186 a 202, della legge n.
197/2022;
VISTA la predetta comunicazione prodotta dall'Ufficio, nonché la normativa innanzi richiamata;
RITENUTO pertanto che sussistono le condizioni per dichiarare cessata la materia del contendere.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Lecce 8 ottobre 2025
Il Relatore Il Presidente
NA RI Venneri PI UI D'TO