Art. 3.
Nell'articolo 135, primo comma, dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , e successive modificazioni, dopo le parole: "L'ufficiale giudiziario che" sono aggiunte le seguenti: "in materia civile e amministrativa".
Nell'articolo 135, primo comma, dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , e successive modificazioni, dopo le parole: "L'ufficiale giudiziario che" sono aggiunte le seguenti: "in materia civile e amministrativa".