CASS
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/04/2025, n. 13091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13091 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da VI NC, nato a [...] il [...], par:e civile nel procedimento nei confronti di CO AN, nata a [...] il 04/11/1»43 avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 08/03/2024; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Enrico Gallucci;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
sentito il difensore della parte civile ricorrente che ha insistito per l'accogiiiento del ricorso;
sentito il difensore dell'imputata che ha concluso chiedendo che il ricorsc )fenga dichiarato inammissibile o comunque sia rigettato. Penale Sent. Sez. 6 Num. 13091 Anno 2025 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 19/02/2025 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Firenze con sentenza del 18 marzo 2024 (motivi izione depositata il successivo 14 giugno), a seguito di appello dell'imputata CO AN, ha rideterminato la pena a carico della predetta in mesi dieci e giorni venti di reclusione, riducendo altresì ad euro 5.000 la provvisionale in favore della parte civile VI NC (in primo grado stabilita nella misura di 7.00C i?uro), compensando integralmente le spese relative al rapporto processuale tra irniutato e parte civile, e ha confermato nel resto la sentenza di primo grado (con la quale l'imputata è stata dichiarata responsabile del reato di cui all'art. 372 cod. pen., con condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in sede civile e provv sonale come sopra indicata). 2. Avverso tale sentenza ricorre, a mezzo del proprio difensore, agli 1?ffetti civili VI NC eccependo vizio della motivazione, in riferimenti) alla disposta compensazione delle spese, in assenza di qualsiasi motivazione sul 1: unto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. La sentenza impugnata non reca motivazione in ordine alla disDosta compensazione delle spese. 2.1. Non può al riguardo ritenersi che si sia in presenza di una ipotisi di "soccombenza parziale", tale da legittimare detta compensazione. Questa Corte ha infatti recentemente stabilito che in tema di regolamento delle spese. nel giudizio di appello, in caso di parziale accoglimento dell'impugna zione dell'imputato è legittima la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che non abbia proposto a sua volta impugnazione, non configurai -dosi in questo caso soccombenza reciproca tra le parti (Sez. 5, n. 2273D del 25/03/2021, C., Rv. 281436 - 03), mentre costituisce giusto motivo di compensazione delle spese processuali la soccombenza reciproca delle )arti, derivante dal rigetto tanto del ricorso dell'imputato quanto di quello della garte civile (così, Sez. 4, n. 39727 del 12/06/2019, Perugino, Rv. 277508 — 02). 2.2. Nella stessa linea ermeneutica, si è precisato che, in tema di condanna alle spese nei giudizi di impugnazione, il giudice di appello che modifichi la decisione di primo grado in senso più favorevole all'imputato no -i può contestualmente condannarlo alle spese processuali, in quanto tale condanna consegue esclusivamente, e senza possibilità di deroghe, al riletto dell'impugnazione o alla declaratoria della sua inammissibilità; il parziale 2 accoglimento dell'impugnazione dell'imputato non elimina, invece, la condai ina di quest'ultimo alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di impugnazione, salvo che il giudice non ritenga, per giusti motivi, di disporne la compensazione (Sez. 5, n. 46453 del 21/10/2008, Colombo, Rv. 242611 - 01). 3. Nella specie l'appello è stato proposto dal solo imputato e all'esilio del relativo giudizio è stata confermata la condanna civile, riducendosi solo Ve.ntità della provvisionale, di tal che, alla luce dei principi sopra riportati, risulta illeg ttima la compensazione, immotivata, delle spese, considerata la permanenza della condanna civile dell'imputata. 3.1. Si impone, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata con -invio per nuovo giudizio in ordine al punto relativo alla compensazione delle spe .se ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze che provvederà ancni(: alla regolazione delle spese per questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Così deciso il 19 febbraio 2025 Il onsigliere ste re Il Pr sidente
udita la relazione del Consigliere Enrico Gallucci;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
sentito il difensore della parte civile ricorrente che ha insistito per l'accogiiiento del ricorso;
sentito il difensore dell'imputata che ha concluso chiedendo che il ricorsc )fenga dichiarato inammissibile o comunque sia rigettato. Penale Sent. Sez. 6 Num. 13091 Anno 2025 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 19/02/2025 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Firenze con sentenza del 18 marzo 2024 (motivi izione depositata il successivo 14 giugno), a seguito di appello dell'imputata CO AN, ha rideterminato la pena a carico della predetta in mesi dieci e giorni venti di reclusione, riducendo altresì ad euro 5.000 la provvisionale in favore della parte civile VI NC (in primo grado stabilita nella misura di 7.00C i?uro), compensando integralmente le spese relative al rapporto processuale tra irniutato e parte civile, e ha confermato nel resto la sentenza di primo grado (con la quale l'imputata è stata dichiarata responsabile del reato di cui all'art. 372 cod. pen., con condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in sede civile e provv sonale come sopra indicata). 2. Avverso tale sentenza ricorre, a mezzo del proprio difensore, agli 1?ffetti civili VI NC eccependo vizio della motivazione, in riferimenti) alla disposta compensazione delle spese, in assenza di qualsiasi motivazione sul 1: unto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. La sentenza impugnata non reca motivazione in ordine alla disDosta compensazione delle spese. 2.1. Non può al riguardo ritenersi che si sia in presenza di una ipotisi di "soccombenza parziale", tale da legittimare detta compensazione. Questa Corte ha infatti recentemente stabilito che in tema di regolamento delle spese. nel giudizio di appello, in caso di parziale accoglimento dell'impugna zione dell'imputato è legittima la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che non abbia proposto a sua volta impugnazione, non configurai -dosi in questo caso soccombenza reciproca tra le parti (Sez. 5, n. 2273D del 25/03/2021, C., Rv. 281436 - 03), mentre costituisce giusto motivo di compensazione delle spese processuali la soccombenza reciproca delle )arti, derivante dal rigetto tanto del ricorso dell'imputato quanto di quello della garte civile (così, Sez. 4, n. 39727 del 12/06/2019, Perugino, Rv. 277508 — 02). 2.2. Nella stessa linea ermeneutica, si è precisato che, in tema di condanna alle spese nei giudizi di impugnazione, il giudice di appello che modifichi la decisione di primo grado in senso più favorevole all'imputato no -i può contestualmente condannarlo alle spese processuali, in quanto tale condanna consegue esclusivamente, e senza possibilità di deroghe, al riletto dell'impugnazione o alla declaratoria della sua inammissibilità; il parziale 2 accoglimento dell'impugnazione dell'imputato non elimina, invece, la condai ina di quest'ultimo alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di impugnazione, salvo che il giudice non ritenga, per giusti motivi, di disporne la compensazione (Sez. 5, n. 46453 del 21/10/2008, Colombo, Rv. 242611 - 01). 3. Nella specie l'appello è stato proposto dal solo imputato e all'esilio del relativo giudizio è stata confermata la condanna civile, riducendosi solo Ve.ntità della provvisionale, di tal che, alla luce dei principi sopra riportati, risulta illeg ttima la compensazione, immotivata, delle spese, considerata la permanenza della condanna civile dell'imputata. 3.1. Si impone, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata con -invio per nuovo giudizio in ordine al punto relativo alla compensazione delle spe .se ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze che provvederà ancni(: alla regolazione delle spese per questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Così deciso il 19 febbraio 2025 Il onsigliere ste re Il Pr sidente