Ordinanza cautelare 22 febbraio 2023
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 25/11/2025, n. 1892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1892 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01892/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00128/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 128 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Erika Vivaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Livorno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Macchia, Maria Teresa Zenti, Susanna Cenerini, Cristiana Sardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della determinazione nr. -OMISSIS-, con la quale il Comune di Livorno ha disposto la decadenza degli effetti della SCIA prot. n.-OMISSIS- per lo svolgimento dell’attività di commercio su area pubblica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Livorno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il dott. AN VI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1) La ricorrente si duole della determina del Comune di Livorno n. -OMISSIS- del 12 novembre 2022 (comunicatale via pec il 14 novembre 2022), con cui è stata dichiarata la sua decadenza dalla SCIA prot. n.-OMISSIS-del 10 luglio 2019 (codice “A”, per lo svolgimento di attività di commercio su area pubblica), motivato come segue:
- a) ai sensi dell’art. 127, comma 1, lett. “c”, L.R. Toscana n. 62/2018 si decade dal titolo abilitativo qualora il posteggio non sia utilizzato per periodi complessivamente superiori a quattro mesi in ciascun anno solare oppure superiori a un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all’anno solare, “ salvi i casi di sospensione volontaria di cui all’art.87 ”;
- b) “… sulla base delle presenze registrate dai competenti organi di Polizia Municipale il posteggio risulta non essere stato utilizzato per periodi superiori a quelli indicati dalla vigente normativa ”;
- c) visto l’avviso, prot. n. -OMISSIS- del 29 settembre 2022, di avvio di procedimento per la decadenza dal suddetto titolo abilitativo, regolarmente notificato;
- d) considerato che entro il termine indicato nel suddetto avviso non sono state presentate memorie difensive;
- e) ritenuto, per quanto sopra, di dovere disporre la decadenza dagli effetti della suddetta SCIA, con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento.
2) Parte ricorrente deduce che:
- a) le viene contestato il mancato utilizzo del posteggio per un periodo superiore ai mesi quattro nell’anno solare;
- b) tuttavia, non sarebbe desumibile, dalla determinazione comunale, il termine violato dalla ricorrente né si evincerebbe quali e quanti interventi sarebbero stati fatti dalle competenti forze dell’ordine propedeutici all’emissione della decadenza;
- c) di fatto la ricorrente ha dovuto sospendere la propria attività per un problema di salute gravissimo nonché poiché la stessa ha attraversato un periodo di grande difficoltà essendo anche entrata a far parte del percorso denominato “codice rosa” del Comune di Livorno;
- d) tali circostanze, avvenute in maniera contemporanea e successivamente protrattesi nel tempo, hanno di fatto impedito l’esercizio dell’attività lavorativa alla ricorrente, la quale in primis ha dovuto occuparsi della drammatica situazione riguardante i propri figli, essendo rimasta senza nessuna persona che potesse aiutarla;
- e) nonostante ciò, la ricorrente ha cercato di pagare comunque tutte le spese relative all’attività, tra cui le tasse previste e la contribuzione obbligatoria;
- f) tali circostanze già di per sé sono sufficienti a determinare l’interesse dell’odierna ricorrente al mantenimento del posto di lavoro e della propria attività in essere;
- g) se la normativa fosse in linea con la direttiva Bolkestein, la durata della concessione sarebbe illimitata alla sola presenza della costante presenza dei requisiti;
- h) tuttavia, il Comune di Livorno ha previsto una durata limitata della concessione in alcune ipotesi, mai evidenziando, né indicando, il superiore interesse perseguito né la finalità della revoca della concessione (che nel caso di specie si traduce nella decadenza dagli effetti della SCIA);
- i) tali aspetti si pongono in conflitto con la direttiva europea che, in un’ottica di massima trasparenza, impone alla pubblica autorità chiarezza, obiettività, imparzialità e pubblicità;
- j) peraltro, la previsione di un limite temporale non sarebbe prevista nella direttiva Bolkestein, prevedendosi, invece, un limite (di dodici anni) nella normativa quadro regionale, segnatamente all’art. 35, comma 2, L.R. n. 62/2018 (secondo cui “ La concessione di posteggio di cui al comma 1 ha la durata di dodici anni ed è tacitamente rinnovata alla scadenza. Il rinnovo è escluso se il titolare, anche se abbia concesso in affitto l’azienda o un ramo di essa, non risulta iscritto nel registro delle imprese quale impresa attiva per il commercio su aree pubbliche, salvo che l'inattività sia motivata da gravi e comprovate cause di impedimento all'esercizio dell'attività. Tali disposizioni si applicano a partire dal 1° gennaio 2021… ”);
- k) la determina comunale impugnata, di converso, fa riferimento ad un termine di quattro mesi di mancato esercizio dell’attività senza neppure tenere di conto delle varietà di sospensioni che nel periodo di riferimento si sono susseguite, ovvero quelle relative al periodo relativo alla pandemia, “ oppure la sospensione feriale di quattro settimane prevista per leg g e ” (pag. 4 ricorso);
- l) non si è inoltre tenuto conto del periodo di malattia che ha afflitto la ricorrente, di cui il Comune, sebbene con qualche giorno di ritardo, era a conoscenza;
- m) in proposito, si “ premette che il termine di giorni venti previsto per la comunicazione, non è un termine perentorio, ma solo ordinatorio, poiché non comporta nessuna preclusione o sanzione specifica né alcuna decadenza ” (pag. 5 ricorso);
- n) da tutto quanto sopra esposto emergerebbe che la L.R. Toscana n. 62/2018 “ impone un termine differente e in contrasto con il più ampio termine previsto dalla normativa europea e nazionale e che è molto più restrittivo rispetto alla stessa, determinando una situazione di censurabile svantaggio ” per la ricorrente (pag. 5 ricorso);
- o) il Comune di Livorno avrebbe adottato un atto carente di motivazione, avendo peraltro fatto discendere da una situazione di forza maggiore (la malattia e il successivo essere in “codice rosa”) conseguenze rilevanti per la vita della ricorrente, senza alcuna proporzione.
3) Si è costituito in giudizio il Comune di Livorno, che, con memoria del 13 febbraio 2023, ha, tra l’altro, eccepito in fatto quanto segue:
- a) la ricorrente, in data 29/06/2021, con prot. -OMISSIS-, presentava richiesta di sospensione “volontaria” (doc. 4 comunale) dell'attività per la durata di mesi 4 dal 24 giugno 2021 a causa di gravi motivi familiari, così come stabilito dall'art. 87, comma 1, della L.R. Toscana n. 62/2018, che prevede la possibilità di sospensione volontaria dell'attività di commercio su aree pubbliche per un periodo complessivamente non superiore a quattro mesi in ciascun anno solare;
- b) le veniva accordata la suddetta sospensione, che sarebbe terminata il 24 ottobre 2021, ma, a seguito di accertamenti dei Vigili Urbani, il banco rimaneva chiuso;
- c) la ricorrente faceva pervenire al Comune un certificato medico datato 15 novembre 2021, in cui si attestava che la ricorrente non poteva svolgere attività lavorativa per due mesi per malattia (v. doc. 5 comunale);
- d) in tal modo la ricorrente “giustificava” l'inattività lavorativa dal 15/11/2021 e per i successivi 2 mesi senza, però, riuscire a “coprire” il periodo precedente (dal 25 ottobre 2021 al 14 novembre 2021);
- e) tuttavia il Comune, nonostante il periodo non coperto dal certificato medico, riteneva comunque di accettare la documentazione medica prodotta e di soprassedere in ordine al periodo “ingiustificato”, considerando, quindi, il certificato medico a copertura dell'inattività dal 15/11/2021 al 15/01/2022;
- f) ma, anche dopo il 15 gennaio 2022, il banco rimaneva chiuso, senza che la ricorrente giustificasse il perdurare della sua inattività, tanto che, solo in data 01/02/2022 con prot. 12922, la ricorrente produceva un ulteriore certificato medico (doc. 6 comunale) in cui si certificava che la stessa non poteva effettuare attività lavorativa per un periodo di ulteriori due mesi a decorrere dal 27/01/2022;
- g) in proposito, l'art. 87, comma 2, lett. “a”, della L.R. n. 62/2018, prevede che qualora l'attività di commercio su aree pubbliche sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui al comma 1 (cioè il periodo complessivamente non superiore a quattro mesi in ciascun anno solare) non si applica nei casi di sospensione per “ malattia certificata comunicata al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione ”;
- h) anche in quest'ultimo caso la certificazione è, comunque, stata trasmessa in ritardo, visto che il precedente periodo di sospensione scadeva il 15 gennaio 2021 e la ricorrente, non avendo riaperto, ha trasmesso la richiesta di sospensione il 1° febbraio, trasmettendo il certificato medico nel quale si attestava la malattia dal 27 gennaio, con la conseguenza che la chiusura del Banco è rimasta per 12 giorni senza motivazione;
- i) benchè l'Amministrazione si fosse già attivata con i necessari controlli, l'attenzione del Comune di Livorno sul perdurare della chiusura del Banco 81 veniva sollecitata dalla Questura di Livorno (doc. 7 comunale) che, in data 16/09/2022 con nota prot. -OMISSIS-, recependo le preoccupazioni dei commercianti limitrofi, segnalava una situazione di degrado di diversi banchi non attivi, tra i quali il Banco n. 81, che, con la saracinesca non chiusa con lucchetto, veniva indicato dagli altri commercianti come luogo in cui sarebbero state occultate sostanze stupefacenti;
- j) quindi, a seguito della citata segnalazione da parte della Questura, la Polizia Municipale effettuava un ulteriore sopralluogo, i cui esisti venivano sintetizzati nella mail del 26 settembre 2022, nella quale si afferma che “ In data 23/09/2022 alle ore 10.50 personale di questo ufficio verificava che in via Buontalenti il banco n 81 era chiuso e non operante. Tale verifica veniva precedentemente fatta in data 11/08/2021 e in data 25/10/2021, [allorquando] l'attività risultava sempre chiusa. In data 23/09/2022 un commerciante che ha l'attività limitrofa ci comunicava che da quando ha iniziato la sua attività nel periodo di aprile 2021 circa.... la titolare del posteggio n 81 l'ha vista solo una volta ad esercitare e alcune volte l'ha vista al banco ma solo per depositare o prelevare la merce senza svolgere l'attività” ( doc. 2 comunale);
- k) quindi, esclusi i periodi di inabilità per malattia di cui ai citati certificati medici, vi era una chiusura continuativa del Banco n.81, senza giustificazioni;
- l) quindi il Comune, in data 29/09/2022, provvedeva ad inviare avviso di avvio di procedimento per la decadenza dal titolo abilitativo (v. doc. 8 comunale);
- m) entro il termine indicato nell'avviso di avvio di procedimento non sono state presentate memorie difensive ed è stata emessa la determinazione n. -OMISSIS-, notificata in data 14/11/22, oggetto del presente gravame;
- n) a distanza di un mese dalla suddetta notifica, in data 14/12/2022 con prot. n. -OMISSIS-, la ricorrente presentava ulteriore certificato medico datato 25/10/2022 (doc. 10 comunale), in cui si attestava impossibilità lavorativa per 5 mesi a causa di malattia;
- o) benchè anche tale certificato medico sia stato inviato al SUAP del Comune di Livorno oltre i 10 giorni consentiti dalla legge (v. art. 87, comma 2, L.R. n. 62/2018), esso non produce comunque alcuna sanatoria del periodo precedente compreso tra il certificato datato 27 gennaio 2022 e quello datato 25 ottobre 2022.
4) Con decreto n. 11 del 16 febbraio 2023, la ricorrente veniva ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
5) Con ordinanza n. 68 del 21 febbraio 2023 la domanda cautelare veniva respinta per carenza di fumus boni iuris .
6) All’udienza del 18 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1) Il ricorso è manifestamente infondato per le ragioni che seguono:
- a) non può essere preso in considerazione il certificato medico trasmesso dalla ricorrente in data 14 dicembre 2022 (doc. 10 comunale), perché inviato dall’interessata al Comune a distanza di un mese dalla notifica del provvedimento di decadenza, quindi in violazione dell’art. 87, comma 2, lett. “a”, L.R. n. 62/2018, che prevede che non si computa nel periodo di sospensione di 4 mesi nell’anno solare il periodo di malattia certificata comunicata al SUAP entro dieci giorni dall’inizio della sospensione dell’attività;
- b) in ogni caso, il suddetto certificato risulta datato 25 ottobre 2022 e attesta una impossibilità lavorativa per 5 mesi a partire da quella data, ma non vi è nessuna documentazione medica a copertura del periodo che va dal 27 marzo 2022 (data in cui sarebbe scaduto il periodo di malattia di due mesi attestato nel precedente certificato del 27 gennaio 2022, trasmesso al Comune il 1° febbraio 2022, v. doc. 6 comunale) e il 25 ottobre 2022;
- c) è quindi pacifica in atti una “scopertura” di ben 7 mesi, che giustifica il provvedimento di decadenza adottato dal Comune ai sensi dell’art. 127, comma 1, lett. “c”, L.R. Toscana n. 62/2018;
- d) non viene inoltre dedotto in che termini l’inserimento della ricorrente nel percorso denominato “codice rosa” abbia inciso sullo svolgimento dell'attività lavorativa;
- e) le deduzioni circa un contrasto tra l’ordinamento interno e le previsioni della Direttiva 2006/123/CE sono formulate genericamente;
- f) altrettanto generiche sono le deduzioni sul fatto che il Comune avrebbe dovuto tener conto del periodo della pandemia da Covid-19, considerato che, comunque, come sopra detto, vi è un periodo di chiusura ingiustificata di circa 7 mesi nel 2022, allorquando lo stato di emergenza in Italia era terminato (segnatamente – e com’è noto –, il 31 marzo 2022, quindi dopo soli 4 giorni dal 27 marzo 2022, che era il giorno in cui scadeva il periodo di malattia del certificato medico del 27 gennaio 2022);
- g) né può sostenersi che si sarebbe dovuto applicare il periodo di sospensione feriale che, a dire della ricorrente, sarebbe previsto per legge, considerato che esso si applica all’attività giudiziaria.
2) Il ricorso va quindi respinto.
3) Dalla manifesta infondatezza del ricorso deriva anche la revoca dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
4) Le spese di lite possono essere compensate, considerata la fattispecie nel suo complesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Revoca l’ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO CC, Presidente
AN VI, Primo Referendario, Estensore
Katiuscia Papi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN VI | RO CC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.