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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 331/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
ET IC, RE
CAVONE FRANCESCO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2586/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 s.a.s. In Persona Del L.r.p.t. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 214/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 9 e pubblicata il 27/01/2025
Atti impositivi: - INVITO AL PAGAMENTO n. 0090195ED20230033116 QUOTA CONSORTIL 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.a.s. impugnava il sollecito di pagamento n. 0090195ED202230033116 quote consortili 2019 del 29.12.2023 notificato il 22.02.2024 2022, inviato dalla Resistente_1 S.p.A. con , con cui si richiedeva il pagamento della totale somma di euro 26,83, comprensiva di sorte capitale, spese di notifica e accessori, derivanti da contributo di bonifica e miglioramento fondiario, cod. 630, anno 2019 del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia – già Consorzio speciale per la Bonifica di Arneo.
Lamentava l'istante il difetto di motivazione del provvedimento, la mancata esecuzione delle opere di cui al piano di classifica e comunque il difetto di prova in ordine alle stesse.
Nella contumacia del Consorzio si costituiva in giudizio la Resistente_1 S.p.A..
Con sentenza del 15.2025 la CGT di primo grado di Bari rigettava il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese così motivando:
“Circa il preteso difetto di motivazione, il Giudice che il sollecito di pagamento impugnato contiene un'analitica indicazione del codice tributo al quale si riferisce la pretesa impositiva (630), dell'annualità nonché dell'importo richiesto con specifico richiamo di ogni singola particella, per cui contiene una motivazione riassuntiva del tutto compatibile con la natura dell'atto tanto più che il complesso delle censure svolte, anche nel merito, evidenzia una ben chiara comprensione dei termini della contesa.
Quanto alla pretesa adozione di un piano di bonifica, non v'è dubbio che, con L.R. Puglia n. 4/2012, sia stato introdotto per i consorzi di bonifica l'obbligo di dotarsi, previa intesa con la Regione, sentite le Province e i
Comuni, di piano generale di bonifica, con allegato elenco delle opere pubbliche di bonifica di preminente interesse generale per la sicurezza del territorio e lo sviluppo economico del comprensorio.
Detto piano assolve la funzione di: individuare le linee di azione per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1 L.R. n. 4/2012 (e cioè promuovere e attuare la bonifica integrale quale attività polifunzionale e permanente di rilevanza pubblica, finalizzata alla sicurezza territoriale, ambientale ed alimentare;
sicurezza idraulica, manutenzione del territorio, provvista, razionale utilizzazione e tutela delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, deflusso idraulico, conservazione e difesa del suolo, salvaguardia e valorizzazione dello spazio rurale e dell'ambiente; il tutto in conformità ai principi di precauzione e di prevenzione del danno ambientale cui si ispira l'Unione Europea), coordinandosi con gli indirizzi programmatici regionali, con i piani urbanistici, i piani di bacino e i piani stralcio di bacino di cui al D.Lgs. n. 152/06 e succ. modif.; definisce il programma di fattibilità di ciascun intervento da realizzare, definendone la natura pubblica o privata;
individua le opere di competenza privata, stabilendo gli indirizzi per la loro esecuzione.
L'ultimo comma dell'art. 3 L.R. n. 4/2012, prevede poi che il Piano di bonifica abbia efficacia dispositiva in ordine alle azioni da realizzare e ha valore di individuazione per quanto attiene alle azioni per la tutela del territorio, ai vincoli per la difesa dell'ambiente naturale e per l'individuazione degli immobili da salvaguardare. In via generale, quindi, il predetto piano di bonifica si pone in posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto ai piani di classificazione, pure di competenza consorziale (cui sono demandate l'individuazione dei benefici derivanti agli immobili dalle opere pubbliche di bonifica, la determinazione dei parametri per la quantificazione dei medesimi e dei conseguenti indici per la determinazione dei contributi) tant'è che, a norma dell'art. 13, secondo comma, cit. L.R. n. 4/2012, i piani di classificazione sono elaborati dal Consorzio entro 120 giorni dall'approvazione dei piani di bonifica e, a norma del comma quinto del cit. art. 13, gli stessi piani di classificazione sono soggetti a modifica ed aggiornamento conseguente alle variazioni apportate al piano generale di bonifica.
Quanto sopra evidenziato trova conferma anche nella norma transitoria di cui all'art. 42, co. 7, cit. L.R. n.
4/2012, ove è previsto che i piani di classificazione devono conformarsi ai piani di bonifica adottati in un momento successivo. Tale ultima disposizione, tuttavia, in via transitoria, prevede espressamente che, "in fase di prima applicazione" della legge (la n. 4/2012), i piani di classificazione siano redatti tenendo conto della situazione alla data di entrata in vigore della legge stessa e siano adeguati a seguito della successiva approvazione del Piano Generale di Bonifica, fermo restando che, per taluni consorzi come il Consorzio in oggetto, si tiene conto dei piani di classificazione elaborati in attuazione della disciplina legislativa previgente e, segnatamente, delle norme dettate dalla L.R. n. 12/2011.
È evidente, quindi, che l'adozione del piano di classificazione, pur in assenza del piano di bonifica, per espressa voluntas legis di cui alla citata norma transitoria, non è illegittima, in fase di prima applicazione della legge regionale de qua, come nella fattispecie (la Legge Regionale in oggetto è la n. 4/2012; il piano di classificazione è stato invece approvato con delibera G.R. n. 1148/2013), sussistendo soltanto l'obbligo per il Consorzio di apportare le eventuali variazioni al piano, conseguenti alla sopravvenuta approvazione del piano generale di bonifica.
Ciò posto, nella fattispecie, il piano di classificazione è stato adottato con delibera di G.R. n. 1148 del
18/6/2013, secondo la L.R. n. 12/2011, e, pertanto, in virtù della norma transitoria su richiamata, esso conserva piena legittimità, salvo il necessario adeguamento al piano generale di bonifica, all'indomani della sua approvazione e per i periodi successivi alla sua entrata in vigore.
Circa il problema del riparto degli oneri probatori, pure sollevato dall'istante e le ulteriori censure di merito, si osserva che il Piano di classifica prodotto dal Consorzio evidenzia che il beneficio in favore del contribuente deriva dal complesso delle opere idrauliche (canali di bonifica) presenti in tutto il perimetro consortile di competenza.
Difatti, gli immobili dell'odierno ricorrente sono stati assoggettati a contribuzione non già in funzione della mera ricomprensione nell'ambito territoriale di competenza consortile, bensì sulla base della loro collocazione geografica nell'ambito del perimetro del cd “Piano di Classifica” con il quale, come è noto, viene definito il quantum dell'obbligo contributivo attraverso l'individuazione dei benefici derivanti dalle opere di bonifica già realizzate.
Sul punto v. da ultimo Cass. n. 29668/2021: «In tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 8079 del
23/04/2020, ex plurimis)» che qui non risulta a ben vedere, adeguatamente fornita. Inoltre, è stato chiarito:
- «in tema di contributi consortili di bonifica, il presupposto impositivo, che si basa sull'esistenza di un beneficio fondiario specifico e non generico, è intrinseco nell'ipotesi di opere di difesa idraulica del territorio, in quanto i fondi che ne sono difesi acquistano di per sé maggior valore per effetto di tali opere.» (Cass. 19/12/2014,
n. 27057; conforme Cass.30/12/2016, n. 27469);
-che (v. in motivazione Cass. n. 29668/2021 cit.) come rilevato dal giudice delle leggi (Corte cost. sent.
25/09/2018, n. 188), sulla scorta del diritto vivente derivante dall'approdo costante ed univoco della giurisprudenza di legittimità sulla natura tributaria del contributo consortile di bonifica, quest'ultimo ha struttura non sinallagmatica, e costituisce un contributo di scopo.
Pertanto, «deve conseguentemente identificarsi un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica e del «beneficio» che all'immobile deriva dall'attività di bonifica.
In ragione di tale qualificazione, il necessario «beneficio» non è espressione di un rapporto sinallagmatico;
ma c'è un tributo che può definirsi di scopo, almeno in senso lato, perché destinato ad alimentare la provvista del Consorzio per poter realizzare le opere di bonifica.
Il beneficio che giustifica l'assoggettamento a contribuzione consortile non è legato, con nesso sinallagmatico di corrispettività, all'attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa, che invece tale nesso sinallagmatico presuppongono;
[...] Nondimeno, nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per il consorziato contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale;
esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile delconsorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria.» (Corte cost. sent. 25/09/2018, n. 188, cit., in motivazione).
“Pertanto, non ha errato la CTR nel negare che, per i fondi del contribuente, la sussistenza del “beneficio idraulico", presupposto dell'imposizione, potesse essere esclusa solo in ragione dell'asserita mancata esecuzione, da parte del Consorzio, di specifici interventi di manutenzione, che non sono in relazione sinallagmatica con l'obbligo di contribuzione”.
Quanto al merito, tuttavia, parte ricorrente ha esibito una perizia di parte datata 08.aprile 2024 evidenzianteche i terreni del ricorrente non traggono alcun beneficio dalle opere della bonifica.
Nel merito, si osserva che la cennata perizia di parte è carente perché secondo il perito di parte attrice, giacché si limita a concludere il fabbricato risulta essere posto in zone servite dal Consorzio di Bonifica, tanto meno si sono mai riscontrate opere reali o espropri da parte dell'ente . Ancor meno sono ivi presenti canali nelle immediate vicinanze dello stesso, né opere di manutenzione risultano mai effettuate in detta zona ed anzi le acque meteoriche di forti precipitazioni degli ultimi anni, come detto, hanno causato in più
occasioni, nei terreni circostanti e soprattutto all'immobile in oggetto, ripetuti alla con conseguenti danni.
Certo è che: la suddetta perizia risale al 2024 ed è come tale inidonea a fotografare con sufficiente previsione la situazione dei luoghi a tutto il 2019;
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, resta, pertanto, confermato che il ricorso deve essere disatteso.
In considerazione dei contrasti giurisprudenziali intervenuti nella materia de qua e della sua oggettiva complessità, sì ravvisano valide ragioni per disporre l'integrale compensazione fra le parti delle spese processuali.”
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la società consorziata.
Il Consorzio costituendosi in giudizio ha chiesto il rigetto dell'appello mentre la SE è rimasta contumace.
All'udienza del 16.12.2025 la causa stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve in primo luogo rigettarsi l'eccezione preliminare di invalidità del sollecito di pagamento di cui è causa atteso che lo stesso è stato emesso e reso esecutivo in data 29/12/2023, quando il Consorzio Speciale di
Bonifica di Arneo era ancora funzionante e che legittimamente e validamente il sollecito ridetto è stato notificato il 20.2.2024 dal Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia è subentrato al Consorzio di Arneo dall'1.1.2024 ,
Nel merito l'appello è infondato atteso che il primo giudice con motivazione puntuale ed esauriente, immune da qualsiasi vizio sia sotto il profilo logico che sotto quello giuridico ha dato conto dell'infondatezza dei motivi di impugnazione del sollecito di pagamento mossi dalla consorziata al sollecito di pagamento. Invero
l'orientamento del giudice di primo grado è del tutto aderente ai principi, che possono ormai ritenersi consolidati nei tempi più recenti, nella giurisprudenza sia dei giudici della legittimità che di questa Corte.
l'appellante in questa sede si è limitata a riprodurre le argomentazioni già esposte nel giudizio di primo grado senza indicare quali siano le parti della motivazione che siano viziati nel loro iter logico o non conformi alle norme di legge. Tale rilievo, se non comporta la nullità dell'appello per mancanza di specifici motivi di appello, come ha chiarito la Corte di Cassazione, tuttavia esime questa Corte da uno scrutinio particolareggiato delle motivazioni che sorreggono i motivi di appello essendo sufficiente richiamare il contenuto della sentenza impugnata con particolare riferimento ai principi di diritto in essa richiamati. In fatto deve osservarsi che il mancato assolvimento in ordine al superamento della presunzione di esistenza del beneficio idraulico in considerazione della genericità del contenuto della consulenza di parte della appellante e del riferimento ad una situazione dei luoghi esistente in un periodo di tempo di gran lunga successiva a quella esistente al periodo al quale si riferisce il sollecito impugnato deve aggiungersi che non è stata fornita la prova, né tantomeno allegata l'esistenza di danni conseguenti alla mancata esecuzione di opere nel periodo considerato e neppure risulta che l'appellante abbia mai sollecitato il Consorzio ad eseguire opere di qualsiasi natura..
Deve inve accogliersi la doglianza relativa al capo concernente le spese di lite atteso che in motivazione, con motivazione condivisibile riteneva sussistente giusti motivi per compensare le spese, nel dispositivo invece risulta una condanna alle spese a carico dell'odierna appellata.
La sentenza impugnata deve dunque essere riformata relativamente alla statuizione sulle spese.
Sussistono giusti motivi per compensare anche le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza compensa le spese del giudizio di primo grado;
compensa altresì le spese del presente grado di giudizio. Bari 16.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
ET IC, RE
CAVONE FRANCESCO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2586/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 s.a.s. In Persona Del L.r.p.t. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 214/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 9 e pubblicata il 27/01/2025
Atti impositivi: - INVITO AL PAGAMENTO n. 0090195ED20230033116 QUOTA CONSORTIL 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.a.s. impugnava il sollecito di pagamento n. 0090195ED202230033116 quote consortili 2019 del 29.12.2023 notificato il 22.02.2024 2022, inviato dalla Resistente_1 S.p.A. con , con cui si richiedeva il pagamento della totale somma di euro 26,83, comprensiva di sorte capitale, spese di notifica e accessori, derivanti da contributo di bonifica e miglioramento fondiario, cod. 630, anno 2019 del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia – già Consorzio speciale per la Bonifica di Arneo.
Lamentava l'istante il difetto di motivazione del provvedimento, la mancata esecuzione delle opere di cui al piano di classifica e comunque il difetto di prova in ordine alle stesse.
Nella contumacia del Consorzio si costituiva in giudizio la Resistente_1 S.p.A..
Con sentenza del 15.2025 la CGT di primo grado di Bari rigettava il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese così motivando:
“Circa il preteso difetto di motivazione, il Giudice che il sollecito di pagamento impugnato contiene un'analitica indicazione del codice tributo al quale si riferisce la pretesa impositiva (630), dell'annualità nonché dell'importo richiesto con specifico richiamo di ogni singola particella, per cui contiene una motivazione riassuntiva del tutto compatibile con la natura dell'atto tanto più che il complesso delle censure svolte, anche nel merito, evidenzia una ben chiara comprensione dei termini della contesa.
Quanto alla pretesa adozione di un piano di bonifica, non v'è dubbio che, con L.R. Puglia n. 4/2012, sia stato introdotto per i consorzi di bonifica l'obbligo di dotarsi, previa intesa con la Regione, sentite le Province e i
Comuni, di piano generale di bonifica, con allegato elenco delle opere pubbliche di bonifica di preminente interesse generale per la sicurezza del territorio e lo sviluppo economico del comprensorio.
Detto piano assolve la funzione di: individuare le linee di azione per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1 L.R. n. 4/2012 (e cioè promuovere e attuare la bonifica integrale quale attività polifunzionale e permanente di rilevanza pubblica, finalizzata alla sicurezza territoriale, ambientale ed alimentare;
sicurezza idraulica, manutenzione del territorio, provvista, razionale utilizzazione e tutela delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, deflusso idraulico, conservazione e difesa del suolo, salvaguardia e valorizzazione dello spazio rurale e dell'ambiente; il tutto in conformità ai principi di precauzione e di prevenzione del danno ambientale cui si ispira l'Unione Europea), coordinandosi con gli indirizzi programmatici regionali, con i piani urbanistici, i piani di bacino e i piani stralcio di bacino di cui al D.Lgs. n. 152/06 e succ. modif.; definisce il programma di fattibilità di ciascun intervento da realizzare, definendone la natura pubblica o privata;
individua le opere di competenza privata, stabilendo gli indirizzi per la loro esecuzione.
L'ultimo comma dell'art. 3 L.R. n. 4/2012, prevede poi che il Piano di bonifica abbia efficacia dispositiva in ordine alle azioni da realizzare e ha valore di individuazione per quanto attiene alle azioni per la tutela del territorio, ai vincoli per la difesa dell'ambiente naturale e per l'individuazione degli immobili da salvaguardare. In via generale, quindi, il predetto piano di bonifica si pone in posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto ai piani di classificazione, pure di competenza consorziale (cui sono demandate l'individuazione dei benefici derivanti agli immobili dalle opere pubbliche di bonifica, la determinazione dei parametri per la quantificazione dei medesimi e dei conseguenti indici per la determinazione dei contributi) tant'è che, a norma dell'art. 13, secondo comma, cit. L.R. n. 4/2012, i piani di classificazione sono elaborati dal Consorzio entro 120 giorni dall'approvazione dei piani di bonifica e, a norma del comma quinto del cit. art. 13, gli stessi piani di classificazione sono soggetti a modifica ed aggiornamento conseguente alle variazioni apportate al piano generale di bonifica.
Quanto sopra evidenziato trova conferma anche nella norma transitoria di cui all'art. 42, co. 7, cit. L.R. n.
4/2012, ove è previsto che i piani di classificazione devono conformarsi ai piani di bonifica adottati in un momento successivo. Tale ultima disposizione, tuttavia, in via transitoria, prevede espressamente che, "in fase di prima applicazione" della legge (la n. 4/2012), i piani di classificazione siano redatti tenendo conto della situazione alla data di entrata in vigore della legge stessa e siano adeguati a seguito della successiva approvazione del Piano Generale di Bonifica, fermo restando che, per taluni consorzi come il Consorzio in oggetto, si tiene conto dei piani di classificazione elaborati in attuazione della disciplina legislativa previgente e, segnatamente, delle norme dettate dalla L.R. n. 12/2011.
È evidente, quindi, che l'adozione del piano di classificazione, pur in assenza del piano di bonifica, per espressa voluntas legis di cui alla citata norma transitoria, non è illegittima, in fase di prima applicazione della legge regionale de qua, come nella fattispecie (la Legge Regionale in oggetto è la n. 4/2012; il piano di classificazione è stato invece approvato con delibera G.R. n. 1148/2013), sussistendo soltanto l'obbligo per il Consorzio di apportare le eventuali variazioni al piano, conseguenti alla sopravvenuta approvazione del piano generale di bonifica.
Ciò posto, nella fattispecie, il piano di classificazione è stato adottato con delibera di G.R. n. 1148 del
18/6/2013, secondo la L.R. n. 12/2011, e, pertanto, in virtù della norma transitoria su richiamata, esso conserva piena legittimità, salvo il necessario adeguamento al piano generale di bonifica, all'indomani della sua approvazione e per i periodi successivi alla sua entrata in vigore.
Circa il problema del riparto degli oneri probatori, pure sollevato dall'istante e le ulteriori censure di merito, si osserva che il Piano di classifica prodotto dal Consorzio evidenzia che il beneficio in favore del contribuente deriva dal complesso delle opere idrauliche (canali di bonifica) presenti in tutto il perimetro consortile di competenza.
Difatti, gli immobili dell'odierno ricorrente sono stati assoggettati a contribuzione non già in funzione della mera ricomprensione nell'ambito territoriale di competenza consortile, bensì sulla base della loro collocazione geografica nell'ambito del perimetro del cd “Piano di Classifica” con il quale, come è noto, viene definito il quantum dell'obbligo contributivo attraverso l'individuazione dei benefici derivanti dalle opere di bonifica già realizzate.
Sul punto v. da ultimo Cass. n. 29668/2021: «In tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 8079 del
23/04/2020, ex plurimis)» che qui non risulta a ben vedere, adeguatamente fornita. Inoltre, è stato chiarito:
- «in tema di contributi consortili di bonifica, il presupposto impositivo, che si basa sull'esistenza di un beneficio fondiario specifico e non generico, è intrinseco nell'ipotesi di opere di difesa idraulica del territorio, in quanto i fondi che ne sono difesi acquistano di per sé maggior valore per effetto di tali opere.» (Cass. 19/12/2014,
n. 27057; conforme Cass.30/12/2016, n. 27469);
-che (v. in motivazione Cass. n. 29668/2021 cit.) come rilevato dal giudice delle leggi (Corte cost. sent.
25/09/2018, n. 188), sulla scorta del diritto vivente derivante dall'approdo costante ed univoco della giurisprudenza di legittimità sulla natura tributaria del contributo consortile di bonifica, quest'ultimo ha struttura non sinallagmatica, e costituisce un contributo di scopo.
Pertanto, «deve conseguentemente identificarsi un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica e del «beneficio» che all'immobile deriva dall'attività di bonifica.
In ragione di tale qualificazione, il necessario «beneficio» non è espressione di un rapporto sinallagmatico;
ma c'è un tributo che può definirsi di scopo, almeno in senso lato, perché destinato ad alimentare la provvista del Consorzio per poter realizzare le opere di bonifica.
Il beneficio che giustifica l'assoggettamento a contribuzione consortile non è legato, con nesso sinallagmatico di corrispettività, all'attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa, che invece tale nesso sinallagmatico presuppongono;
[...] Nondimeno, nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per il consorziato contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale;
esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile delconsorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria.» (Corte cost. sent. 25/09/2018, n. 188, cit., in motivazione).
“Pertanto, non ha errato la CTR nel negare che, per i fondi del contribuente, la sussistenza del “beneficio idraulico", presupposto dell'imposizione, potesse essere esclusa solo in ragione dell'asserita mancata esecuzione, da parte del Consorzio, di specifici interventi di manutenzione, che non sono in relazione sinallagmatica con l'obbligo di contribuzione”.
Quanto al merito, tuttavia, parte ricorrente ha esibito una perizia di parte datata 08.aprile 2024 evidenzianteche i terreni del ricorrente non traggono alcun beneficio dalle opere della bonifica.
Nel merito, si osserva che la cennata perizia di parte è carente perché secondo il perito di parte attrice, giacché si limita a concludere il fabbricato risulta essere posto in zone servite dal Consorzio di Bonifica, tanto meno si sono mai riscontrate opere reali o espropri da parte dell'ente . Ancor meno sono ivi presenti canali nelle immediate vicinanze dello stesso, né opere di manutenzione risultano mai effettuate in detta zona ed anzi le acque meteoriche di forti precipitazioni degli ultimi anni, come detto, hanno causato in più
occasioni, nei terreni circostanti e soprattutto all'immobile in oggetto, ripetuti alla con conseguenti danni.
Certo è che: la suddetta perizia risale al 2024 ed è come tale inidonea a fotografare con sufficiente previsione la situazione dei luoghi a tutto il 2019;
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, resta, pertanto, confermato che il ricorso deve essere disatteso.
In considerazione dei contrasti giurisprudenziali intervenuti nella materia de qua e della sua oggettiva complessità, sì ravvisano valide ragioni per disporre l'integrale compensazione fra le parti delle spese processuali.”
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la società consorziata.
Il Consorzio costituendosi in giudizio ha chiesto il rigetto dell'appello mentre la SE è rimasta contumace.
All'udienza del 16.12.2025 la causa stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve in primo luogo rigettarsi l'eccezione preliminare di invalidità del sollecito di pagamento di cui è causa atteso che lo stesso è stato emesso e reso esecutivo in data 29/12/2023, quando il Consorzio Speciale di
Bonifica di Arneo era ancora funzionante e che legittimamente e validamente il sollecito ridetto è stato notificato il 20.2.2024 dal Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia è subentrato al Consorzio di Arneo dall'1.1.2024 ,
Nel merito l'appello è infondato atteso che il primo giudice con motivazione puntuale ed esauriente, immune da qualsiasi vizio sia sotto il profilo logico che sotto quello giuridico ha dato conto dell'infondatezza dei motivi di impugnazione del sollecito di pagamento mossi dalla consorziata al sollecito di pagamento. Invero
l'orientamento del giudice di primo grado è del tutto aderente ai principi, che possono ormai ritenersi consolidati nei tempi più recenti, nella giurisprudenza sia dei giudici della legittimità che di questa Corte.
l'appellante in questa sede si è limitata a riprodurre le argomentazioni già esposte nel giudizio di primo grado senza indicare quali siano le parti della motivazione che siano viziati nel loro iter logico o non conformi alle norme di legge. Tale rilievo, se non comporta la nullità dell'appello per mancanza di specifici motivi di appello, come ha chiarito la Corte di Cassazione, tuttavia esime questa Corte da uno scrutinio particolareggiato delle motivazioni che sorreggono i motivi di appello essendo sufficiente richiamare il contenuto della sentenza impugnata con particolare riferimento ai principi di diritto in essa richiamati. In fatto deve osservarsi che il mancato assolvimento in ordine al superamento della presunzione di esistenza del beneficio idraulico in considerazione della genericità del contenuto della consulenza di parte della appellante e del riferimento ad una situazione dei luoghi esistente in un periodo di tempo di gran lunga successiva a quella esistente al periodo al quale si riferisce il sollecito impugnato deve aggiungersi che non è stata fornita la prova, né tantomeno allegata l'esistenza di danni conseguenti alla mancata esecuzione di opere nel periodo considerato e neppure risulta che l'appellante abbia mai sollecitato il Consorzio ad eseguire opere di qualsiasi natura..
Deve inve accogliersi la doglianza relativa al capo concernente le spese di lite atteso che in motivazione, con motivazione condivisibile riteneva sussistente giusti motivi per compensare le spese, nel dispositivo invece risulta una condanna alle spese a carico dell'odierna appellata.
La sentenza impugnata deve dunque essere riformata relativamente alla statuizione sulle spese.
Sussistono giusti motivi per compensare anche le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza compensa le spese del giudizio di primo grado;
compensa altresì le spese del presente grado di giudizio. Bari 16.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente