Art. 3.
All'onere di cui sopra si fara' fronte, per l'esercizio 1957-58, con quota parte delle entrate nette di cui al provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio stesso e per l'esercizio 1958-59 a carico dell'apposito fondo speciale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie all'applicazione della presente legge.
All'onere di cui sopra si fara' fronte, per l'esercizio 1957-58, con quota parte delle entrate nette di cui al provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio stesso e per l'esercizio 1958-59 a carico dell'apposito fondo speciale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie all'applicazione della presente legge.