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29 luglio 2009
29 luglio 2009
Art. 39. (Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 25 luglio 2008 nella causa C-504/06. Procedura di infrazione n. 2005/2200) 1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 90, il comma 11 e' sostituito dal seguente:
"11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori";
b) all'articolo 91, comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
"b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1".
Note all'art. 39:
- Si riporta il testo dell' art. 90, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O., cosi' come modificato dalla presente legge:
«11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori»; b) all'art. 91, comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 90, comma 1».
- Si riporta il testo dell'art. 91, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 008, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O., cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 91 (Obblighi del coordinatore per la progettazione). - 1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;
b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non e' predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all' art. 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 .
"b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 90, comma 1";.
2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), e' preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera».
a) all'articolo 90, il comma 11 e' sostituito dal seguente:
"11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori";
b) all'articolo 91, comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
"b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1".
Note all'art. 39:
- Si riporta il testo dell' art. 90, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O., cosi' come modificato dalla presente legge:
«11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori»; b) all'art. 91, comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 90, comma 1».
- Si riporta il testo dell'art. 91, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 008, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O., cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 91 (Obblighi del coordinatore per la progettazione). - 1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;
b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non e' predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all' art. 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 .
"b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 90, comma 1";.
2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), e' preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera».
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