Art. 2.
Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge sara' provveduto mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti nel capitolo n. 245 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1953-54.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge sara' provveduto mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti nel capitolo n. 245 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1953-54.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.