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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 19/11/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 672/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa SC NT, all'esito dell'udienza del 19/11/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 672/2025 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. SERNIA SABINO e dall'avv. LISO CELESTE ricorrente contro
(Cod. Fisc. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417bis
c.p.c. dalla dott.ssa MARILU' ALBANESE e dalla dott.ssa GIUSEPPINA
TABONE resistente
OGGETTO: riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1
giudizio il al fine di sentirlo condannare Controparte_2
Pag. 1 di 8 al pagamento della somma di € 2.326,66 a titolo di Retribuzione Professionale
Docenti.
La parte ricorrente ha allegato di aver lavorato in qualità di docente con contratti di lavoro a tempo determinato con supplenze “brevi e saltuarie” nelle annualità
2020/2021 per 199 giorni di servizio e nell'annualità 2021/2022 per 201 giorni di servizio. Ha poi dedotto di non aver percepito la Retribuzione Professionale
Docenti, che invece viene versata, come previsto dal CCNL Comparto Scuola applicabile, al personale docente assunto a tempo indeterminato o a tempo determinato con supplenza annuale su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico (ossia fino al 31 agosto) oppure con supplenza sino al termine delle attività didattiche (30 giugno). Ha evidenziato che il mancato riconoscimento di tale emolumento viene giustificato dal in forza della CP_1
asserita brevità e saltuarietà della supplenza;
ciò, tuttavia, a detta della ricorrente, costituirebbe violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro del 18.3.99 allegato alla Direttiva 1999/70/CE, dell'art. 6 del D.lgs. 368/2001 di recepimento della predetta direttiva, come anche riconosciuto dalla giurisprudenza a livello comunitario e nazionale e delle norme della contrattazione collettiva applicabili.
Si è costituito ritualmente in giudizio il , che ha dapprima evidenziato CP_1 che la Retribuzione Professionale Docenti è un emolumento corrisposto per la dichiarata finalità di “realizzare processi innovatori che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado”; ha quindi chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso avversario sulla scorsa della brevità e saltuarietà delle supplenze effettuate dalla parte ricorrente e alla luce della esplicita esclusione di tale categoria di lavoratori dai soggetti destinatari dell'emolumento, pattuita in sede di contrattazione collettiva.
Il Giudice, esaminate le note pervenute, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di approfondimenti istruttori, ha definito il giudizio all'esito dell'udienza tenutasi in trattazione scritta con motivazione contestuale.
2.- Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Pag. 2 di 8 2.1.- L'art. 25 del CCNL del 3.8.1999 aveva introdotto il “Compenso Individuale
Accessorio” spettante, oltre che al personale ATA, anche al personale docente di ruolo e a tempo determinato “(…) b. dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico al personale docente (…) con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente (…) con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche”. I successivi commi 4 e
5 precisano l'ammontare e le modalità di calcolo del compenso che “spetta (…) in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato
o situazioni di stato assimilate al servizio” e, per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese “è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”. La previsione è stata poi sostituita, limitatamente al personale docente ed educativo, dall'art. 7 comma 3 del CCNL del 15.3.2001; tale emolumento, pur ridenominato in “Retribuzione Professionale Docenti”, è rimasto sostanzialmente inalterato. Il menzionato art. 7, al comma 3, ha poi cura di confermare che “La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”.
Dal quadro sopra brevemente ricostruito emerge che la Retribuzione Professionale
Docenti effettivamente viene erogata solo al personale di ruolo oppure assunto a tempo determinato con contratti sino al 31 agosto o al 30 giugno. Tale emolumento ha certamente natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione personale: è corrisposto infatti “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” ed anche per periodi di lavoro inferiori al mese “in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio”, senza ulteriore specificazione in ordine alla sua spettanza sulla base di
Pag. 3 di 8 particolari modalità di espletamento della prestazione;
esso è quindi dovuto per il solo fatto dell'avvenuta assunzione.
Di conseguenza, tale emolumento rientra tra le “condizioni di impiego” che, a norma della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, deve assicurare ai lavoratori a tempo determinato a meno che non sussistano “ragioni oggettive” che giustifichino la disparità di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato. Sul punto, a più riprese sia la Corte di Giustizia dell'Unione Europea che la Suprema Corte di
CA (da ultimo, tra le molte, vedasi Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. 20015 del
27.7.2018) hanno evidenziato, con orientamento ormai consolidato che:
- la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa
C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, EL Cerro;
8.9.2011, Per_1 causa C-177/10 AD Santana);
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137
n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), «non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (EL Cerro , cit., punto Per_1
42);
- non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo,
Pag. 4 di 8 perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause
C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
- l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può
e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (tra le molte, Cass. Civ. Ord. 2468 del 8.2.2016).
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha prestato servizio nei periodi indicati in ricorso in forza di contratti a tempo determinato;
la natura del servizio prestato è da considerarsi del tutto analoga ed equivalente a quella prestata da colleghi di ruolo o dai colleghi assunti a tempo determinato con supplenza annuale su posto vacante e disponibile (sino al 31 agosto) o con contratto sino al termine delle attività didattiche (sino al 30 giugno). Le mansioni espletate sono infatti essenzialmente equiparabili;
non vi sono elementi di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche dei servizi realizzati. Sul punto il non ha addotto alcun CP_1
elemento che spieghi il motivo del mancato riconoscimento dell'emolumento, se non la minor durata dell'incarico e l'esclusione di tale categoria di lavoratori dalle previsioni della contrattazione collettiva;
il mero dato temporale, tuttavia, non può da solo giustificare la disparità di trattamento poiché renderebbe del tutto vani gli scopi della direttiva 1999/70/CE.
Pag. 5 di 8 E anche volendo ritenere che un possibile elemento di differenziazione possa essere costituito dal fatto che, ai sensi dell'art. 7 del CCNL Comparto Scuola del
15.3.2001, la Retribuzione Professionale Docenti abbia “l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico”, si rileva che tale finalità si può portare a compimento anche lavorando per intervalli inferiori all'intera annualità, purché vi sia una continuità di servizio per un periodo di tempo sufficientemente lungo. Nel caso di specie, il docente ha lavorato nell' a.s.
2020/2021 dal 17.10.2020 al 28.6.2021 senza sostanziali soluzioni di continuità se non in concomitanza con le festività natalizie e nell'a.s. 2021/2022 dal 26.10.2021 all'8.6.2022; si tratta quindi di un lasso temporale ragionevolmente apprezzabile che dimostra la continuatività della prestazione. EL resto, come già indicato, il non ha allegato alcun elemento che possa giustificare una diversa CP_1 conclusione.
Vi è pertanto, a danno della parte ricorrente, una ingiustificata disparità di trattamento, che impone la disapplicazione delle disposizioni di diritto interno in contrasto la norma comunitaria.
Deve essere quindi riconosciuto il diritto della parte ricorrente a vedersi pagato la
Retribuzione Professionale Docenti per l'anno scolastico 2020/2021 e 2021/2022 per i periodi sopra meglio indicati;
i predetti periodi di lavoro non sono stati oggetto di contestazione da parte del e comunque sono dimostrati dallo CP_1
stato matricolare prodotto in atti.
2.2.- Con riferimento alla quantificazione dell'emolumento in oggetto, i conteggi effettuati dalla parte ricorrente fanno corretta applicazione dei criteri fissati dal
CCNL, che prevede la corresponsione della somma mensile per il personale docente (vedasi tabella E.
4.1. CCNL 2007) di € 164,00 con aumento di € 10,50 con decorrenza dal 1.3.2018 (CCNL 2016/18) e ulteriore aumento di € 10,00 con decorrenza dal 1.1.2022 (CCNL 2019/21), importo da suddividere in ragione di
Pag. 6 di 8 1/30 per le singole giornate lavorate nel caso di periodi di servizio inferiori al mese. La liquidazione deve essere limitata alla somma originariamente richiesta in ricorso e non alla maggiore quantificazione operata dalla parte ricorrente nelle note di trattazione in sostituzione dell'udienza, non essendo la modifica delle conclusioni né giustificata da gravi motivi né previamente autorizzata dal giudice
(art. 420 c. 1 c.p.c.)
Il deve, in definitiva, essere condannato al versamento della somma CP_1
lorda di € 2.326,66 (di cui € 1.157,51 per l'anno 2020/2021 ed € 1.169,15 per l'anno 2021/2022).
3.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, applicando i compensi con la diminuzione massima consentita, data la scarsa complessità e la serialità della controversia per lo scaglione di valore di riferimento (da € 1.100,00
a € 5.200,00) e quindi: € 444,00 per la fase di studio, € 213,00 per la fase introduttiva, € 373,00 per la fase decisionale (esclusa la fase istruttoria, non tenutasi e alla luce della natura documentale della causa) per complessivi €
1.030,00, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge, oltre al contributo unificato versato per € 49,00 e con distrazione delle spese in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1) in accoglimento del ricorso dichiara il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciuta la Retribuzione Professionale Docenti in relazione all'anno scolastico 2020/2021 e 2021/2022;
2) per l'effetto condanna il convenuto a versare alla parte ricorrente CP_1
la somma lorda di € 2.326,66 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo;
3) condanna il convenuto a rimborsare alla parte ricorrente le spese CP_1
di lite, che si liquidano in € 1.030,00 oltre spese generali al 15%, IVA, CPA,
Pag. 7 di 8 se dovuti come per legge, oltre contributo unificato versato per € 49,00 da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, il 19/11/2025 il Giudice del lavoro
SC NT
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa SC NT, all'esito dell'udienza del 19/11/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 672/2025 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. SERNIA SABINO e dall'avv. LISO CELESTE ricorrente contro
(Cod. Fisc. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417bis
c.p.c. dalla dott.ssa MARILU' ALBANESE e dalla dott.ssa GIUSEPPINA
TABONE resistente
OGGETTO: riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1
giudizio il al fine di sentirlo condannare Controparte_2
Pag. 1 di 8 al pagamento della somma di € 2.326,66 a titolo di Retribuzione Professionale
Docenti.
La parte ricorrente ha allegato di aver lavorato in qualità di docente con contratti di lavoro a tempo determinato con supplenze “brevi e saltuarie” nelle annualità
2020/2021 per 199 giorni di servizio e nell'annualità 2021/2022 per 201 giorni di servizio. Ha poi dedotto di non aver percepito la Retribuzione Professionale
Docenti, che invece viene versata, come previsto dal CCNL Comparto Scuola applicabile, al personale docente assunto a tempo indeterminato o a tempo determinato con supplenza annuale su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico (ossia fino al 31 agosto) oppure con supplenza sino al termine delle attività didattiche (30 giugno). Ha evidenziato che il mancato riconoscimento di tale emolumento viene giustificato dal in forza della CP_1
asserita brevità e saltuarietà della supplenza;
ciò, tuttavia, a detta della ricorrente, costituirebbe violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro del 18.3.99 allegato alla Direttiva 1999/70/CE, dell'art. 6 del D.lgs. 368/2001 di recepimento della predetta direttiva, come anche riconosciuto dalla giurisprudenza a livello comunitario e nazionale e delle norme della contrattazione collettiva applicabili.
Si è costituito ritualmente in giudizio il , che ha dapprima evidenziato CP_1 che la Retribuzione Professionale Docenti è un emolumento corrisposto per la dichiarata finalità di “realizzare processi innovatori che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado”; ha quindi chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso avversario sulla scorsa della brevità e saltuarietà delle supplenze effettuate dalla parte ricorrente e alla luce della esplicita esclusione di tale categoria di lavoratori dai soggetti destinatari dell'emolumento, pattuita in sede di contrattazione collettiva.
Il Giudice, esaminate le note pervenute, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di approfondimenti istruttori, ha definito il giudizio all'esito dell'udienza tenutasi in trattazione scritta con motivazione contestuale.
2.- Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Pag. 2 di 8 2.1.- L'art. 25 del CCNL del 3.8.1999 aveva introdotto il “Compenso Individuale
Accessorio” spettante, oltre che al personale ATA, anche al personale docente di ruolo e a tempo determinato “(…) b. dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico al personale docente (…) con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente (…) con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche”. I successivi commi 4 e
5 precisano l'ammontare e le modalità di calcolo del compenso che “spetta (…) in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato
o situazioni di stato assimilate al servizio” e, per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese “è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”. La previsione è stata poi sostituita, limitatamente al personale docente ed educativo, dall'art. 7 comma 3 del CCNL del 15.3.2001; tale emolumento, pur ridenominato in “Retribuzione Professionale Docenti”, è rimasto sostanzialmente inalterato. Il menzionato art. 7, al comma 3, ha poi cura di confermare che “La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”.
Dal quadro sopra brevemente ricostruito emerge che la Retribuzione Professionale
Docenti effettivamente viene erogata solo al personale di ruolo oppure assunto a tempo determinato con contratti sino al 31 agosto o al 30 giugno. Tale emolumento ha certamente natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione personale: è corrisposto infatti “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” ed anche per periodi di lavoro inferiori al mese “in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio”, senza ulteriore specificazione in ordine alla sua spettanza sulla base di
Pag. 3 di 8 particolari modalità di espletamento della prestazione;
esso è quindi dovuto per il solo fatto dell'avvenuta assunzione.
Di conseguenza, tale emolumento rientra tra le “condizioni di impiego” che, a norma della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, deve assicurare ai lavoratori a tempo determinato a meno che non sussistano “ragioni oggettive” che giustifichino la disparità di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato. Sul punto, a più riprese sia la Corte di Giustizia dell'Unione Europea che la Suprema Corte di
CA (da ultimo, tra le molte, vedasi Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. 20015 del
27.7.2018) hanno evidenziato, con orientamento ormai consolidato che:
- la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa
C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, EL Cerro;
8.9.2011, Per_1 causa C-177/10 AD Santana);
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137
n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), «non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (EL Cerro , cit., punto Per_1
42);
- non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo,
Pag. 4 di 8 perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause
C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
- l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può
e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (tra le molte, Cass. Civ. Ord. 2468 del 8.2.2016).
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha prestato servizio nei periodi indicati in ricorso in forza di contratti a tempo determinato;
la natura del servizio prestato è da considerarsi del tutto analoga ed equivalente a quella prestata da colleghi di ruolo o dai colleghi assunti a tempo determinato con supplenza annuale su posto vacante e disponibile (sino al 31 agosto) o con contratto sino al termine delle attività didattiche (sino al 30 giugno). Le mansioni espletate sono infatti essenzialmente equiparabili;
non vi sono elementi di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche dei servizi realizzati. Sul punto il non ha addotto alcun CP_1
elemento che spieghi il motivo del mancato riconoscimento dell'emolumento, se non la minor durata dell'incarico e l'esclusione di tale categoria di lavoratori dalle previsioni della contrattazione collettiva;
il mero dato temporale, tuttavia, non può da solo giustificare la disparità di trattamento poiché renderebbe del tutto vani gli scopi della direttiva 1999/70/CE.
Pag. 5 di 8 E anche volendo ritenere che un possibile elemento di differenziazione possa essere costituito dal fatto che, ai sensi dell'art. 7 del CCNL Comparto Scuola del
15.3.2001, la Retribuzione Professionale Docenti abbia “l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico”, si rileva che tale finalità si può portare a compimento anche lavorando per intervalli inferiori all'intera annualità, purché vi sia una continuità di servizio per un periodo di tempo sufficientemente lungo. Nel caso di specie, il docente ha lavorato nell' a.s.
2020/2021 dal 17.10.2020 al 28.6.2021 senza sostanziali soluzioni di continuità se non in concomitanza con le festività natalizie e nell'a.s. 2021/2022 dal 26.10.2021 all'8.6.2022; si tratta quindi di un lasso temporale ragionevolmente apprezzabile che dimostra la continuatività della prestazione. EL resto, come già indicato, il non ha allegato alcun elemento che possa giustificare una diversa CP_1 conclusione.
Vi è pertanto, a danno della parte ricorrente, una ingiustificata disparità di trattamento, che impone la disapplicazione delle disposizioni di diritto interno in contrasto la norma comunitaria.
Deve essere quindi riconosciuto il diritto della parte ricorrente a vedersi pagato la
Retribuzione Professionale Docenti per l'anno scolastico 2020/2021 e 2021/2022 per i periodi sopra meglio indicati;
i predetti periodi di lavoro non sono stati oggetto di contestazione da parte del e comunque sono dimostrati dallo CP_1
stato matricolare prodotto in atti.
2.2.- Con riferimento alla quantificazione dell'emolumento in oggetto, i conteggi effettuati dalla parte ricorrente fanno corretta applicazione dei criteri fissati dal
CCNL, che prevede la corresponsione della somma mensile per il personale docente (vedasi tabella E.
4.1. CCNL 2007) di € 164,00 con aumento di € 10,50 con decorrenza dal 1.3.2018 (CCNL 2016/18) e ulteriore aumento di € 10,00 con decorrenza dal 1.1.2022 (CCNL 2019/21), importo da suddividere in ragione di
Pag. 6 di 8 1/30 per le singole giornate lavorate nel caso di periodi di servizio inferiori al mese. La liquidazione deve essere limitata alla somma originariamente richiesta in ricorso e non alla maggiore quantificazione operata dalla parte ricorrente nelle note di trattazione in sostituzione dell'udienza, non essendo la modifica delle conclusioni né giustificata da gravi motivi né previamente autorizzata dal giudice
(art. 420 c. 1 c.p.c.)
Il deve, in definitiva, essere condannato al versamento della somma CP_1
lorda di € 2.326,66 (di cui € 1.157,51 per l'anno 2020/2021 ed € 1.169,15 per l'anno 2021/2022).
3.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, applicando i compensi con la diminuzione massima consentita, data la scarsa complessità e la serialità della controversia per lo scaglione di valore di riferimento (da € 1.100,00
a € 5.200,00) e quindi: € 444,00 per la fase di studio, € 213,00 per la fase introduttiva, € 373,00 per la fase decisionale (esclusa la fase istruttoria, non tenutasi e alla luce della natura documentale della causa) per complessivi €
1.030,00, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge, oltre al contributo unificato versato per € 49,00 e con distrazione delle spese in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1) in accoglimento del ricorso dichiara il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciuta la Retribuzione Professionale Docenti in relazione all'anno scolastico 2020/2021 e 2021/2022;
2) per l'effetto condanna il convenuto a versare alla parte ricorrente CP_1
la somma lorda di € 2.326,66 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo;
3) condanna il convenuto a rimborsare alla parte ricorrente le spese CP_1
di lite, che si liquidano in € 1.030,00 oltre spese generali al 15%, IVA, CPA,
Pag. 7 di 8 se dovuti come per legge, oltre contributo unificato versato per € 49,00 da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, il 19/11/2025 il Giudice del lavoro
SC NT
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