CGT2
Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 15/01/2026, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 488/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE UC MAURO, Presidente e Relatore ALVINO FEDERICO, Giudice MINIO EMILIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5607/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia delle Entrate - Riscossione - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 1458/28/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI - pubblicata il 28/01/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240016344046000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
A seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 73/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti Appellante: accogliere appello
Appellato: rigettare appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Il contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento n. 07120240016344046/000, notificata il 10 maggio 2024 ed avente ad oggetto la tassa auto, anno 2018, per il complessivo importo di € 716,55. Parte ricorrente, notificato il ricorso in data 05/06/2024 ad AdER aveva eccepito la mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale, il difetto di legittimazione attiva del
Concessionario in violazione dell'art. 23 co. 2 della L. 62/2005 e della delibera ANAC n.
576/21, altresì deducendo la prescrizione triennale del credito, concludendo per l'accoglimento del ricorso con condanna alle spese di lite.
L'ADER nel costituirsi in giudizio in via preliminare aveva eccepisce l'inammissibilità del ricorso per non avere controparte citato in giudizio la Regione Campania, Ente impositore cui faceva capo la legittimazione passiva in relazione ai vizi lamentati sulla fondatezza della pretesa, altresì deducendo per parte qua il proprio difetto di legittimazione passiva, contestualmente insistendo per il rigetto del ricorso.
La sentenza della CGT di primo grado di Napoli n. 1458/28/25 del 16 gennaio 2025, depositata il 28 gennaio 2025 così aveva deciso il contenzioso: «Il ricorso non merita accoglimento. Ed infatti, parte ricorrente pur avendo eccepito vizi relativi alla fondatezza della pretesa (prescrizione, esecutorietà del ruolo) non ha proceduto a citare in giudizio
l'ente impositore, la Regione Campania, unica parte che avrebbe potuto contraddire su tali punti. Così operando, non ha messo in condizione questa Corte di esaminare la fondatezza delle lamentate doglianze, violando, altresì, la norma contenuta nell'art. 14, comma 6-bis del
D.Lgs 546/1992 che stabilisce testualmente: “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”. Il terzo motivo di impugnazione è infondato considerato che il ricorrente non è riuscito ad argomentare in maniera sufficiente il contestato vizio, omettendo di fornire gli elementi necessari per valutare la sua fondatezza.
Alla soccombenza conseguiva la condanna di parte ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 300,00 a favore dell'Agenzia Entrate Riscossione.
Contro questa decisione il contribuente ha proposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame:
1) Illegittimità della sentenza della CGT di 1 grado, nella parte in cui erroneamente, ritiene inammissibile il ricorso e non si esprime sulla prescrizione della pretesa, mancata applicazione dell'art. 3 del d.l. n. 2 del 06.01.1986, oltre alla violazione del principio tra il chiesto ed il pronunciato (ex art. 112 cpc);
2) Motivazione errata della sentenza e sulla corretta interpretazione del nuovo comma 6-bis dell'art. 14 del d.lgs 546/1992;
3) Inammissibilità del deposito di nuovi documenti in appello alla luce della modifica dell'art. 58 del d.lgs n. 546/92 (d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, del 3 gennaio 2024, con entrata in vigore il 4 gennaio 2024) e violazione dell'art. 32 del d.lgs 546/1992.
L'atto di appello conclude chiedendo di accogliere il gravame e di condannare la parte appellata al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
L'Agenzia delle Entrate ha resistito all'impugnazione rilevando preliminarmente la corretta statuizione d'inammissibilità del ricorso di primo grado per mancata vocatio in ius dell'Ente impositore – violazione art. 14, comma 6-bis, d.lgs. 546/1992 e, nel merito, contestando le argomentazioni dell'appellante e insistendo sulla infondatezza della domanda attorea. Ha quindi concluso chiedendo di rigettare l'appello come proposto dal contribuente, confermando integralmente la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo
Grado di Napoli, con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio. Alla odierna udienza la controversia, sentito il relatore, è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dato atto che la sentenza appellata non ha emesso una declaratoria di inammissibilità ma una sentenza di rigetto del ricorso. Ciò premesso e chiarito va detto che le riferite conclusioni del giudice di prime cure non solo non sono condivisibili, ma sono state addirittura adottate senza tenere conto del vigente quadro normativo;
di conseguenza, per evidenti ragioni di legittimità devono essere rettificate. E, invero, parte ricorrente non ha osservato il disposto dell'art. 14 comma 6-bis d.lgs
546/92, come modificato dal d.lgs n. 220/2023, atteso che gli atti prodromici, anteriori a quello impugnato e pure oggetto di contestazione, sono di competenza dell'Ente impositore, Regione Campania che, tuttavia, non è stata parte del presente giudizio in quanto non convenuta, né all'atto della proposizione del ricorso, né mediante integrazione del contraddittorio, né per essere stata chiamata in causa. Dunque, poiché il contraddittorio avrebbe dovuto estendersi anche nei confronti della
Regione Campania ne deriva che nel giudizio di primo grado esso non è stato regolarmente costituito. Pertanto, a norma dell'art. 59 co. 1 lett. b) d. lgs. 546/92 la causa va rimessa alla C.G.T. di
Napoli che ha emesso la sentenza in narrativa, trovando poi applicazione il disposto del comma 3 della norma citata secondo cui non vi è necessità di riassunzione ad istanza di parte in quanto il processo riprende dinanzi alla Corte di prime cure senza soluzione di continuità, non trattandosi di un nuovo procedimento.
Per tale motivo, trattandosi di decisione di rito e non di merito, nulla per le spese.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, Cass.
Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonee a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando dispone la rimessione della causa alla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Napoli.
P.Q.M.
Dispone la rimessione della causa alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli.
Nulla per le spese.
Napoli, 13 gennaio 2026 Il Presidente relatore
RO de UC
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE UC MAURO, Presidente e Relatore ALVINO FEDERICO, Giudice MINIO EMILIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5607/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia delle Entrate - Riscossione - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 1458/28/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI - pubblicata il 28/01/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240016344046000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
A seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 73/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti Appellante: accogliere appello
Appellato: rigettare appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Il contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento n. 07120240016344046/000, notificata il 10 maggio 2024 ed avente ad oggetto la tassa auto, anno 2018, per il complessivo importo di € 716,55. Parte ricorrente, notificato il ricorso in data 05/06/2024 ad AdER aveva eccepito la mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale, il difetto di legittimazione attiva del
Concessionario in violazione dell'art. 23 co. 2 della L. 62/2005 e della delibera ANAC n.
576/21, altresì deducendo la prescrizione triennale del credito, concludendo per l'accoglimento del ricorso con condanna alle spese di lite.
L'ADER nel costituirsi in giudizio in via preliminare aveva eccepisce l'inammissibilità del ricorso per non avere controparte citato in giudizio la Regione Campania, Ente impositore cui faceva capo la legittimazione passiva in relazione ai vizi lamentati sulla fondatezza della pretesa, altresì deducendo per parte qua il proprio difetto di legittimazione passiva, contestualmente insistendo per il rigetto del ricorso.
La sentenza della CGT di primo grado di Napoli n. 1458/28/25 del 16 gennaio 2025, depositata il 28 gennaio 2025 così aveva deciso il contenzioso: «Il ricorso non merita accoglimento. Ed infatti, parte ricorrente pur avendo eccepito vizi relativi alla fondatezza della pretesa (prescrizione, esecutorietà del ruolo) non ha proceduto a citare in giudizio
l'ente impositore, la Regione Campania, unica parte che avrebbe potuto contraddire su tali punti. Così operando, non ha messo in condizione questa Corte di esaminare la fondatezza delle lamentate doglianze, violando, altresì, la norma contenuta nell'art. 14, comma 6-bis del
D.Lgs 546/1992 che stabilisce testualmente: “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”. Il terzo motivo di impugnazione è infondato considerato che il ricorrente non è riuscito ad argomentare in maniera sufficiente il contestato vizio, omettendo di fornire gli elementi necessari per valutare la sua fondatezza.
Alla soccombenza conseguiva la condanna di parte ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 300,00 a favore dell'Agenzia Entrate Riscossione.
Contro questa decisione il contribuente ha proposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame:
1) Illegittimità della sentenza della CGT di 1 grado, nella parte in cui erroneamente, ritiene inammissibile il ricorso e non si esprime sulla prescrizione della pretesa, mancata applicazione dell'art. 3 del d.l. n. 2 del 06.01.1986, oltre alla violazione del principio tra il chiesto ed il pronunciato (ex art. 112 cpc);
2) Motivazione errata della sentenza e sulla corretta interpretazione del nuovo comma 6-bis dell'art. 14 del d.lgs 546/1992;
3) Inammissibilità del deposito di nuovi documenti in appello alla luce della modifica dell'art. 58 del d.lgs n. 546/92 (d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, del 3 gennaio 2024, con entrata in vigore il 4 gennaio 2024) e violazione dell'art. 32 del d.lgs 546/1992.
L'atto di appello conclude chiedendo di accogliere il gravame e di condannare la parte appellata al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
L'Agenzia delle Entrate ha resistito all'impugnazione rilevando preliminarmente la corretta statuizione d'inammissibilità del ricorso di primo grado per mancata vocatio in ius dell'Ente impositore – violazione art. 14, comma 6-bis, d.lgs. 546/1992 e, nel merito, contestando le argomentazioni dell'appellante e insistendo sulla infondatezza della domanda attorea. Ha quindi concluso chiedendo di rigettare l'appello come proposto dal contribuente, confermando integralmente la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo
Grado di Napoli, con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio. Alla odierna udienza la controversia, sentito il relatore, è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dato atto che la sentenza appellata non ha emesso una declaratoria di inammissibilità ma una sentenza di rigetto del ricorso. Ciò premesso e chiarito va detto che le riferite conclusioni del giudice di prime cure non solo non sono condivisibili, ma sono state addirittura adottate senza tenere conto del vigente quadro normativo;
di conseguenza, per evidenti ragioni di legittimità devono essere rettificate. E, invero, parte ricorrente non ha osservato il disposto dell'art. 14 comma 6-bis d.lgs
546/92, come modificato dal d.lgs n. 220/2023, atteso che gli atti prodromici, anteriori a quello impugnato e pure oggetto di contestazione, sono di competenza dell'Ente impositore, Regione Campania che, tuttavia, non è stata parte del presente giudizio in quanto non convenuta, né all'atto della proposizione del ricorso, né mediante integrazione del contraddittorio, né per essere stata chiamata in causa. Dunque, poiché il contraddittorio avrebbe dovuto estendersi anche nei confronti della
Regione Campania ne deriva che nel giudizio di primo grado esso non è stato regolarmente costituito. Pertanto, a norma dell'art. 59 co. 1 lett. b) d. lgs. 546/92 la causa va rimessa alla C.G.T. di
Napoli che ha emesso la sentenza in narrativa, trovando poi applicazione il disposto del comma 3 della norma citata secondo cui non vi è necessità di riassunzione ad istanza di parte in quanto il processo riprende dinanzi alla Corte di prime cure senza soluzione di continuità, non trattandosi di un nuovo procedimento.
Per tale motivo, trattandosi di decisione di rito e non di merito, nulla per le spese.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, Cass.
Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonee a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando dispone la rimessione della causa alla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Napoli.
P.Q.M.
Dispone la rimessione della causa alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli.
Nulla per le spese.
Napoli, 13 gennaio 2026 Il Presidente relatore
RO de UC