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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 36/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPASSO FF CO, Presidente
D'AGOSTINO MO, Relatore
LUCE ANDREA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1479/2018 depositato il 27/11/2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino - Collina Liquorini
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2018 90001658 37/000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2018 90001658 37/000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2018 90001658 37/000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2018 90001658 37/000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2018 90001658 37/000 IRAP 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente in epigrafe indicata ha impugnato l'atto ivi richiamato deducendo la mancata notifica dell'atto prodromico e la prescrizione dei crediti ivi azionati.
Si sono costituite le convenute resistendo al ricorso e producendo in atti la relata di notifica dell'atto presupposto ( cartella esattoriale notificata il 16.10.2013) poi impugnata dalla parte ricorrente in sede civile con querela di falso. Il presente giudizio è stato quindi, sospeso e successivamente fissato all'odierna udienza per la trattazione. E' stata prodotta in atti prova dell'esito del giudizio de quo: con sentenza n. 450\2023 del 14.3.2023 il Tribunale di Avellino ha dichiarato la falsità della sottoscrizione del Ricorrente_1 apposta sull'avviso di ricevimento della cartella predetta. La sentenza de qua risulta passata in giudicato
( v. doc. in atti)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve ritenersi fondato per le ragioni che seguono.
Come risulta dagli atti di causa, con sentenza n. 450\2023 del 14.3.2023 il Tribunale di Avellino ha dichiarato la falsità della sottoscrizione del Ricorrente_1 apposta sull'avviso di ricevimento della cartella di pagamento prodromica all'ingiunzione impugnata.
La sentenza de qua risulta passata in giudicato ( v. doc. in atti).
La nullità insanabile della notifica dell'atto presupposto travolge anche l'intimazione di pagamento impugnata che di conseguenza deve essere annullata per nullità derivata.
Consegue da ciò la decisione di cui in dispositivo.
Spese compensate in ragione dell'esito del giudizio che non ha investito il merito della pretesa tributaria azionata.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPASSO FF CO, Presidente
D'AGOSTINO MO, Relatore
LUCE ANDREA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1479/2018 depositato il 27/11/2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino - Collina Liquorini
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2018 90001658 37/000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2018 90001658 37/000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2018 90001658 37/000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2018 90001658 37/000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2018 90001658 37/000 IRAP 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente in epigrafe indicata ha impugnato l'atto ivi richiamato deducendo la mancata notifica dell'atto prodromico e la prescrizione dei crediti ivi azionati.
Si sono costituite le convenute resistendo al ricorso e producendo in atti la relata di notifica dell'atto presupposto ( cartella esattoriale notificata il 16.10.2013) poi impugnata dalla parte ricorrente in sede civile con querela di falso. Il presente giudizio è stato quindi, sospeso e successivamente fissato all'odierna udienza per la trattazione. E' stata prodotta in atti prova dell'esito del giudizio de quo: con sentenza n. 450\2023 del 14.3.2023 il Tribunale di Avellino ha dichiarato la falsità della sottoscrizione del Ricorrente_1 apposta sull'avviso di ricevimento della cartella predetta. La sentenza de qua risulta passata in giudicato
( v. doc. in atti)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve ritenersi fondato per le ragioni che seguono.
Come risulta dagli atti di causa, con sentenza n. 450\2023 del 14.3.2023 il Tribunale di Avellino ha dichiarato la falsità della sottoscrizione del Ricorrente_1 apposta sull'avviso di ricevimento della cartella di pagamento prodromica all'ingiunzione impugnata.
La sentenza de qua risulta passata in giudicato ( v. doc. in atti).
La nullità insanabile della notifica dell'atto presupposto travolge anche l'intimazione di pagamento impugnata che di conseguenza deve essere annullata per nullità derivata.
Consegue da ciò la decisione di cui in dispositivo.
Spese compensate in ragione dell'esito del giudizio che non ha investito il merito della pretesa tributaria azionata.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese