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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/03/2025, n. 9636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9636 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti nell'interesse di: CA FE, nata a [...] il [...], FI IC, nato a [...] il [...], FI VA, nato a [...] il [...], R.D.M. s.r.I.; avverso la sentenza del 29/07/2024 del Tribunale di Taranto, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse in data 9 dicembre 2024 dal Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Francesca OM EL, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, limitatamente alla confisca disposta nei confronti dei ricorrenti, con rinvio al Tribunale di Taranto. Penale Sent. Sez. 2 Num. 9636 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 07/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Taranto, nell'applicare -con la sentenza qui impugnata- la pena patteggiata dagli imputati FE CA, IC e VA FI, dalla R.D.M. s.r.l. e dal Pubblico ministero, per i reati oggetto di imputazione (capi 15, concorso in riciclaggio, 22, responsabilità amministrativa da reato dell'ente e 23, concorso in usura) in concorso con terzi, nei confronti dei quali si procede separatamente, ha disposto -di ufficio- la confisca (ex artt. 644, comma sesto, cod. pen., 640 quater cod. pen., 19D.Lgs. 231/2001), in forma diretta, per FE CA, fino a concorrenza della somma di euro 31.706,65, per IC FI e R.D.M. s.r.I., sino a concorrenza della somma di euro 57.066,57; per equivalente, dell'intero prodotto-profitto conseguito dall'operazione di riciclaggio (euro 91.400,00 per i capi 15 e 22); quanto a VA FI era disposta la confisca diretta del profitto del reato di usura, della somma illecitamente percepita a titolo di interessi (euro 500,00). 1.1. Avverso tale sentenza hanno proposto separatamente ricorso gli imputati FE CA, IC e VA FI e la società di capitali (R.D.M. s.r.I.) rappresentata da IC FI, a ministero dei rispettivi difensori di fiducia, articolando le proprie doglianze in più motivi, comuni solo per i tre imputati persone fisiche. 2. FE CA, capo 15, deduce: 2.1. Violazione e falsa applicazione della legge penale e vizio di motivazione, per intima contraddittorietà (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen., in relazione all'art. 648 quater cod. pen.). Vizi deducibili, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., avendo il Giudice per l'udienza preliminare ratificato l'accordo proposto dalle parti sulla pena e disposto -di ufficio- la confisca per l'intero ammontare del profitto (euro 91.400,00) del delitto di usura, commesso da persone diverse dagli odierni ricorrenti, mentre nella stessa motivazione della sentenza e nei precedenti provvedimenti incidentali cautelari il profitto complessivo del delitto di riciclaggio (capi 15 e 22) è indicato in euro 88.773,22, avendo di poi il giudice indicato un ammontare complessivo della confisca equivalente al profitto realizzato dall'insieme dei concorrenti nel delitto, secondo il noto principio solidaristico, avversato dai ricorrenti. Viceversa, dall'esame degli atti processuali era possibile calcolare una diversa dimensione dell'ammontare del profitto conseguito personalmente da ciascun ricorrente, giacché lo stesso Tribunale ha disposto la confisca diretta in misura corrispondente al profitto concretamente conseguito da ciascuno degli imputati (FE CA, sino a concorrenza di euro 31.706,65; IC FI e la R.D.M. s.r.I., sino a concorrenza della somma di euro 57.066,22). Inoltre, FE CA non potrebbe di certo rispondere -con la confisca- del profitto del reato presupposto, potendo la confisca riguardare il solo profitto del reato di riciclaggio, non potendo configurarsi solidarietà tra autore del delitto presupposto ed autore del riciclaggio, che non possono, per espressa previsione di legge, concorrere nel medesimo reato. 2.2. La confisca disposta in via diretta -nei confronti di FE CA- per _l'intero profitto del reato di riciclaggio di cui al capo 15 (euro 31.706,65) non tiene, inoltre, conto del concorso in quel reato di altre due persone, OM De RO ed LE ZO, tra le quali dovrebbe essere suddiviso il profitto e la corrispondente confisca. 3. IC FI, capo 15, deduce: 3.1. I medesimi argomenti posti a sostegno del precedente ricorso fondano l'impugnazione proposta nell'interesse di IC FI, nei cui confronti la confisca per equivalente non potrebbe comunque superare la somma di euro 57.066,57, costituente il profitto del delitto di riciclaggio sub 15, mentre l'ammontare complessivo del profitto del delitto di riciclaggio è di euro 88.773,22 e non certo di euro 91.400, profitto della condotta di usura, contestata ad altri soggetti. 3.2. Neppure la quota di profitto (euro 57.066,57) sortita dalla condotta di riciclaggio descritta al capo 15 potrebbe essere oggetto di confisca diretta e per equivalente, dovendo tale misura tener conto delle altre persone concorrenti nel medesimo reato, tra i quali, in assenza di diverse più precise indicazioni, deve dividersi in parti uguali il profitto confiscabile. 4. VA FI, capo 15, per la confisca disposta in riferimento al capo 23 non vi è impugnazione. 4.1-2. I primi due motivi proposti nell'interesse di VA FI sono perfettamente sovrapponibili a quelli proposti nell'interesse del germano IC. 4.3. Un terzo motivo, esclusivo, afferisce alla manifesta sproporzione tra valore dell'immobile confiscato (euro 95.000,00) al ricorrente e quota del profitto confiscabile riferibile allo stesso, che nono supererebbe la soglia di settantamila euro. 5. R.D.M. s.r.I., capo 22. 5.1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 19 e 63 del D.Lgs. 231/2001, avendo il Tribunale di Taranto applicato la confisca del profitto del reato (sanzione principale nei confronti dell'ente) in mancanza dell'accordo delle parti sul punto, il che costituisce vizio di legittimità deducibile nell'interesse dell'ente, secondo la recente giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n. 30604 del 20/06/2024). 6. In data 9 dicembre 2024, il Pubblico ministero presso questa Corte ha trasmesso conclusioni scritte, con le quali chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all'ammontare della disposta confisca. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono tutti ammissibili e fondati. 1.1. Con i motivi proposti nell'interesse delle persone fisiche imputate (FE CA, IC e VA FI) si introduce il tema della illegale (art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen.) quantificazione della somma confiscata ex officio, fuori dal perimetro delimitato dall'accordo delle parti nel procedimento speciale disciplinato dal Libro VI, Titolo II (applicazione della pena su richiesta delle parti) del codice di rito vigente. 1.2. I motivi sono, altresì, fondati, in quanto il provvedimento ablatorio si pone -sia nell'ammontare del valore complessivo (euro 91.400, profitto del delitto di usura commesso da altri, in luogo di 88.773,22, profitto tratto complessivamente dalla condotta di riciclaggio descritta al capo 15), che in quello pro quota confiscato: 31.706,65, per FE CA, 57.066,57 per i germani IC e VA FI- in contrasto con il "diritto vivente" (Sezioni unite del 26/09/2024, ric. Massini, n. R.g. 31775/2023), che ha risolto il contrasto interno alle Sezioni penali di questa Corte: "se, in caso di concorso di persone nel reato, la confisca per equivalente del relativo profitto possa essere disposta per l'intero nei confronti di ciascuno dei concorrenti, indipendentemente da quanto da ognuno percepito, ovvero se ciò possa disporsi soltanto quando non sia possibile stabilire con certezza la porzione di profitto attribuibile a ognuno oppure ancora se la confisca debba essere comunque ripartita tra i concorrenti, in base al grado di responsabilità di ciascuno o in parti eguali, secondo la disciplina civilistica delle obbligazioni solidali". La confisca di somme di denaro, afferma il testo dell'informazione provvisoria diffusa all'esito della camera di consiglio, ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene. La confisca è, invece, qualificabile per equivalente, prosegue ancora la già richiamata informazione provvisoria, in tutti i casi in cui non sussiste il predetto nesso di derivazione causale. In caso di concorso di persone nel reato (ed è questo il caso oggetto del ricorso in trattazione), esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali. 2. Orbene, il giudice che ha applicato la pena sull'accordo delle parti ha, di ufficio, disposto, nei confronti dei ricorrenti, la confisca, per equivalente valoriale, di beni per un ammontare corrispondente al complessivo profitto (euro 91.400,00) del reato di usura, presupposto del riciclaggio (euro 88.773,22). 2.1. La giurisprudenza di questa Corte (tra le più recenti oggetto di massimazione: Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022, Rv. 283081 - 01) ha avuto modo di chiarire che «in tema di patteggiamento, la sinteticità della.motivazione tipica del rito non può estendersi.all'applicazione della misura di sicurezza della confisca, sicché il giudice che dispone l'ablazione obbligatoria di denaro o di beni ai sensi dell'art. 640 quater cod. pen., ha l'obbligo di motivare sia sulle ragioni per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine all'ammontare del valore della confisca, sia sulla imputabilità soggettiva della confisca dell'intero profitto conseguito da tutti i concorrenti che si concentri su uno solo degli agenti. 2.2. Nella concreta fattispecie, la confisca è stata disposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 quater cod. pen., commi primo e secondo, non appare, pertanto, revocabile in dubbio che la misura ablatoria abbia avuto ad oggetto il profitto complessivo (euro 91,400) sortito dall'intera operazione in favore dei concorrenti dalla consumazione del reato di usura commesso da altri imputati. Laddove il giudice avrebbe dovuto, viceversa, confiscare, in primo luogo il più limitato ammontare complessivo del profitto conseguito da delitto di riciclaggio (capo 15, euro 88.773,57), dividendo, poi, tale ammontare complessivo in ragione del profitto da ciascuno conseguito e, solo in assenza di parametri di separazione dei profitti tratti singolarmente dai concorrenti, ripartire la somma in parti uguali tra i correi, confiscando inoltre, in via diretta, i singoli beni da ciascuno posseduti in misura proporzionale all'ammontare del profitto singolare conseguito. 3. La confisca disposta nei confronti dell'ente (R.D.M. s.r.I.), ai sensi degli articoli 9, 19 e 63 del D.Lgs. 231/2001, non tiene inoltre conto del fatto che la misura svolge, nei confronti dell'ente, funzione di sanzione principale, talché essa non può essere applicata dal giudice fuori dell'accordo delle parti (Sez. 6, n. 30604 del 20/06/2024, Poggiolo Società Agricola s.r.I., Rv. 286828). 4. La sentenza va pertanto, sui punti dedotti, annullata con rinvio (quanto alla confisca disposta nei confronti delle tre persone fisiche ricorrenti), dovendo il giudice ispirarsi, nel misurare l'ammontare della somma confiscata, al più volte richiamato principio (non solidaristico) espresso recentemente dalle Sezioni unite (n.r.g. 31775/2023, del 26/09/2024, ric. Massini) di questa Corte. Il rinvio va disposto in favore del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Taranto, in diversa composizione, che applicherà alla fattispecie il principio di diritto espresso dalle Sezioni unite della Corte, poco sopra richiamato nelle forme della informazione provvisoria diffusa. 5. La sentenza, limitatamente alla confisca disposta nei confronti dell'ente (R.D.M. s.r.I.), va invece annullata senza rinvio, con restituzione degli atti all'ufficio del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Taranto, dovendo le parti valutare se procedere ad un nuovo accordo sulla sanzione da applicare, che deve necessariamente coinvolgere anche l'aspetto della confisca e del suo ammontare.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti della R.D.M. s.r.l. in persona del leg. rappr. p.t., e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Taranto per l'ulteriore corso. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni di confisca nei confronti di CA FE, FI IC e FI IO nni con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto in diversa composizione. Così deciso il 7 gennaio 2025.
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse in data 9 dicembre 2024 dal Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Francesca OM EL, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, limitatamente alla confisca disposta nei confronti dei ricorrenti, con rinvio al Tribunale di Taranto. Penale Sent. Sez. 2 Num. 9636 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 07/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Taranto, nell'applicare -con la sentenza qui impugnata- la pena patteggiata dagli imputati FE CA, IC e VA FI, dalla R.D.M. s.r.l. e dal Pubblico ministero, per i reati oggetto di imputazione (capi 15, concorso in riciclaggio, 22, responsabilità amministrativa da reato dell'ente e 23, concorso in usura) in concorso con terzi, nei confronti dei quali si procede separatamente, ha disposto -di ufficio- la confisca (ex artt. 644, comma sesto, cod. pen., 640 quater cod. pen., 19D.Lgs. 231/2001), in forma diretta, per FE CA, fino a concorrenza della somma di euro 31.706,65, per IC FI e R.D.M. s.r.I., sino a concorrenza della somma di euro 57.066,57; per equivalente, dell'intero prodotto-profitto conseguito dall'operazione di riciclaggio (euro 91.400,00 per i capi 15 e 22); quanto a VA FI era disposta la confisca diretta del profitto del reato di usura, della somma illecitamente percepita a titolo di interessi (euro 500,00). 1.1. Avverso tale sentenza hanno proposto separatamente ricorso gli imputati FE CA, IC e VA FI e la società di capitali (R.D.M. s.r.I.) rappresentata da IC FI, a ministero dei rispettivi difensori di fiducia, articolando le proprie doglianze in più motivi, comuni solo per i tre imputati persone fisiche. 2. FE CA, capo 15, deduce: 2.1. Violazione e falsa applicazione della legge penale e vizio di motivazione, per intima contraddittorietà (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen., in relazione all'art. 648 quater cod. pen.). Vizi deducibili, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., avendo il Giudice per l'udienza preliminare ratificato l'accordo proposto dalle parti sulla pena e disposto -di ufficio- la confisca per l'intero ammontare del profitto (euro 91.400,00) del delitto di usura, commesso da persone diverse dagli odierni ricorrenti, mentre nella stessa motivazione della sentenza e nei precedenti provvedimenti incidentali cautelari il profitto complessivo del delitto di riciclaggio (capi 15 e 22) è indicato in euro 88.773,22, avendo di poi il giudice indicato un ammontare complessivo della confisca equivalente al profitto realizzato dall'insieme dei concorrenti nel delitto, secondo il noto principio solidaristico, avversato dai ricorrenti. Viceversa, dall'esame degli atti processuali era possibile calcolare una diversa dimensione dell'ammontare del profitto conseguito personalmente da ciascun ricorrente, giacché lo stesso Tribunale ha disposto la confisca diretta in misura corrispondente al profitto concretamente conseguito da ciascuno degli imputati (FE CA, sino a concorrenza di euro 31.706,65; IC FI e la R.D.M. s.r.I., sino a concorrenza della somma di euro 57.066,22). Inoltre, FE CA non potrebbe di certo rispondere -con la confisca- del profitto del reato presupposto, potendo la confisca riguardare il solo profitto del reato di riciclaggio, non potendo configurarsi solidarietà tra autore del delitto presupposto ed autore del riciclaggio, che non possono, per espressa previsione di legge, concorrere nel medesimo reato. 2.2. La confisca disposta in via diretta -nei confronti di FE CA- per _l'intero profitto del reato di riciclaggio di cui al capo 15 (euro 31.706,65) non tiene, inoltre, conto del concorso in quel reato di altre due persone, OM De RO ed LE ZO, tra le quali dovrebbe essere suddiviso il profitto e la corrispondente confisca. 3. IC FI, capo 15, deduce: 3.1. I medesimi argomenti posti a sostegno del precedente ricorso fondano l'impugnazione proposta nell'interesse di IC FI, nei cui confronti la confisca per equivalente non potrebbe comunque superare la somma di euro 57.066,57, costituente il profitto del delitto di riciclaggio sub 15, mentre l'ammontare complessivo del profitto del delitto di riciclaggio è di euro 88.773,22 e non certo di euro 91.400, profitto della condotta di usura, contestata ad altri soggetti. 3.2. Neppure la quota di profitto (euro 57.066,57) sortita dalla condotta di riciclaggio descritta al capo 15 potrebbe essere oggetto di confisca diretta e per equivalente, dovendo tale misura tener conto delle altre persone concorrenti nel medesimo reato, tra i quali, in assenza di diverse più precise indicazioni, deve dividersi in parti uguali il profitto confiscabile. 4. VA FI, capo 15, per la confisca disposta in riferimento al capo 23 non vi è impugnazione. 4.1-2. I primi due motivi proposti nell'interesse di VA FI sono perfettamente sovrapponibili a quelli proposti nell'interesse del germano IC. 4.3. Un terzo motivo, esclusivo, afferisce alla manifesta sproporzione tra valore dell'immobile confiscato (euro 95.000,00) al ricorrente e quota del profitto confiscabile riferibile allo stesso, che nono supererebbe la soglia di settantamila euro. 5. R.D.M. s.r.I., capo 22. 5.1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 19 e 63 del D.Lgs. 231/2001, avendo il Tribunale di Taranto applicato la confisca del profitto del reato (sanzione principale nei confronti dell'ente) in mancanza dell'accordo delle parti sul punto, il che costituisce vizio di legittimità deducibile nell'interesse dell'ente, secondo la recente giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n. 30604 del 20/06/2024). 6. In data 9 dicembre 2024, il Pubblico ministero presso questa Corte ha trasmesso conclusioni scritte, con le quali chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all'ammontare della disposta confisca. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono tutti ammissibili e fondati. 1.1. Con i motivi proposti nell'interesse delle persone fisiche imputate (FE CA, IC e VA FI) si introduce il tema della illegale (art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen.) quantificazione della somma confiscata ex officio, fuori dal perimetro delimitato dall'accordo delle parti nel procedimento speciale disciplinato dal Libro VI, Titolo II (applicazione della pena su richiesta delle parti) del codice di rito vigente. 1.2. I motivi sono, altresì, fondati, in quanto il provvedimento ablatorio si pone -sia nell'ammontare del valore complessivo (euro 91.400, profitto del delitto di usura commesso da altri, in luogo di 88.773,22, profitto tratto complessivamente dalla condotta di riciclaggio descritta al capo 15), che in quello pro quota confiscato: 31.706,65, per FE CA, 57.066,57 per i germani IC e VA FI- in contrasto con il "diritto vivente" (Sezioni unite del 26/09/2024, ric. Massini, n. R.g. 31775/2023), che ha risolto il contrasto interno alle Sezioni penali di questa Corte: "se, in caso di concorso di persone nel reato, la confisca per equivalente del relativo profitto possa essere disposta per l'intero nei confronti di ciascuno dei concorrenti, indipendentemente da quanto da ognuno percepito, ovvero se ciò possa disporsi soltanto quando non sia possibile stabilire con certezza la porzione di profitto attribuibile a ognuno oppure ancora se la confisca debba essere comunque ripartita tra i concorrenti, in base al grado di responsabilità di ciascuno o in parti eguali, secondo la disciplina civilistica delle obbligazioni solidali". La confisca di somme di denaro, afferma il testo dell'informazione provvisoria diffusa all'esito della camera di consiglio, ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene. La confisca è, invece, qualificabile per equivalente, prosegue ancora la già richiamata informazione provvisoria, in tutti i casi in cui non sussiste il predetto nesso di derivazione causale. In caso di concorso di persone nel reato (ed è questo il caso oggetto del ricorso in trattazione), esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali. 2. Orbene, il giudice che ha applicato la pena sull'accordo delle parti ha, di ufficio, disposto, nei confronti dei ricorrenti, la confisca, per equivalente valoriale, di beni per un ammontare corrispondente al complessivo profitto (euro 91.400,00) del reato di usura, presupposto del riciclaggio (euro 88.773,22). 2.1. La giurisprudenza di questa Corte (tra le più recenti oggetto di massimazione: Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022, Rv. 283081 - 01) ha avuto modo di chiarire che «in tema di patteggiamento, la sinteticità della.motivazione tipica del rito non può estendersi.all'applicazione della misura di sicurezza della confisca, sicché il giudice che dispone l'ablazione obbligatoria di denaro o di beni ai sensi dell'art. 640 quater cod. pen., ha l'obbligo di motivare sia sulle ragioni per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine all'ammontare del valore della confisca, sia sulla imputabilità soggettiva della confisca dell'intero profitto conseguito da tutti i concorrenti che si concentri su uno solo degli agenti. 2.2. Nella concreta fattispecie, la confisca è stata disposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 quater cod. pen., commi primo e secondo, non appare, pertanto, revocabile in dubbio che la misura ablatoria abbia avuto ad oggetto il profitto complessivo (euro 91,400) sortito dall'intera operazione in favore dei concorrenti dalla consumazione del reato di usura commesso da altri imputati. Laddove il giudice avrebbe dovuto, viceversa, confiscare, in primo luogo il più limitato ammontare complessivo del profitto conseguito da delitto di riciclaggio (capo 15, euro 88.773,57), dividendo, poi, tale ammontare complessivo in ragione del profitto da ciascuno conseguito e, solo in assenza di parametri di separazione dei profitti tratti singolarmente dai concorrenti, ripartire la somma in parti uguali tra i correi, confiscando inoltre, in via diretta, i singoli beni da ciascuno posseduti in misura proporzionale all'ammontare del profitto singolare conseguito. 3. La confisca disposta nei confronti dell'ente (R.D.M. s.r.I.), ai sensi degli articoli 9, 19 e 63 del D.Lgs. 231/2001, non tiene inoltre conto del fatto che la misura svolge, nei confronti dell'ente, funzione di sanzione principale, talché essa non può essere applicata dal giudice fuori dell'accordo delle parti (Sez. 6, n. 30604 del 20/06/2024, Poggiolo Società Agricola s.r.I., Rv. 286828). 4. La sentenza va pertanto, sui punti dedotti, annullata con rinvio (quanto alla confisca disposta nei confronti delle tre persone fisiche ricorrenti), dovendo il giudice ispirarsi, nel misurare l'ammontare della somma confiscata, al più volte richiamato principio (non solidaristico) espresso recentemente dalle Sezioni unite (n.r.g. 31775/2023, del 26/09/2024, ric. Massini) di questa Corte. Il rinvio va disposto in favore del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Taranto, in diversa composizione, che applicherà alla fattispecie il principio di diritto espresso dalle Sezioni unite della Corte, poco sopra richiamato nelle forme della informazione provvisoria diffusa. 5. La sentenza, limitatamente alla confisca disposta nei confronti dell'ente (R.D.M. s.r.I.), va invece annullata senza rinvio, con restituzione degli atti all'ufficio del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Taranto, dovendo le parti valutare se procedere ad un nuovo accordo sulla sanzione da applicare, che deve necessariamente coinvolgere anche l'aspetto della confisca e del suo ammontare.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti della R.D.M. s.r.l. in persona del leg. rappr. p.t., e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Taranto per l'ulteriore corso. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni di confisca nei confronti di CA FE, FI IC e FI IO nni con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto in diversa composizione. Così deciso il 7 gennaio 2025.