Ordinanza cautelare 4 settembre 2025
Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 16/04/2026, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00280/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00350/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 350 del 2025, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zangari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.; Prefettura di Reggio Calabria, in persona del Prefetto p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia:
- del decreto del -OMISSIS-/I^ bis adottato dalla Prefettura di Reggio Calabria e notificato al ricorrente in data 29 aprile 2025;
- di ogni atto e provvedimento connesso, presupposto, precedente, collegato e consequenziale in quanto lesivo della posizione del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa TA ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, il ricorrente, titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia nr. -OMISSIS-, rilasciata dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di -OMISSIS- in data 23.02.2012, ha impugnato il provvedimento del -OMISSIS-/I^ bis con cui la Prefettura di Reggio Calabria, ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) gli ha vietato la detenzione, a qualsiasi titolo, di armi, munizioni, materie esplodenti, disponendo, altresì, il ritiro della predetta licenza.
1.1 Il provvedimento in parola risulta adottato in adesione alla proposta in tal senso formulata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria (note prot. n. -OMISSIS- e prot. N. -OMISSIS-) sulla scorta dell’unica circostanza di fatto secondo cui il ricorrente, in data 11.08.2023, aveva presentato una denuncia-querela (successivamente sfociata nell’instaurazione del procedimento penale n. -OMISSIS- R.G.R.N., rimesso al G.I.P. presso il Tribunale di Locri con richiesta di archiviazione) nei confronti di un individuo ritenuto responsabile del reato di minace, perpetrato nell’ambito di una relazione conflittuale avente ad oggetto la pretesa invasione arbitraria di un terreno agricolo di proprietà del ricorrente, sito nel Comune di -OMISSIS-.
2. Il ricorso risulta affidato ai motivi di gravame appresso sintetizzati e raggruppati per censure omogenee.
- “Violazione ed erronea applicazione degli art. 3 e 10 e 10bis della legge 7 08 1990 nr. 241, art. 10, 11, 42, 43 del TULPS. Eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, per sviamento, illogicità, manifesta ingiustizia e travisamento dei presupposti.”;
Il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato in assenza delle necessarie garanzie partecipative endo-procedimentali, la cui omissione non troverebbe alcuna giustificazione, stante l’inesistenza di obiettive esigenze di urgenza nel provvedere.
In ogni caso, la valutazione di pretesa inaffidabilità del ricorrente nell’uso delle armi sarebbe frutto di un chiaro deficit istruttorio disvelato nella predisposizione di una motivazione sostanzialmente insufficiente.
Ciò nella misura in cui, in assenza di ulteriori elementi istruttori di segno potenzialmente negativo, l’avere sporto denuncia-querela nei confronti di un soggetto resosi responsabile di una condotta ritenuta penalmente rilevante, non avrebbe potuto, ragionevolmente, essere ritenuta sintomatica della sopravvenuta inaffidabilità del ricorrente nella detenzione ed uso delle armi, quanto piuttosto della sua vocazione ad adempiere ai suoi doveri, rivolendosi all’Autorità Giudiziaria.
Del resto, la Prefettura avrebbe completamente omesso di considerare la specchiata moralità ed incensuratezza del ricorrente - dottore di ricerca in materie forestali in -OMISSIS-, laddove vive unitamente alla sua famiglia – il quale si recherebbe in Calabria soltanto poche volte l’anno per fare visita ai familiari.
La sola denuncia-querela addotta a fondamento del provvedimento impugnato, tenuto conto del carattere isolato dell’episodio e dell’assoluta irreprensibilità del ricorrente, sul piano personale e professionale, non assurgerebbe al rango di fattore di rischio per l’ordine pubblico e la sicurezza.
3. Il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Reggio Calabria si sono costituiti con atto di mera forma, corredato da documentazione.
4. Con ordinanza n. -OMISSIS- il Tribunale ha fissato l’udienza di discussione del ricorso, ai sensi dell’art. 55 comma 10 c.p.a.
5. In occasione della pubblica udienza del 25.02.2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato e, come tale, deve essere accolto.
7. L’apprezzamento della fondatezza dei motivi di gravame passa dalla necessaria ricognizione dei principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa, anche di questo Tribunale, in tema diniego ovvero revoca di licenza alla detenzione ed uso delle armi (artt. 11, 39 e 43 R.D. n. 775/31).
In più occasioni è stato ribadito come l'Autorità amministrativa ben possa valorizzare, nella loro oggettività, sia fatti di reato, sia vicende e situazioni personali che non assumono rilevanza penale (e non attinenti alla materia delle armi), purché dagli stessi si possa, comunque, ragionevolmente desumere la non completa affidabilità dell’interessato all'uso delle armi.
Ciò allo scopo di scongiurare anche soltanto il pericolo che valori costituzionali di rango primario quali l’incolumità pubblica e privata e la sicurezza possano essere lesi (così T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 17/01/2023, n. 74; Consiglio di Stato sez. III, 12/04/2022, n. 2756; Consiglio di Stato sez. III, 18/11/2021, n. 7722).
L’amministrazione interessata da una richiesta di licenza di porto d’armi o di rinnovo della stessa è, dunque, chiamata ad un giudizio prognostico circa la possibilità che l’interessato possa abusare delle armi, ampiamente discrezionale, come tale sindacabile dal g.a. soltanto per manifesta irragionevolezza, illogicità ovvero travisamento dei fatti e carenza dei presupposti (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 27/04/2022, n. 3331; 28/03/2022, n. 2229; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 04/04/2022, n. 258; Consiglio di Stato, Sez. III, 8 novembre 2012 n. 5678; in termini id., 10 luglio 2019, n. 4868).
8. L’applicazione dei suddetti principi, al caso in esame, consente di apprezzare la fondatezza dell’assorbente censura relativa al dedotto deficit istruttorio e motivazionale.
La Prefettura di Reggio Calabria ha, infatti, completamente omesso di considerare la storia personale e professionale del ricorrente, il quale, residente in quel di -OMISSIS-(-OMISSIS-), nelle occasioni in cui fa rientro in Calabria, ad esclusione dell’isolata vicenda sfociata nella denuncia-querela da lui sporta in data 11.8.2023, non risulta essere interessato da frequentazioni, contatti, cointeressenze con soggetti controindicati, né, in generale, risultano essergli mai stati mossi addebiti potenzialmente sintomatici della sua pretesa inaffidabilità nell’uso delle armi (uso al quale è abilitato fin dal 2012).
Considerati il carattere isolato della vicenda sfociata nella presentazione della summenzionata denuncia-querela e la storia personale e professionale del ricorrente, il giudizio prognostico sotteso al contestato divieto di detenzione armi e ritiro della licenza appare privo di un adeguato supporto probatorio e motivazionale.
9. Il provvedimento impugnato si fonda, dunque, su valutazioni complessivamente illogiche ed irragionevoli, riposanti su un quadro indiziario parziale, come tali inidonee a sorreggere il giudizio prognostico di inaffidabilità nell’uso delle armi.
10. In conclusione, il ricorso è fondato e, come tale, deve essere accolto.
Ne consegue l’annullamento del provvedimento della Prefettura di Reggio Calabria del -OMISSIS-/I^ bis.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, ai sensi di cui in motivazione.
Per l’effetto, annulla il provvedimento della Prefettura di Reggio Calabria del -OMISSIS-/I^ bis.
Condanna, in solido, il Ministero dell’Interno e Prefettura di Reggio Calabria al pagamento, in favore di parte ricorrente, della complessiva somma di € 1.500,00 a titolo di spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA, come per legge, e rimborso del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA EN, Presidente
TA ZZ, Consigliere, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA ZZ | NA EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.