Sentenza 29 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2002, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN N01 1 37/02 REPUBBLICA ITALI DEL OP ITALIA TO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Vincenzo TREZZA R.G.N. 7466/99 Consigliere Cron. 2830 Dott. Bruno BATTIMIELLO Dott. Arcangelo DE BIASE Consigliere Rep. Doct Paolo STILE Rel. Consigliere Ud. 17/10/01 Dott. Maura LA TERZA - Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CATANIA ANTONINO, RASPANTI RITA, giusta delega in atti;
- ricorrente contro gia'elettivamente SE ND, domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 37, presso lo studio dell'avvocato FILANTI GIANCARLO, e da ultimo d'ufficio presso la2001 3916 CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, -1- rappresentato e difeso unitamente all'avvocato GIUA SALVATORE, giusta delega in atti;
controricorrente - avverso la sentenza n. 503/98 del Tribunale di CAGLIARI, depositata il 18/01/99 R.G.N. 4922/97 ; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/01 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato DE FERRA' per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 7 luglio 1995, SA SE, premesso che l'INAIL gli aveva respinto la domanda di rendita per inabilità da angioneurosi o patologia osteoarticolare presentata il 23 giugno 1992, chiedeva al RE di Cagliari l'accertamento del suo diritto alla rendita nella misura da accertarsi e da conglobarsi nella rendita per broncopneumopatia e ipoacusia in fase di accertamento con la condanna dell'Istituto assicuratore al pagamento dei ratei maturati, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giudizio. L'INAIL, costituitosi, contestava la domanda di cui chiedeva il rigetto, negando che l'assicurato fosse affetto da malattia professionale. Istruita la causa con la produzione di documenti ed espletata la disposta consulenza tecnica, con sentenza del 17 ottobre 1996, il RE rigettava la domanda. M Avverso tale decisione proponeva appello il SE, cui resisteva l'INAIL, chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Disposto il rinnovo della consulenza medico-legale, con sentenza del 9 dicembre 1998-18 gennaio 1999, l'adito Tribunale di Cagliari, in accoglimento del gravame, dichiarava il diritto del SE ad una rendita per inabilità da patologia osteoarticolare da uso di strumenti vibranti nella misura del 22%, con decorrenza dalla domanda amministrativa. Osservava il Tribunale che il nominato consulente tecnico aveva negato l'esistenza di una angioneurosi, riconoscendo, tuttavia, all'assicurato, una serie di alterazioni a carico dei segmenti superiori dell'apparato osteoarticolare (periartrite scapolo-omerale bilaterale, presenza di sperone retrolecranico bilaterale, artrosi interfalangea distale di tutte le dita delle mani), caratterizzate dai connotati propri delle alterazioni osteoarticolari provocate dall'intervento di vibrazioni meccaniche. 1 Doveva, quindi, ritenersi che le alterazioni riscontrate al SE fossero causalmente collegate al lavoro dallo stesso svolto come scavatorista tra il 1960 ed il 1971 e soprattutto a quello svolto nel periodo dal 1971 al 1978, in cui aveva lavorato utilizzando vibratori di cemento. A ciò era da aggiungersi che la giovane età del SE (56 anni) non consentiva di interpretare le alterazioni osteoarticolari come semplice fenomeno degenerativo derivante da una fisiologica usura dovuta all'età. Per la cassazione di tale sentenza ricorre l'INAIL con tre motivi. Resiste il SE con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo l'INAIL, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 100, 113 c.p.c. e 2907 c.c., nonché dell'art.74 e 131 del d.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e dei principi generali in tema di assicurazione contro gli infortuni M sul lavoro e le malattie professionali ed, ancora, omessa e comunque insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art.360, nn. 3 e 5, c.p.c.), deduce che il Giudice d'appello ha riconosciuto come indennizzabile una patologia riscontrata dal consulente tecnico (alterazioni osteoarticolari e non angioneurosi per cui era causa), nonostante fosse stata riscontrato un grado di inabilità del 6% (cioè in misura inferiore a quella di legge = 11%). Con il secondo motivo l'Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e omessa e, comunque, insufficiente ed errata motivazione (art. 360, nn.3 e 5, c.p.c.), assumendo che il Tribunale di Cagliari avrebbe violato il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato per avere preso in considerazione, ai fini del giudizio, una patologia (osteoarticolare). diversa da quella indicata dal SE (angioneurosi). Con il terzo motivo l'INAIL, lamenta che il Tribunale lo avrebbe erroneamente condannato in violazione dell'art.80 T.U. 1124/1965 e degli artt.445, 115 e 116 2 c.p.c., 132 stesso codice e 118 disp. att. c.p.c.- a corrispondere al SE una rendita nella misura del 22% per la sola patologia osteoarticolare, per la quale il C.T.U. aveva indicato un danno nella misura del 6%. Né -osserva ancora il ricorrente- la misura del 22% poteva intendersi come effetto di sommatoria del danno del 6% con postumi invalidanti derivanti da precedenti e presunte malattie (rendita ex art.80 T.U. 1124/65), non essendovi stato alcun accertamento definitivo sulla ipoacusia lamentata dal SE (tant'è che la stessa sentenza impugnata parlava di "ipoacusia in fase di accertamento"). Il ricorso, i cui motivi vanno trattati congiuntamente per la evidente connessione, va accolto nei limiti di cui appresso. M Va anzitutto precisato che contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente- il Tribunale non ha per nulla violato il principio di corrispondenza fra richiesto e pronunciato, tenuto conto che -come risulta dalle conclusioni formulate in grado di appello e riportate nella impugnata sentenza- la riscontrata patologia osteoarticolare era stata denunciata dal SE;
e ciò a prescindere dalla considerazione che alcuna compressione al potere di accertamento in ordine alle condizioni di salute dell'assicurato può, in sede giudiziale, derivare da indicazioni parziali od anche erronee operate dallo stesso assicurato. Vero è, invece, che il Tribunale di Cagliari, dopo avere escluso, sulla scorta della espletata consulenza medico-legale, la esistenza di una angioneurosi a carico del SE, ha riconosciuto a quest'ultimo una serie di alterazioni riguardanti i segmenti superiori dell'apparato osteoarticolare (periartrite scapolo-omerale bilaterale, presenza di sperone retroreclanico bilaterale, artrosi interfalangea distale di tutte le dita delle mani) di natura professionale, essendo, le caratteristiche morfologiche e la localizzazione di queste alterazioni, significative di una loro derivazione dalle vibrazioni meccaniche prodotte dagli strumenti di lavoro utilizzati dal SE. 3 Sennonché, il Giudice a quo attribuisce a questa sola patologia un danno nella misura del 22%, richiamandosi, a giustificazione di tale determinazione, alle conclusioni del consulente, il quale, però -contrariamente a siffatto assunto-, imputa alle alterazioni osteoarticolari un danno nella ben più ridotta misura del 6%, e ad una ipoacusia, da cui il SE sarebbe affetto, un ulteriore danno del 16%. Ma di tale ulteriore danno il Tribunale non fa alcuna menzione, onde la sua statuizione risulta priva di coerente motivazione. Ne consegue che, sotto questo profilo, l'impugnata sentenza deve essere cassata e la causa rinviata, per il riesame, ad altro giudice, che si designa nella Corte d'appello di Cagliari, e che provvederà anche alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'appello di Cagliari. Roma, 17 ottobre 2001. Vest $4 Il PresidenteVuiceuse Il Consigliere est. Cresse I D , Phill O L L A S 0 O 1 S 3 B IL CANCELLIERE A 3 . I T T 5 D , R Depositato in Cancelleria . A A A ' S N T E L S L 29 GEN. 2002 P 3 S O E oggi, 7 I P D - N I 8 M I G - S IL CANCELLIERE 1 O N A 1 E D A N I O S D E E I I T G A , N G O E O E R S T L E T T S I I R A I G .3 L E D L R E O D 4