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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 84/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BERNABO' NO AE AG EP, Presidente
UC DO, TO
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 207/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Enna - Viale Armando Diaz 30 94100 Enna EN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420190000265916 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420200003495221 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420220004965900 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420230000782600 IVA-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420230001305925 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420240001594006 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 65/2026 depositato il 02/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è presente. Resistente/Appellato: il Dott. Nominativo_1 per ADE chiede l'estinzione del giudizio per inattività del ricorrente che non ha provveduto ad integrare il contraddittorio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso del presente grado di giudizio, Ricorrente_1 nato a [...] il data_1 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso come indicato in atti, ha impugnato, contro l'A. D.E. di Enna, le cartelle di pagamento n. 29420190000265916, n. 29420200003495221, n.
29420220004965900, n. 29420230000782600, n. 29420230001305925 e n. 29420240001594006 conosciute a seguito della notificazione del pignoramento dei crediti presso terzi n. 29484202500000327/001 notificato in data 01.03.2025.
Col ricorso proposto e successive memorie parte ricorrente adduce le motivazioni riportate negli scritti difensivi.
Si è costituita in giudizio l'A.D.E. di Enna contro deducendo ai motivi di ricorso e chiedendo, in via preliminare, la integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ADER, in subordine, la inammissibilità del ricorso ex art. 19 e 21 del D. Lgs. n. 546/1992 e, nel merito, il rigetto.
All'udienza del 14.07.2025, con ordinanza interlocutoria n. 215/2025, constatato che il ricorrente, col ricorso proposto, lamentava anche il fatto di essere venuto a conoscenza delle prodromiche cartelle di pagamento al momento della notifica dell'atto di pignoramento di crediti presso terzi e tenuto conto altresì che il succitato atto di pignoramento e le relative prodromiche cartelle di pagamento risultavano emessi dall'ADER di Enna, veniva disposta, ai sensi dell'art. 14 c. 6 bis del D. Lgs. 546/92, la integrazione del contraddittorio con la chiamata in causa dell'ADER di Enna, onerando, a tal fine, parte ricorrente a provvedere entro 60 giorni dalla ricezione della succitata ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione versata in atti emerge che parte ricorrente non ha ottemperato alla integrazione del contraddittorio entro il termine indicato nell'ordinanza interlocutoria n. 215 del 14.07.2015 e conseguentemente, pertanto, il ricorso risulta inammissibile. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna dichiara il ricorso inammissibile e la estinzione del procedimento, per mancata integrazione del contradittorio disposta con Ordinanza di questa Corte
n.215/2025 del 14.07.2025. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, determinate in euro 3.300,00, in favore dell'A.D.E. di Enna.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BERNABO' NO AE AG EP, Presidente
UC DO, TO
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 207/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Enna - Viale Armando Diaz 30 94100 Enna EN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420190000265916 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420200003495221 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420220004965900 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420230000782600 IVA-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420230001305925 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420240001594006 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 65/2026 depositato il 02/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è presente. Resistente/Appellato: il Dott. Nominativo_1 per ADE chiede l'estinzione del giudizio per inattività del ricorrente che non ha provveduto ad integrare il contraddittorio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso del presente grado di giudizio, Ricorrente_1 nato a [...] il data_1 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso come indicato in atti, ha impugnato, contro l'A. D.E. di Enna, le cartelle di pagamento n. 29420190000265916, n. 29420200003495221, n.
29420220004965900, n. 29420230000782600, n. 29420230001305925 e n. 29420240001594006 conosciute a seguito della notificazione del pignoramento dei crediti presso terzi n. 29484202500000327/001 notificato in data 01.03.2025.
Col ricorso proposto e successive memorie parte ricorrente adduce le motivazioni riportate negli scritti difensivi.
Si è costituita in giudizio l'A.D.E. di Enna contro deducendo ai motivi di ricorso e chiedendo, in via preliminare, la integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ADER, in subordine, la inammissibilità del ricorso ex art. 19 e 21 del D. Lgs. n. 546/1992 e, nel merito, il rigetto.
All'udienza del 14.07.2025, con ordinanza interlocutoria n. 215/2025, constatato che il ricorrente, col ricorso proposto, lamentava anche il fatto di essere venuto a conoscenza delle prodromiche cartelle di pagamento al momento della notifica dell'atto di pignoramento di crediti presso terzi e tenuto conto altresì che il succitato atto di pignoramento e le relative prodromiche cartelle di pagamento risultavano emessi dall'ADER di Enna, veniva disposta, ai sensi dell'art. 14 c. 6 bis del D. Lgs. 546/92, la integrazione del contraddittorio con la chiamata in causa dell'ADER di Enna, onerando, a tal fine, parte ricorrente a provvedere entro 60 giorni dalla ricezione della succitata ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione versata in atti emerge che parte ricorrente non ha ottemperato alla integrazione del contraddittorio entro il termine indicato nell'ordinanza interlocutoria n. 215 del 14.07.2015 e conseguentemente, pertanto, il ricorso risulta inammissibile. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna dichiara il ricorso inammissibile e la estinzione del procedimento, per mancata integrazione del contradittorio disposta con Ordinanza di questa Corte
n.215/2025 del 14.07.2025. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, determinate in euro 3.300,00, in favore dell'A.D.E. di Enna.