Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 30/01/2026, n. 1101
CGT2
Sentenza 30 gennaio 2026

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  • Accolto
    Nullità dell'accertamento per lesione del diritto al contraddittorio

    La Corte di primo grado ha accolto il ricorso ritenendo fondata l'eccezione di mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale prima dell'emissione dell'avviso di accertamento. La Corte di secondo grado ha confermato tale decisione, ritenendo che le informazioni fornite dalla Guardia di Finanza nel PVC non potessero costituire attuazione del contraddittorio e che le ragioni di urgenza non fossero sussistenti, non essendo intervenute sentenze irrevocabili nel procedimento penale parallelo.

  • Accolto
    Errata valutazione della documentazione acquisita

    La Corte ha ritenuto che le ragioni addotte a sostegno della conclusione circa la piena regolarità delle operazioni sottostanti ai documenti fiscali, ovvero la cosiddetta 'prova di resistenza', siano state analiticamente allegate dal contribuente, incidendo sulle valutazioni dell'Ufficio.

  • Rigettato
    Sussistenza dei presupposti per l'omissione dell'avviso di contraddittorio

    La Corte ha ritenuto che le informazioni fornite dalla Guardia di Finanza nel PVC non potessero costituire attuazione del contraddittorio e che le ragioni di urgenza non fossero sussistenti, non essendo intervenute sentenze irrevocabili nel procedimento penale parallelo. Inoltre, la Corte ha escluso la ricorrenza del presupposto della pericolosità sociale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 30/01/2026, n. 1101
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1101
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

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