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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 30/01/2026, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1101/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
US GU FRANCO, Relatore
BARRELLA ROSARIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 579/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino - Collina Liguorini 83100 Avellino AV
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. Unipersonale - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1166/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez.
1 e pubblicata il 23/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK060300064/2024 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla CGT di primo grado di Avellino la Resistente_1 S.r.l., rappresentata e difesa come in atti, si opponeva all'avviso di accertamento di cui in epigrafe, con cui l'Agenzia delle entrate Direzione
Provinciale di Avellino, sulla scorta della ritenuta violazione degli artt. 17-ter e 21, comma 7, del d.P.R.n.
633/1972, recuperava a tassazione, per l'anno d'imposta 2017, una maggiore imposta sul valore aggiunto di € 73.726,00.
La ricorrente, premesso che l'accertamento originava da una verifica della Guardia di Finanza di
Sant'Angelo dei Lombardi sfociata in un procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Avellino inerente l'aspetto economico dell'attivazione del società
1 nel Comune di Teora, rilevava che l'Ufficio aveva erroneamente ritenuto non genuine 4 fatture per un imponibile di € 335.122,00 assumendo la merce oggetto dei detti documenti fiscali consegnata solo in minima parte e lamentava: 1) la nullità dell'accertamento per la lesione del diritto al contraddittorio, con violazione dell'art.
5-ter del d.lgs. n. 218/1997, non avendo mai ricevuto un avviso a comparire;
2) l'errata valutazione della documentazione acquisita, con conseguente contraddittorietà e illogicità dell'accertamento, fondato su sospetti e non su prove, essendo stata tutta la merce fatturata, per un importo esiguo rispetto all'intero ammontare dell'appalto, e regolarmente consegnata senza contestazioni da parte della stazione appaltante, del RUP e del Comune di Teora.
Costituendosi con controdeduzioni del 13 maggio 2024 l'Agenzia delle entrate Direzione Provinciale di
Avellino ribadiva che l'accertamento impugnato scaturiva dalla detta verifica nel corso della quale era emerso, dalla disamina della documentazione contabile e fiscale delle società venditrici, che la contribuente aveva consegnato al Comune di Teora solo una minima parte del materiale oggetto delle quattro fatture contestate, e che parte delle attrezzature era stata già oggetto di precedenti forniture nell'ambito del progetto di riqualificazione funzionale delle aree del Mulino Corona ed ex Mattatoio.
L'Ufficio escludeva l'obbligatorietà dell'invito al contraddittorio nelle ipotesi indicate dalla Circolare n. 17/E del 22 giugno 2020, precisando che, nel caso di specie, l'accertamento impugnato seguiva ad una verifica della Guardia di Finanza nel corso della quale il contraddittorio era stato assicurato, aggiungendo che l'atto rivestiva carattere di indifferibilità e urgenza attesa la rilevanza penale dei fatti contestati, e che difettava la prova di resistenza, cioè l'allegazione delle ragioni che la contribuente avrebbe potuto far valere e che avrebbero in ipotesi determinato un diverso esito del procedimento.
L'Agenzia, infine, deduceva che fornite circostanze presuntive giustificanti la contestazione della falsità delle fatture, consistenti negli elementi indiziari accertati dai militari della Guardia di Finanza, sarebbe stato onere della contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni, prova nient'affatto offerta dalla ricorrente.
Con memoria illustrativa del 27 settembre 2024, la ricorrente riferiva della conclusione delle indagini preliminari, esitate in una richiesta di rinvio a giudizio, assumendo l'irrilevanza dei documenti posti a fondamento dell'accertamento e disconoscendo i documenti invocati dall'Agenzia, non sottoscritti dal suo legale rappresentante né da altri.
Con la sentenza impugnata la Corte di primo grado accoglieva il ricorso ritenendo fondata l'eccezione afferente alla mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale prima dell'emissione e notifica dell'avviso di accertamento impugnato. Ha interposto appello l'Ufficio rimarcando che sussistevano i presupposti per l'omissione dell'avviso; si è costituita la contribuente instando per la conferma della sentenza.
All'odierna udienza il Collegio, letti gli atti ed udito il relatore, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, in quanto infondato, non può trovare accoglimento.
Ed invero, rispetto al primo motivo di doglianza, ovvero l'asserita garanzia del contraddittorio preventivo avendo la GdF informato, attraverso il PVC, la contribuente circa la possibilità di presentare osservazioni e rilievi, si osserva che lo strumento in questione assicura al contribuente il diritto di essere informato mediante apposito invito circa le motivazioni dell'accertamento e di presentare osservazioni prima che l'atto venga formato, in modo tale da consentirgli di incidere concretamente sulla sua redazione;
in quest'ottica l'informazione fornita dagli operanti non può in alcun modo costituire attuazione del contradditorio, atteso che nello stilare il PVC la GdF non ha tenuto conto di eventuali osservazioni e rilievi difensivi.
Né l'insussistenza dell'obbligo in oggetto può farsi discendere dall'asserita natura di accertamento parziale, atteso che secondo la Circolare dell'Agenzia delle Entrate 17/A assumono rilievo i soli accertamenti parziali basati su elementi “certi e diretti”, che non presuppongono, come nel caso di specie, ricostruzioni induttive o utilizzo delle presunzioni.
In ordine alle sostenute ragioni d'urgenza va ribadito che non risultano emesse sentenze irrevocabili di accertamento della penale responsabilità del l.r. della società e/o di altri soggetti per i fatti descritti nel
PVC; del resto, vista la fase del parallelo procedimento penale – è stata emessa una richiesta di rinvio a giudizio rispetto alla quale non è ancora intervenuta una decisione giudiziale - non era in alcun modo giustificata l'omissione del contradditorio per le suddette ragioni, concretamente insussistenti per ciò che si è testé evidenziato.
Quanto appena esposto esclude anche la ricorrenza dell'invocato presupposto della pericolosità sociale, che in alcun modo potrebbe farsi discendere dalla sola circostanza della pendenza di un procedimento penale, richiedendosi a tal fine specifici e concreti elementi tali da denotare un rischio effettivo di dispersione della garanzia del credito tributario.
Va infine affermata la piena condivisibilità, per quanto innanzi osservato rispetto alle ragioni addotte a sostegno della conclusione circa la piena regolarità delle operazioni sottostanti ai richiamati documenti fiscali (cosidetta prova di resistenza), del percorso argomentativo dei primi giudici con riguardo all'analitica allegazione da parte della contribuente di elementi in grado di incidere sulle valutazioni dell'Ufficio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 2.500 oltre spese ed accessori come per legge se dovuti e, ove richiesta, distrazione a favore del procuratore antistatario.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
US GU FRANCO, Relatore
BARRELLA ROSARIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 579/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino - Collina Liguorini 83100 Avellino AV
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. Unipersonale - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1166/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez.
1 e pubblicata il 23/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK060300064/2024 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla CGT di primo grado di Avellino la Resistente_1 S.r.l., rappresentata e difesa come in atti, si opponeva all'avviso di accertamento di cui in epigrafe, con cui l'Agenzia delle entrate Direzione
Provinciale di Avellino, sulla scorta della ritenuta violazione degli artt. 17-ter e 21, comma 7, del d.P.R.n.
633/1972, recuperava a tassazione, per l'anno d'imposta 2017, una maggiore imposta sul valore aggiunto di € 73.726,00.
La ricorrente, premesso che l'accertamento originava da una verifica della Guardia di Finanza di
Sant'Angelo dei Lombardi sfociata in un procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Avellino inerente l'aspetto economico dell'attivazione del società
1 nel Comune di Teora, rilevava che l'Ufficio aveva erroneamente ritenuto non genuine 4 fatture per un imponibile di € 335.122,00 assumendo la merce oggetto dei detti documenti fiscali consegnata solo in minima parte e lamentava: 1) la nullità dell'accertamento per la lesione del diritto al contraddittorio, con violazione dell'art.
5-ter del d.lgs. n. 218/1997, non avendo mai ricevuto un avviso a comparire;
2) l'errata valutazione della documentazione acquisita, con conseguente contraddittorietà e illogicità dell'accertamento, fondato su sospetti e non su prove, essendo stata tutta la merce fatturata, per un importo esiguo rispetto all'intero ammontare dell'appalto, e regolarmente consegnata senza contestazioni da parte della stazione appaltante, del RUP e del Comune di Teora.
Costituendosi con controdeduzioni del 13 maggio 2024 l'Agenzia delle entrate Direzione Provinciale di
Avellino ribadiva che l'accertamento impugnato scaturiva dalla detta verifica nel corso della quale era emerso, dalla disamina della documentazione contabile e fiscale delle società venditrici, che la contribuente aveva consegnato al Comune di Teora solo una minima parte del materiale oggetto delle quattro fatture contestate, e che parte delle attrezzature era stata già oggetto di precedenti forniture nell'ambito del progetto di riqualificazione funzionale delle aree del Mulino Corona ed ex Mattatoio.
L'Ufficio escludeva l'obbligatorietà dell'invito al contraddittorio nelle ipotesi indicate dalla Circolare n. 17/E del 22 giugno 2020, precisando che, nel caso di specie, l'accertamento impugnato seguiva ad una verifica della Guardia di Finanza nel corso della quale il contraddittorio era stato assicurato, aggiungendo che l'atto rivestiva carattere di indifferibilità e urgenza attesa la rilevanza penale dei fatti contestati, e che difettava la prova di resistenza, cioè l'allegazione delle ragioni che la contribuente avrebbe potuto far valere e che avrebbero in ipotesi determinato un diverso esito del procedimento.
L'Agenzia, infine, deduceva che fornite circostanze presuntive giustificanti la contestazione della falsità delle fatture, consistenti negli elementi indiziari accertati dai militari della Guardia di Finanza, sarebbe stato onere della contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni, prova nient'affatto offerta dalla ricorrente.
Con memoria illustrativa del 27 settembre 2024, la ricorrente riferiva della conclusione delle indagini preliminari, esitate in una richiesta di rinvio a giudizio, assumendo l'irrilevanza dei documenti posti a fondamento dell'accertamento e disconoscendo i documenti invocati dall'Agenzia, non sottoscritti dal suo legale rappresentante né da altri.
Con la sentenza impugnata la Corte di primo grado accoglieva il ricorso ritenendo fondata l'eccezione afferente alla mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale prima dell'emissione e notifica dell'avviso di accertamento impugnato. Ha interposto appello l'Ufficio rimarcando che sussistevano i presupposti per l'omissione dell'avviso; si è costituita la contribuente instando per la conferma della sentenza.
All'odierna udienza il Collegio, letti gli atti ed udito il relatore, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, in quanto infondato, non può trovare accoglimento.
Ed invero, rispetto al primo motivo di doglianza, ovvero l'asserita garanzia del contraddittorio preventivo avendo la GdF informato, attraverso il PVC, la contribuente circa la possibilità di presentare osservazioni e rilievi, si osserva che lo strumento in questione assicura al contribuente il diritto di essere informato mediante apposito invito circa le motivazioni dell'accertamento e di presentare osservazioni prima che l'atto venga formato, in modo tale da consentirgli di incidere concretamente sulla sua redazione;
in quest'ottica l'informazione fornita dagli operanti non può in alcun modo costituire attuazione del contradditorio, atteso che nello stilare il PVC la GdF non ha tenuto conto di eventuali osservazioni e rilievi difensivi.
Né l'insussistenza dell'obbligo in oggetto può farsi discendere dall'asserita natura di accertamento parziale, atteso che secondo la Circolare dell'Agenzia delle Entrate 17/A assumono rilievo i soli accertamenti parziali basati su elementi “certi e diretti”, che non presuppongono, come nel caso di specie, ricostruzioni induttive o utilizzo delle presunzioni.
In ordine alle sostenute ragioni d'urgenza va ribadito che non risultano emesse sentenze irrevocabili di accertamento della penale responsabilità del l.r. della società e/o di altri soggetti per i fatti descritti nel
PVC; del resto, vista la fase del parallelo procedimento penale – è stata emessa una richiesta di rinvio a giudizio rispetto alla quale non è ancora intervenuta una decisione giudiziale - non era in alcun modo giustificata l'omissione del contradditorio per le suddette ragioni, concretamente insussistenti per ciò che si è testé evidenziato.
Quanto appena esposto esclude anche la ricorrenza dell'invocato presupposto della pericolosità sociale, che in alcun modo potrebbe farsi discendere dalla sola circostanza della pendenza di un procedimento penale, richiedendosi a tal fine specifici e concreti elementi tali da denotare un rischio effettivo di dispersione della garanzia del credito tributario.
Va infine affermata la piena condivisibilità, per quanto innanzi osservato rispetto alle ragioni addotte a sostegno della conclusione circa la piena regolarità delle operazioni sottostanti ai richiamati documenti fiscali (cosidetta prova di resistenza), del percorso argomentativo dei primi giudici con riguardo all'analitica allegazione da parte della contribuente di elementi in grado di incidere sulle valutazioni dell'Ufficio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 2.500 oltre spese ed accessori come per legge se dovuti e, ove richiesta, distrazione a favore del procuratore antistatario.