Sentenza 24 gennaio 2023
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 22/12/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 211/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
SI LASALVIA Presidente AB NO GALEFFI Consigliere relatore Natale LONGO Consigliere Donatella SCANDURRA Consigliere Beatrice MENICONI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sull’appello in materia pensionistica iscritto al n. 61341 del registro di segreteria, proposto da INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, c.f. 80078750587, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Sergio Preden, c.f. [...], pec avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it, EL Patteri, c.f.
[...], pec avv.antonella.patteri@ postacert.inps.gov.it, US GI, c.f. [...], pec avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it, Lidia Carcavallo, c.f.
[...], pec avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it e IE Coretti, c.f. [...], pec avv.antonietta.coretti@
postacert.inps.gov.it e con gli stessi elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura Centrale INPS in Roma, via Cesare Beccaria 29, come da delega in atti;
contro MI, nato a [...] il omissis, c.f. MI, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Maria Paola Gentili, c.f.
[...], pec mariapaola.gentili@
pecordineavvocatiancona.it e Davide Losi, c.f. [...], pec davidelosi@pec.ordineavvocatisiena.it e con gli stessi elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Via Boncompagni, 16, come da delega in atti;
e nei confronti di MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la sede di Roma, Via dell’Esercito 186, pec previmil@postacert.difesa.it nonché presso l’Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via dei Portoghesi 12;
avverso la sentenza n. 44/2023 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, depositata il 24 gennaio 2023.
VISTI l’appello, gli atti e documenti di causa;
UDITI, alla pubblica udienza del 6 novembre 2025, con l’assistenza del Segretario dr.ssa Rita Maria Dina Cerroni, il relatore cons. AB NO LE, l’avv. Lidia Carcavallo, per l’Inps e l’avv. Maria Paola Gentili, per SS; nessuno è comparso per il Ministero della difesa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato depositato in segreteria il 9 febbraio 2024, l’Inps ha impugnato la sentenza in epigrafe, con cui è stato parzialmente accolto il ricorso limitatamente alla domanda di riscatto del 13.11.2019.
Il ricorso era tendente, con riferimento alla parte accolta nella sentenza impugnata, a: “1) accertare e dichiarare il diritto del colonnello SS a riscattare, ai sensi dell’art. 5, D.Lgs. n. 165/1997, il periodo di servizio svolto tra il 1.7.1985 ed il 30.11.1985, in ragione della domanda di riscatto presentata dal ricorrente in data 13.11.2019 e, per l’effetto, previo perfezionamento di detto riscatto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento di una maggiore anzianità contributiva corrispondente, sia ai fini del trattamento pensionistico di ausiliaria che ai fini del trattamento pensionistico ordinario, condannando l’Amministrazione resistente e l’INPS al ricalcolo ed alla riliquidazione del trattamento pensionistico in corso di godimento, con applicazione del sistema di calcolo integralmente retributivo con riferimento a tutte le annualità assicurative maturate sino al 31.12.2011, nonché con corresponsione delle differenze sui ratei maturati dalla data di decorrenza del trattamento stesso, maggiorati da interessi legali, previo eventuale annullamento del provvedimento Prot. n. INPS.2300.23/12/2020.0463231, emesso dall’INPS – Direzione Provinciale Chieti”.
La sentenza impugnata ha respinto le altre due domande contenute nel ricorso, miranti a: 2) accertare e dichiarare il diritto del colonnello SS alla maggiorazione ai fini assicurativi e pensionistici, nella misura di 1/5, degli interi periodi compresi tra il 28.9.1993 ed il 9.1.1994; 3) accertare la violazione da parte del Ministero resistente del legittimo affidamento ingenerato nel ricorrente e condannare l’Amministrazione resistente e l’INPS al ricalcolo ed alla riliquidazione del trattamento in corso di godimento ovvero, in via ulteriormente subordinata, condannare il Ministero della Difesa al risarcimento del danno derivante da tale violazione, pari alla differenza tra l’importo del trattamento previdenziale annuo che sarebbe stato erogato al ricorrente nel caso di riconoscimento dell’aumento di 1/5 del periodo di servizio in Somalia e l’importo del trattamento previdenziale annuo attualmente riconosciuto, da moltiplicarsi per un coefficiente parametrato all’aspettativa di vita del ricorrente (D.M.
31.8.2007 ex art. 13, L. n. 1338/1962) o nella misura che sarà determinata in separato giudizio.
L’Istituto previdenziale appellante ha formulato unico complesso motivo di impugnazione, concernente violazione degli artt. 5 e 7 del d. lgs. 30 aprile 1997, n. 165, ove la questione controversa è se il militare possa o meno ottenere, a titolo di riscatto, maggiorazioni dei periodi di servizio oltre il limite massimo dei cinque anni, qualora il servizio al quale esse sono riferite sia stato svolto prima del 1° gennaio 1998, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 165/1997; ha concluso chiedendo l’accoglimento del gravame.
SS si è costituito l’11 giugno 2025, contrastando le pretese avversarie e chiedendo il rigetto dell’appello, con vittoria di spese.
Il Ministero della difesa si è costituito il 13 giugno 2025, ed ha chiesto, in via preliminare, che sia dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva; nel merito, si è rimesso alle valutazioni della Corte.
All’udienza del 3 luglio 2025, questa Corte, dopo aver considerato che la Sezione giurisdizionale d’Appello per la Regione siciliana aveva sottoposto alle Sezioni Riunite la seguente questione di massima: “se la facoltà di riscatto ex art. 5 e 7 del d. lgs 165/97 debba essere consentita a chi ha già superato il limite quinquennale di valorizzazione alla data di presentazione della domanda, facendo riferimento alla data di svolgimento dei periodi suddetti o se tale accesso è negato per i servizi operativi con percezione delle “relative indennità”, nonché per gli aumenti dei periodi di servizio comunque prestato, riscattati in parte a titolo oneroso, già valorizzati al momento della presentazione”, e dopo aver rilevato che la pronuncia sul predetto quesito, la cui materia è oggetto anche del presente giudizio, era stata emessa dalle SS.RR. con sentenza n. 8/2025/QM pubblicata il giorno antecedente 2 luglio 2025, ha rinviato la trattazione del giudizio al 6 novembre 2025, al fine di consentire alle parti di poter dedurre sull’esito della sopravvenuta risoluzione di questione di massima.
Con memoria del 24 ottobre 2025, la parte appellata ha insistito per il rigetto dell’appello sulla base dei principi di diritto enunciati nella sentenza delle SS.RR. n. 8/2025/QM del 2 luglio 2025.
All’udienza del 6 novembre 2025, le parti presenti hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive conclusioni, come rassegnate in atti.
La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va verificata preliminarmente l’ammissibilità dell’appello alla luce dei limiti posti dall'art. 170 c.g.c., secondo cui “nei giudizi in materia di pensioni, l’appello è consentito per soli motivi di diritto; costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni”. Il richiamato art. 170 c.g.c. ha limitato l’appello avverso le decisioni del giudice contabile in materia pensionistica ai soli motivi di diritto riguardanti la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte alle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alle fattispecie concrete. L’appello è invece escluso per le questioni di fatto quali quelle relative alla dipendenza da causa di servizio o guerra dell’infermità, lesioni o morte, e quelle concernenti la classifica e l’aggravamento di infermità o lesioni, salvo il caso in cui sia dedotto in appello un vizio di motivazione –
sub specie di omessa o apparente motivazione – concernente le predette questioni di fatto (SS.RR. 10/2000/QM e vigente art. 170, comma 4, c.g.c.).
Nei termini sopra enunciati, il gravame è ammissibile per il profilo di errore di diritto, addotto dall’appellante.
Ancora in via preliminare, va vagliata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dal Ministero della difesa. L’eccezione è da respingere, in quanto gli effetti della presente pronuncia si riferiscono ad un arco temporale in cui l’amministrazione della Difesa svolgeva funzioni attive in materia previdenziale.
Ciò premesso, la questione verte intorno alla possibilità per il pensionato di conseguire, a titolo di riscatto, una maggiorazione dei periodi di servizio oltre il limite massimo dei cinque anni nel caso in cui le maggiorazioni stesse siano da connettere ad un servizio svolto prima del 1° gennaio 1998, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 165/1997 ed in particolare degli artt. 5 e 7 di tale decreto.
Al riguardo si osserva che le Sezioni riunite sono state chiamate ad esprimersi sui seguenti quesiti:
− se il diritto per il richiedente di ottenere la maggiorazione del periodo di servizio e la facoltà di riscatto ex art. 5 e 7 del d. lgs. 165/97 sorga con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto della stessa (ossia lo svolgimento dell’attività pre-ruolo da valorizzare, mentre la successiva domanda e il pagamento del c.d. onere di riscatto sarebbero solo le modalità operative per esercitare il predetto diritto) o se invece sorga con la proposizione della domanda di riscatto.
− se la facoltà di riscatto ex art. 5 e 7 del d. lgs 165/97 debba essere consentita a chi ha già superato il limite quinquennale di valorizzazione alla data di presentazione della domanda, facendo riferimento alla data di svolgimento dei periodi suddetti o se tale accesso è negato per i servizi operativi con percezione delle “relative indennità”, nonché per gli aumenti dei periodi di servizio comunque prestato, riscattati in parte a titolo oneroso, già valorizzati al momento della presentazione.
All’esito del giudizio, le Sezioni riunite, con la sentenza n. 8/2025/QM del 2 luglio 2025, hanno enunciato i seguenti principi di diritto:
− “il diritto per il richiedente di ottenere la maggiorazione del periodo di servizio e di poter esercitare la facoltà di riscatto ex art. 5 e 7 del d.lgs.
165/97 sorge con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto della maggiorazione del periodo di servizio;
− la facoltà di riscatto ex art. 5 del d. lgs 165/97 dei “periodi di servizio comunque prestato” è consentita a chi ha già superato il limite quinquennale di valorizzazione alla data di presentazione della domanda, secondo un criterio cronologico di svolgimento di detti periodi di servizio, fermo restando il limite massimo dei cinque anni complessivi di valorizzazione;
− la valorizzazione dei periodi di servizio ex art. 7 del d. lgs 165/97 è consentita esclusivamente con riguardo ai “periodi di servizio con percezione delle relative indennità” a chi ha già superato il limite quinquennale di valorizzazione alla data di presentazione della domanda, anche oltre il limite massimo dei cinque anni complessivi di valorizzazione unicamente con riguardo ai periodi di servizio che si collocano cronologicamente totalmente prima della data dell’entrata in vigore del d.lgs 165/97, fermo restando il divieto di valorizzare periodi successivi a tale data.”
In coerenza con le motivazioni e le conclusioni cui sono giunte le Sezioni riunite, a cui si rimanda, condivise e fatte proprie da questo Giudicante, che non ha ragioni per discostarsene, occorre evidenziare che l’art. 7, comma 3, del d. lgs. n. 165/1997 stabilisce che gli aumenti relativi ai periodi di servizio, anche se superiori ai cinque anni e purché maturati entro l’entrata in vigore del decreto stesso, sono considerati validi ai fini pensionistici.
Nel caso specifico, è pacifico che i periodi di cui si chiede il riscatto siano maturati entro il 31 dicembre 1997. Inoltre, l’attuale appellato ha esercitato il proprio diritto nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa applicabile, limitandosi ai periodi computabili senza considerare quelli eccedenti il quinquennio maturati successivamente. Pertanto, il diritto alla maggiorazione del servizio per riscatto deve essere riconosciuto all’interessato, con conseguente ricalcolo del trattamento pensionistico spettante, per mezzo della conclusione dell’iter amministrativo necessario.
Come evidenziato nella sentenza 8/2025/QM, tale interpretazione risulta maggiormente coerente con il dettato normativo e tende ad evitare dubbi di costituzionalità rispetto alla disposizione in questione. Le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con la predetta sentenza, hanno infatti chiarito che il diritto alla maggiorazione del periodo di servizio non trae origine dalla semplice presentazione della domanda di riscatto, ma dal concretizzarsi del fatto costitutivo sottostante. Nel caso in esame, tale fatto è rappresentato dalla missione svolta nell’anno 1995. La successiva presentazione della domanda e il versamento dell’onere di riscatto costituiscono soltanto passaggi formali per l’esercizio del diritto.
Conseguentemente, i motivi di impugnazione formulati nell’appello dell’Inps si mostrano infondati.
Restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, l’appello va respinto Le spese di lite possono essere compensate, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del c.g.c., in ragione del contrasto giurisprudenziale esistente al momento della proposizione della domanda giudiziale, risolto a seguito dell’intervento delle Sezioni riunite di questa Corte. Nulla per le spese di giudizio, trattandosi di questione di natura previdenziale.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando sull’appello iscritto al n. 61341 del ruolo generale, rigetta l’appello dell’INPS avverso MI e conferma la sentenza impugnata. Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 novembre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
F.to AB NO LE
IL PRESIDENTE
F.to SI LA Depositata in Segreteria il 22/12/2025
IL DIRIGENTE
F.to SI Biagi