Articolo 502 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 501Articolo 503
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6 maggio 1952
Art. 502.
(Richiesta per atti di istruzione)


Il capo di circondario, nei procedimenti di sua competenza, puo' rivolgersi, per gli atti di istruzione da eseguirsi fuori della sua circoscrizione, al capo di circondario o, in mancanza, al pretore del luogo in cui gli atti stessi debbono essere eseguiti.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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