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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/12/2025, n. 1745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1745 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio D'Amore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2938 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2025, promossa da
Parte_1
(C.F.: ), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Azzolini in forza di procura allegata al ricorso;
ricorrente contro
(C.F.: , Controparte_1 C.F._1
(C.F.: ), CP_2 C.F._2
resistenti contumaci
In punto: simulazione, revocatoria ordinaria;
Conclusioni delle parti: come a verbale d'udienza del 12.11.2025, in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la presente sentenza – pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3 c.p.c. – viene redatta senza “la concisa esposizione dello svolgimento del processo” e con motivazione consistente nella “succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”, così come previsto dagli artt. 132, comma 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c. nel testo introdotto dagli artt. 45, comma 17, e 52, comma 5, della legge 18 giugno 2009 n. 69;
considerato che
per consolidata giurisprudenza, nel motivare concisamente la sentenza ai sensi delle norme citate, il giudice non è tenuto ad esaminare specifica- mente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006); richiamato il contenuto del ricorso ed esaminati i documenti ad esso allegati, il Giudice osserva quanto segue.
L'istituto di (di seguito IDSC) Parte_1 Pt_1 ha convenuto in giudizio ed chiedendo: a) in via Controparte_1 CP_2 principale, di accertare e dichiarare la simulazione e la conseguente inefficacia, nullità
o inesistenza dell'atto di compravendita stipulato dagli odierni convenuti in data
30.3.2022 per atto Notaio dott. di (n. 6998 Rep., n. 5242 Persona_1 Pt_1
Racc.), trascritto in data 31.3.2022 (nn. 3307 R.G. e 2475 R.P.), con il quale
[...]
ha ceduto al figlio il diritto di proprietà gravato dal diritto di CP_1 CP_2 abitazione vitalizio di alcune unità immobiliari site in Comune di Isola Vicentina (VI), via Chiodo n. 5; b) in via alternativa/subordinata, di revocare e dichiarare inefficace nei confronti dell'Ente ricorrente il medesimo atto di compravendita ai sensi dell'art. 2901 c.c.; c) in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di cessione a terzi con ogni mezzo dei beni oggetto di causa da parte dei convenuti, di condannare i convenuti, in via solidale o disgiuntamente, al risarcimento dei danni sofferti dall'Ente ricorrente, quantificati in € 70.000,00 o nella diversa misura accertata in corso di causa o determinata in via equitativa.
I resistenti ed non si sono costituiti in giudizio, Controparte_1 CP_2 benché ritualmente notificati, e sono stati pertanto dichiarati contumaci.
Con riferimento alla domanda proposta da parte ricorrente in via principale, va anzitutto osservato che in ordine alla prova della simulazione viene in rilievo un regime probatorio differenziato a seconda che a far valere la simulazione sia una delle parti dell'accordo simulatorio o un terzo rispetto a tale accordo, quale è nella specie l'Istituto ricorrente. In particolare, quando l'azione di simulazione sia proposta da terzi o da creditori delle parti, la prova della simulazione può essere fornita anche attraverso testimoni e presunzioni poiché in tale ipotesi l'accertamento della simulazione non è soggetto ai limiti di prova di cui agli artt. 1417 c.c. e 2729 c.c.
Ora, è noto che le presunzioni consistono in inferenze e ragionamenti logici che dall'esistenza di un fatto noto (accertato in giudizio attraverso gli ordinari mezzi di prova o ritenuto esistente tramite il notorio o per effetto della non contestazione) consentono di desumere, in base all'id quod plerumque accidit, l'esistenza di un fatto ignoto da provare (factum probandum).
Ebbene, nel caso di specie sussiste una serie di indici presuntivi che depongono per il carattere simulato dell'atto di compravendita di cui è causa, e segnatamente:
1) l'esistenza, all'epoca della stipula dell'atto di compravendita di cui è causa, di una rilevante esposizione debitoria di nei confronti dell'IDSC di Controparte_1
quale risulta dal decreto ingiuntivo n. 1404/2022 (con il quale è stato ingiunto Pt_1 ad di pagare all'IDSC di la somma di € 41.093,98 per Controparte_1 Pt_1 canoni scaduti, oltre ulteriori canoni scaduti e a scadere fino all'esecuzione dello sfratto, interessi e spese del procedimento) emesso da questo Tribunale in data
23.7.2022 ma relativo a canoni in gran parte scaduti già prima dell'atto di compravendita di cui è causa (come attestato altresì dal partitario prodotto sub doc. 2 di parte ricorrente);
2) la circostanza che l'atto di compravendita di cui è causa avesse ad oggetto l'unico immobile di proprietà dell'alienante e, in particolare, la casa di abitazione del medesimo e sia avvenuto con riserva del diritto di abitazione vitalizio su tutto il compendio oggetto di trasferimento in favore dell'alienante, che vi risiede tuttora;
3) la circostanza che il trasferimento di proprietà sia avvenuto in favore del figlio dell'alienante;
4) la presenza di testimoni, non richiesta per la stipula di un atto di compravendita;
5) la mancanza di prova del pagamento di un adeguato corrispettivo poiché, a fronte del prezzo pattuito di euro 54.000,00, nell'atto di compravendita si dà atto che euro
10.000,00 sarebbero stati versati mediante un vaglia postale non trasferibile emesso addirittura in data 14.6.2021, e dunque 9 mesi prima del rogito, mentre alla previsione del pagamento dei restanti euro 44.000,00 entro e non oltre il 31.12.2023 si accompagna l'incomprensibile pattuizione che “La mancata trascrizione entro il termine di 3 mesi dalla scadenza ultima sopra convenuta di domande giudiziali dirette ad ottenere la risoluzione del presente contratto per inadempimento dell'obbligazione di pagamento del residuo prezzo equivarrà a rilascio da parte della parte venditrice di ampia quietanza di pagamento dell'intero corrispettivo pattuito”, che, a ben vedere,
è volta a precostituire una parvenza di quietanza a fronte di un pagamento non ancora avvenuto e del quale, nella specie, non è stata fornita alcuna prova;
6) la rinuncia all'ipoteca legale, pur a fronte del prezzo non interamente pagato.
A fronte di tali elementi, comprovanti presuntivamente la simulazione dell'atto di compravendita di cui è causa, era preciso onere dei convenuti dimostrare l'effettivo pagamento del prezzo d'acquisto. Ciò nondimeno gli stessi, pur ritualmente evocati in giudizio, sono rimasti contumaci, omettendo di fornire la prova dell'effettivo pagamento del prezzo pattuito. Né è stata dagli stessi allegata e dimostrata l'esistenza di altro negozio (dissimulato) realmente voluto dalle parti stipulanti in luogo di quello del quale è accertata in questa sede la simulazione.
Tutto quanto precede depone in modo sufficiente chiaro per il carattere simulato dell'atto di compravendita di cui è causa, in quanto volto a creare in capo ad un'apparente condizione di impossidenza al fine di sottrarre il suo Controparte_1 patrimonio all'aggressione dei creditori (nella specie dell'Istituto odierno ricorrente).
Va pertanto dichiarata la simulazione assoluta e, conseguentemente, la nullità dell'atto di compravendita stipulato da ed in data Controparte_1 CP_2
30.3.2022 per atto Notaio dott. (n. 6998 Rep., n. 5242 Racc.), Persona_1 trascritto in data 31.3.2022 (nn. 3307 R.G. e 2475 R.P.), con assorbimento delle ulteriori domande proposte da parte ricorrente in via subordinata.
Ai sensi dell'art. 2655 c.c., la presente sentenza va annotata a margine della trascrizione dell'atto di compravendita di cui è causa.
In virtù della loro soccombenza i resistenti vanno condannati in solido, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rifondere all'Istituto ricorrente le spese processuali, con i compensi liquidati ai sensi del d.m. 55/2014 – in base alla natura e al valore della controversia, all'attività prestata, al numero, all'importanza e alla complessità delle questioni trattate
– in complessivi euro 7.000,00 oltre accessori come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza disattese o assorbite:
a) accerta e dichiara la simulazione assoluta e conseguentemente la nullità dell'atto di compravendita stipulato da ed in data 30.3.2022 Controparte_1 CP_2 per atto Notaio dott. (n. 6998 Rep., n. 5242 Racc.), trascritto in Persona_1 data 31.3.2022 (nn. 3307 R.G. e 2475 R.P.);
b) ordina ai competenti Funzionari dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Servizio di Pubblicità Immobiliare (ex Conservatoria dei Registri Pt_1
Immobiliari) di procedere all'annotazione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 2655 c.c., a margine della trascrizione del suddetto atto di compravendita;
c) condanna i resistenti in solido a rifondere all'Istituto ricorrente le spese processuali, che liquida in euro 545,00 per esborsi ed euro 7.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, C.p.a. ed IVA (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Vicenza, il 10.12.2025
Il Giudice
(dott. Fabio D'Amore)