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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 26/01/2026, n. 1258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1258 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1258/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IOVINO FELICE PIER CARLO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16531/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120150041591990000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120150041591990000 BOLLO 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 964/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 1 ottobre 2025 la parte ha proposto ricorso contro l' Agenzia delle Entrate – Riscossione
Dir. Prov. Di Napoli e Regione Campania UOD Tasse automobilistiche regionali in relazione a intimazione di pagamento, n. 07120150041591990000, notificata in data 06/06/2025, con la quale le è stato intimato il pagamento comprensivo di interessi e sanzioni di € 279,83 per il mancato pagamento per omesso versamento della tassa automobilistica anno 2010 e anno 2011; in relazione a cartella di pagamento n.
07120150041591990000 notificata in data 22/11/2015 per € 118,19, anno 2010 e cartella di pagamento n.07120160110414405000 notificata in data 27/11/2017 per € 161,64, anno 2011, eccependo l'intervenuta prescrizione - decadenza dal potere di riscossione, la nullità delle cartelle di pagamento per mancanza di precedenti avvisi di accertamento lo stralcio debiti -d.l. n.119/2018.
Con controdeduzioni del 3 ottobre 2025, DE si è costituita in giudizio e ribadita la correttezza del proprio operato ha concluso per il rigetto del ricorso.
La parte con memorie del 9 gennaio 2026 ribadisce e meglio precisa le proprie richieste.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
A mente dell'art. 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992, infatti, “Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”
Dalla documentazione versata in atti risulta che la parte era a piena conoscenza delle pretese relative al mancato pagamento della tassa auto anni 2010 e 2011, come si evince da istanza di rateizzazione n. 525555 del 03.03.2020 delle cartelle di pagamento 07120150041591990000 e 07120160110414405000 e dal parziale pagamento effettuato.
Ne consegue che le doglianze relative alla corretta notifica degli atti prodromici sono infondate.
Dalla documentazione in atti risulta inoltre, la notifica dell' ingiunzione 07120239024733364000 in data
11.08.2023 non impugnata. Conseguentemente non si è verificata alcuna prescrizione o decadenza.
La Corte, rilevata l'inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese, ritiene, che nella fattispecie concreta nel suo complesso, sussistono le ragioni che giustificano la condanna del ricorrente, ex art. 15, D.Lgs. n. 546/1992, al pagamento delle stesse, che quantifica nella misura di euro
300,00 per diritti ed onorari oltre IVA e CPA e accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IOVINO FELICE PIER CARLO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16531/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120150041591990000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120150041591990000 BOLLO 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 964/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 1 ottobre 2025 la parte ha proposto ricorso contro l' Agenzia delle Entrate – Riscossione
Dir. Prov. Di Napoli e Regione Campania UOD Tasse automobilistiche regionali in relazione a intimazione di pagamento, n. 07120150041591990000, notificata in data 06/06/2025, con la quale le è stato intimato il pagamento comprensivo di interessi e sanzioni di € 279,83 per il mancato pagamento per omesso versamento della tassa automobilistica anno 2010 e anno 2011; in relazione a cartella di pagamento n.
07120150041591990000 notificata in data 22/11/2015 per € 118,19, anno 2010 e cartella di pagamento n.07120160110414405000 notificata in data 27/11/2017 per € 161,64, anno 2011, eccependo l'intervenuta prescrizione - decadenza dal potere di riscossione, la nullità delle cartelle di pagamento per mancanza di precedenti avvisi di accertamento lo stralcio debiti -d.l. n.119/2018.
Con controdeduzioni del 3 ottobre 2025, DE si è costituita in giudizio e ribadita la correttezza del proprio operato ha concluso per il rigetto del ricorso.
La parte con memorie del 9 gennaio 2026 ribadisce e meglio precisa le proprie richieste.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
A mente dell'art. 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992, infatti, “Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”
Dalla documentazione versata in atti risulta che la parte era a piena conoscenza delle pretese relative al mancato pagamento della tassa auto anni 2010 e 2011, come si evince da istanza di rateizzazione n. 525555 del 03.03.2020 delle cartelle di pagamento 07120150041591990000 e 07120160110414405000 e dal parziale pagamento effettuato.
Ne consegue che le doglianze relative alla corretta notifica degli atti prodromici sono infondate.
Dalla documentazione in atti risulta inoltre, la notifica dell' ingiunzione 07120239024733364000 in data
11.08.2023 non impugnata. Conseguentemente non si è verificata alcuna prescrizione o decadenza.
La Corte, rilevata l'inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese, ritiene, che nella fattispecie concreta nel suo complesso, sussistono le ragioni che giustificano la condanna del ricorrente, ex art. 15, D.Lgs. n. 546/1992, al pagamento delle stesse, che quantifica nella misura di euro
300,00 per diritti ed onorari oltre IVA e CPA e accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese