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Sentenza 15 maggio 2024
Sentenza 15 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/05/2024, n. 19131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19131 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: DI IM, nato in [...] il [...]; avverso la sentenza del 23/05/2023 della Corte di Appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. GI MO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 19131 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 12/03/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, come richiesto anche dal Pubblico ministero con le conclusioni scritte depositate per la trattazione con rito cartolare, per l'assoluta genericità e la manifesta infondatezza dei motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce (secondo il canone di valutazione di legittimità descritto all'art. 606, comma 1. Lett. c, cod. proc. pen.) inosservanza degli articoli 63, comma 2, 191, 350 cod. proc. pen.. Lamenta, in particolare, il rigetto (inosservante delle diposizioni processuali) della Corte di appello del motivo di gravame con il quale si era dedotta la inutilizzabilità delle spontanee dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria da AN PA, nei cui confronti dovevano ritenersi sussistenti, ab origine, seri indizi di colpevolezza al momento delle propalazioni. Costui ha indicato nell'imputato oggi ricorrente il possessore della "sim-card" contenuta nel telefono perso dall'autore del reato di ricettazione del motoveicolo durante la fuga;
tuttavia questi, proprio perché in rapporto di formale signoria con l'apparecchio perso dal conducente del veicolo, doveva essere ascoltato con le garanzie della persona indagata in quanto in quell'apparecchio cellulare era contenuta un "sim-card" a lui intestata, che aveva ricevuto una chiamata recente proprio dalla sua compagna. Il motivo è infondato. Quanto ad utilizzabilità, nel rito a prova contratta, delle dichiarazioni spontanee rese dall'indagato erga alios giova richiamare, a sostegno della correttezza della motivazione censurata, il condivisibile principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in sede di giudizio abbreviato, sono utilizzabili ai fini della decisione le dichiarazioni auto ed eteroindizianti, rese in forma spontanea alla polizia giudiziaria, purché emerga con chiarezza che la medesima abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione (Sez. 3, n. 15798, del 30/4/2020, Rv. 279422; Sez. 1, 15197 del 08/1/2019, Rv. 279125; Sez. 4, n. 45582, del 28/10/2021, La Corte ed altro, n.m.; Sez. 1, n. 36842, del 14/4/2021, Pizziconi, n.m.; Sez. 1, n. 28975, del 22/4/2021, n.m.; Sez. 2, n. 16382, del 18/3/2021, Canino, n.m.; Sez. 2, n. 47580 del 23/09/2016, Rv. 268509; Sez. 5, n. 13917 del 16/0 2/2017, Rv. 269598). Peraltro, il ricorrente neppure deduce che le dichiarazioni non siano state rese in forma spontanea, limitandosi a reiterare le ragioni in virtù delle quali il soggetto dichiarante avrebbe dovuto ritenersi "sospetto" e potenzialmente indagabile. La Corte sul punto motiva diffusamente, argomentando le ragioni del dissenso valorizzando elementi di fatto precisi (le modalità di archiviazione sulla "sim-card" del nomignolo della fidanzata dell'imputato e, viceversa significativamente, l'assenza di registrazione del nome della compagna del PA), che il ricorrente non censura specificamente con i motivi di ricorso. Del resto, l'aver scelto il rito abbreviato per la definizione del giudizio, inibisce ex se all'imputato di censurare le modalità ed il regime di assunzione della prova dichiarativa, avendo lo stesso richiesto che la decisione fondi sugli atti di indagine già affoliati al fascicolo del Pubblico ministero e non potendo pertanto più interloquire, prima della formazione dell'atto, sulle "qualità testimoniali" del dichiarante (Sez. 5, n. 13391 del 23/01/2019, Rv. 275624, .che si richiama anche per i precedenti conformi, anche a Sezioni unite, citati in nota dall'Ufficio del Massimario). 1.2. Alla divisata correttezza della decisione impugnata, che ha stimato utilizzabili, nel rito a prova contratta, le spontanee dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dal PA, consegue la assoluta congruità della motivazione che ha "pesato" il quadro probatorio, fondato su prova dichiarativa, in termini inequivocità, valorizzando peraltro anche il dato documentale tratto dal nominativo (archiviato nella memoria della sim con nomignolo affettuoso) riferibile all'ultima chiamata ricevuta da quell'apparecchio proprio dalla fidanzata dell'imputato. 2. Assolutamente infondato appare il secondo motivo di ricorso, speso in tema di manifesta illogicità della motivazione posta a sostegno di una decisione che ha riconosciuto la particolare tenuità del fatto di ricettazione (valore irrisorio del ciclomotore), escludendo la possibile concorrenza anche della attenuante comune di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., in considerazione del danno patrimoniale provocato, di particolare tenuità. 2.1. La Corte di merito ha infatti logicamente argomentato sul punto - in modo congruo ed immune da vizi logici - ritenendo non duplicabile la medesima valorizzazione "economica", ove questa abbia già orientato la decisione di qualificare il fatto come attenuato, ai sensi del capoverso (oggi quarto comma) dell'art. 648 cod. pen. (sul punto si segnalano Sez. 2, n. 2890, del 15/11/2019, Rv. 277963: "in tema di ricettazione, la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno di cui all'art. 62, n. 4 c.p., può essere riconosciuta nella sola ipotesi in cui il giudice escluda la configurabilità dell'attenuante del fatto di particolare tenuità di cui all'art. 648, comma secondo, c.p., sotto il profilo della componente soggettiva del fatto"; nei termini anche Sez. 2, n. 49071, del 4/12/2012, Rv. 253906). 3. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 3.1. L'applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolare complessità delle questioni proposte consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 marzo 2024.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. GI MO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 19131 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 12/03/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, come richiesto anche dal Pubblico ministero con le conclusioni scritte depositate per la trattazione con rito cartolare, per l'assoluta genericità e la manifesta infondatezza dei motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce (secondo il canone di valutazione di legittimità descritto all'art. 606, comma 1. Lett. c, cod. proc. pen.) inosservanza degli articoli 63, comma 2, 191, 350 cod. proc. pen.. Lamenta, in particolare, il rigetto (inosservante delle diposizioni processuali) della Corte di appello del motivo di gravame con il quale si era dedotta la inutilizzabilità delle spontanee dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria da AN PA, nei cui confronti dovevano ritenersi sussistenti, ab origine, seri indizi di colpevolezza al momento delle propalazioni. Costui ha indicato nell'imputato oggi ricorrente il possessore della "sim-card" contenuta nel telefono perso dall'autore del reato di ricettazione del motoveicolo durante la fuga;
tuttavia questi, proprio perché in rapporto di formale signoria con l'apparecchio perso dal conducente del veicolo, doveva essere ascoltato con le garanzie della persona indagata in quanto in quell'apparecchio cellulare era contenuta un "sim-card" a lui intestata, che aveva ricevuto una chiamata recente proprio dalla sua compagna. Il motivo è infondato. Quanto ad utilizzabilità, nel rito a prova contratta, delle dichiarazioni spontanee rese dall'indagato erga alios giova richiamare, a sostegno della correttezza della motivazione censurata, il condivisibile principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in sede di giudizio abbreviato, sono utilizzabili ai fini della decisione le dichiarazioni auto ed eteroindizianti, rese in forma spontanea alla polizia giudiziaria, purché emerga con chiarezza che la medesima abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione (Sez. 3, n. 15798, del 30/4/2020, Rv. 279422; Sez. 1, 15197 del 08/1/2019, Rv. 279125; Sez. 4, n. 45582, del 28/10/2021, La Corte ed altro, n.m.; Sez. 1, n. 36842, del 14/4/2021, Pizziconi, n.m.; Sez. 1, n. 28975, del 22/4/2021, n.m.; Sez. 2, n. 16382, del 18/3/2021, Canino, n.m.; Sez. 2, n. 47580 del 23/09/2016, Rv. 268509; Sez. 5, n. 13917 del 16/0 2/2017, Rv. 269598). Peraltro, il ricorrente neppure deduce che le dichiarazioni non siano state rese in forma spontanea, limitandosi a reiterare le ragioni in virtù delle quali il soggetto dichiarante avrebbe dovuto ritenersi "sospetto" e potenzialmente indagabile. La Corte sul punto motiva diffusamente, argomentando le ragioni del dissenso valorizzando elementi di fatto precisi (le modalità di archiviazione sulla "sim-card" del nomignolo della fidanzata dell'imputato e, viceversa significativamente, l'assenza di registrazione del nome della compagna del PA), che il ricorrente non censura specificamente con i motivi di ricorso. Del resto, l'aver scelto il rito abbreviato per la definizione del giudizio, inibisce ex se all'imputato di censurare le modalità ed il regime di assunzione della prova dichiarativa, avendo lo stesso richiesto che la decisione fondi sugli atti di indagine già affoliati al fascicolo del Pubblico ministero e non potendo pertanto più interloquire, prima della formazione dell'atto, sulle "qualità testimoniali" del dichiarante (Sez. 5, n. 13391 del 23/01/2019, Rv. 275624, .che si richiama anche per i precedenti conformi, anche a Sezioni unite, citati in nota dall'Ufficio del Massimario). 1.2. Alla divisata correttezza della decisione impugnata, che ha stimato utilizzabili, nel rito a prova contratta, le spontanee dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dal PA, consegue la assoluta congruità della motivazione che ha "pesato" il quadro probatorio, fondato su prova dichiarativa, in termini inequivocità, valorizzando peraltro anche il dato documentale tratto dal nominativo (archiviato nella memoria della sim con nomignolo affettuoso) riferibile all'ultima chiamata ricevuta da quell'apparecchio proprio dalla fidanzata dell'imputato. 2. Assolutamente infondato appare il secondo motivo di ricorso, speso in tema di manifesta illogicità della motivazione posta a sostegno di una decisione che ha riconosciuto la particolare tenuità del fatto di ricettazione (valore irrisorio del ciclomotore), escludendo la possibile concorrenza anche della attenuante comune di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., in considerazione del danno patrimoniale provocato, di particolare tenuità. 2.1. La Corte di merito ha infatti logicamente argomentato sul punto - in modo congruo ed immune da vizi logici - ritenendo non duplicabile la medesima valorizzazione "economica", ove questa abbia già orientato la decisione di qualificare il fatto come attenuato, ai sensi del capoverso (oggi quarto comma) dell'art. 648 cod. pen. (sul punto si segnalano Sez. 2, n. 2890, del 15/11/2019, Rv. 277963: "in tema di ricettazione, la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno di cui all'art. 62, n. 4 c.p., può essere riconosciuta nella sola ipotesi in cui il giudice escluda la configurabilità dell'attenuante del fatto di particolare tenuità di cui all'art. 648, comma secondo, c.p., sotto il profilo della componente soggettiva del fatto"; nei termini anche Sez. 2, n. 49071, del 4/12/2012, Rv. 253906). 3. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 3.1. L'applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolare complessità delle questioni proposte consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 marzo 2024.