CASS
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/06/2025, n. 23528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23528 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: FO GE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/02/2025 del GIP TRIBUNALE di RAGUSA udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; lette le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 23528 Anno 2025 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 12/06/2025 RITENUTO IN FATTO 1. UC AN propone ricorso contro l'ordinanza con cui il G.I.P. del Tribunale di Ragusa ha convalidato il fermo eseguito a suo carico, per fatti di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, quale componente della piazza di spaccio di Vittoria con il ruolo di corriere addetto al trasporto della droga dalla Lombardia alla Sicilia e del denaro ricavato dalla illecita commercializzazione della sostanza dalla Sicilia alla Lombardia, consegnandolo nelle mani di LA FR, promotore e organizzatore del sodalizio. 2.Con un unico motivo l'indagato denuncia violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen, in relazione all'art. 384 cod. proc. pen. Deduce, al riguardo, che il pericolo di fuga non può essere presunto sulla base del titolo di reato in ordine al quale si indaga, ma deve essere fondato su elementi specifici, ossia dotati di capacità di personalizzazione, desumibili da circostanze concrete. Nel caso di specie le argomentazioni dell'ordinanza impugnata non erano riferite al UC, ma genericamente a tutti gli indagati coinvolti. Si trattava inoltre di considerazioni del tutto congetturali, in quanto il pericolo di fuga era stato desunto dalla circostanza che i vertici dell'associazione avessero rapporti con narcotrafficanti in Spagna, senza alcun concreto riferimento alla effettiva consapevolezza del UC - mero partecipe - circa i contatti dei capi dell'associazione con i narcotrafficanti spagnoli. L'ordinanza impugnata, inoltre, riconosceva il ruolo marginale del UC, descrivendolo quale " incaricato dell'Amodei". Il giudice di merito, statuendo in via generalizzata che tutti gli indagati non avevano" vincoli lavorativi", non aveva minimamente considerato che il ricorrente svolgeva attività lavorativa in regime di arresti domiciliari, essendo stato a ciò autorizzato dal Tribunale di Sorveglianza. 2. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 2. E' certamente vero che, secondo il costante indirizzo di questa Corte di legittimità, «ai fini della convalida del fermo, il pericolo di fuga non può essere presunto sulla base del titolo di reato in ordine al quale si indaga, ma deve essere fondato su elementi specifici, ossia dotati di capacità di personalizzazione, desumibili da circostanze concrete» (Sez. 2, n. 26605 del 14/02/2019, Hossain, Rv. 276449-02; Sez. 1, n. 5244 del 10/01/2006, Salaj,Rv. 234066 - 01; Sez. 3, n. 4089 del 18/12/2003, Failla, Rv. 228486 - 01). Il pericolo in questione deve trarsi da elementi "specifici", ossia dotati di capacità di personalizzazione, indirizzata proprio nei confronti di quel singolo individuo che si sospetta stia per darsi alla fuga, e "concreti", sicché non può essere meramente ipotizzato né ritenuto sulla sola base del titolo di reato in ordine al quale si indaga, perché quest'ultimo elemento costituisce limite della esperibilità del fermo (in relazione alle pene edittali previste ed all'oggetto del reato), non elemento che di per sé configuri la 1 probabilità di fuga» (Sez. 2, n. 6924 del 04/12/1997 - dep. 1998, Beatobe, Ry.209594-01; Sez. 2, n. 15315 del 07/04/2010, PG in proc. Sambe, Rv. 246917 - 01). Ciò comunque non significa che l'indagato debba aver già attuato, o cominciato ad attuare, la fuga, perché ciò priverebbe di significato la misura precautelare, essendo invece sufficiente la ragionevole probabilità che il medesimo, ove non si intervenisse, farebbe perdere le sue tracce (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 1396 del 23/03/1994, Spangher, Rv. 197214-01, in cui testualmente si legge che «gli specifici elementi dai quali assumere il pericolo di fuga non devono essere tali da poter fornire la prova diretta del progetto di fuga;
infatti, essendo la fuga un avvenimento futuro ed incerto, la probabilità del suo verificarsi può essere desunta da elementi indiziari». Secondo gli approdi giurisprudenziali sopra riportati, il fermo di indiziato di delitto ai sensi dell'art. 384 cod. proc. pen., rappresenta quindi il portato di una valutazione "discrezionalmente vincolata", rimessa dapprima agli organi inquirenti e quindi al G.I.P., avente ad oggetto un giudizio prognostico circa la rilevante plausibilità, ancorata a specifici e concreti (ossia obiettivi, consistenti e non meramente congetturali) elementi di fatto, che l'indagato, se lasciato in libertà, possa sottrarsi alle proprie responsabilità, rendendo conseguentemente infruttuosa la pretesa di affermazione, nei suoi confronti, della giustizia. La natura discrezionalmente vincolata di tale valutazione comporta che il convincimento infine espresso dal G.I.P. nella decisione di convalida, o meno, del fermo sia insindacabile in cassazione a misura che il G.I.P. medesimo, esplicitati i superiori elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ne ricavi uno sviluppo argonnentativo logico e consequenziale, alla stregua di un'interpretazione del significato da attribuire alle emergenze procedimentali, ricostruite in un quadro armonico, secondo canoni di ragionevolezza (Sez. 2, n. 33531 del 16/06/2021, Ferrara, Rv. 281861 - 01; Sez.
2 - n. 2935 del 15/12/2021 Cc. (dep. 26/01/2022 ), PMT/Sylla, Rv. 282592 - 01). 3. Tanto premesso, non emergono violazioni dei suesposti principi. Nell'ordinanza impugnata si evidenzia che l'indagato era sottoposto a detenzione domiciliare per un titolo definitivo (circostanza rappresentata anche nel ricorso). In tale contesto, non è illogica l'argomentazione secondo cui le propalazioni del collaboratore CL IN RO, in corso di acquisizione da parte degli inquirenti, in grado di svelare importanti elementi del sodalizio - quali le importazioni di droga dalla Spagna e l'indicazione di uomini e mezzi utilizzati - rendeva' cprobabile il rischio che l'indagato potesse sottrarsi alle proprie responsabilità, considerato il timore delle conseguenze delle rivelazioni e la prospettiva di una lunga detenzione. Né è svincolata da concreti riferimenti alla persona del ricorrente la considerazione secondo cui l'associazione alla quale l'indagato ha aderito dispone di importanti appoggi all'estero, posto che il predetto ricorrente non mette in discussione i gravi indizi relativi al ruolo di partecipe. 4. Si impone conclusivamente il rigetto del ricorso, cui segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempirnenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod.proc. pen. Roma, 12 giugno 2025
infatti, essendo la fuga un avvenimento futuro ed incerto, la probabilità del suo verificarsi può essere desunta da elementi indiziari». Secondo gli approdi giurisprudenziali sopra riportati, il fermo di indiziato di delitto ai sensi dell'art. 384 cod. proc. pen., rappresenta quindi il portato di una valutazione "discrezionalmente vincolata", rimessa dapprima agli organi inquirenti e quindi al G.I.P., avente ad oggetto un giudizio prognostico circa la rilevante plausibilità, ancorata a specifici e concreti (ossia obiettivi, consistenti e non meramente congetturali) elementi di fatto, che l'indagato, se lasciato in libertà, possa sottrarsi alle proprie responsabilità, rendendo conseguentemente infruttuosa la pretesa di affermazione, nei suoi confronti, della giustizia. La natura discrezionalmente vincolata di tale valutazione comporta che il convincimento infine espresso dal G.I.P. nella decisione di convalida, o meno, del fermo sia insindacabile in cassazione a misura che il G.I.P. medesimo, esplicitati i superiori elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ne ricavi uno sviluppo argonnentativo logico e consequenziale, alla stregua di un'interpretazione del significato da attribuire alle emergenze procedimentali, ricostruite in un quadro armonico, secondo canoni di ragionevolezza (Sez. 2, n. 33531 del 16/06/2021, Ferrara, Rv. 281861 - 01; Sez.
2 - n. 2935 del 15/12/2021 Cc. (dep. 26/01/2022 ), PMT/Sylla, Rv. 282592 - 01). 3. Tanto premesso, non emergono violazioni dei suesposti principi. Nell'ordinanza impugnata si evidenzia che l'indagato era sottoposto a detenzione domiciliare per un titolo definitivo (circostanza rappresentata anche nel ricorso). In tale contesto, non è illogica l'argomentazione secondo cui le propalazioni del collaboratore CL IN RO, in corso di acquisizione da parte degli inquirenti, in grado di svelare importanti elementi del sodalizio - quali le importazioni di droga dalla Spagna e l'indicazione di uomini e mezzi utilizzati - rendeva' cprobabile il rischio che l'indagato potesse sottrarsi alle proprie responsabilità, considerato il timore delle conseguenze delle rivelazioni e la prospettiva di una lunga detenzione. Né è svincolata da concreti riferimenti alla persona del ricorrente la considerazione secondo cui l'associazione alla quale l'indagato ha aderito dispone di importanti appoggi all'estero, posto che il predetto ricorrente non mette in discussione i gravi indizi relativi al ruolo di partecipe. 4. Si impone conclusivamente il rigetto del ricorso, cui segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempirnenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod.proc. pen. Roma, 12 giugno 2025