Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00203/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00769/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 769 del 2025, proposto da
TT IC, rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Fiorenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Tribunale di Rimini e Ministero della Giustizia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- della comunicazione del Verbale della Riunione del 3 marzo 2025 del Comitato per la formazione e la vigilanza dell’elenco di cui all’art. 179 ter disp. att. c.p.c., con cui è stata deliberata la mancata ammissione del ricorrente all’elenco dei delegati alla vendita presso il Tribunale di Rimini e motivazioni allegate;
- del Verbale della riunione n. II 2024 del 27 settembre 2024 del Comitato per la formazione e la vigilanza dell’elenco di cui all’art. 179 ter disp. att. c.p.c.;
- del verbale della riunione 2 ottobre 2023 del Comitato per la formazione e la vigilanza dell’elenco di cui all’art. 179 ter disp. att. c.p.c. ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Tribunale di Rimini e del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa AR ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente esercita la professione legale da oltre venti anni e ha intrapreso il percorso formativo previsto dall’art. 179 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. per l’iscrizione nell’elenco tenuto presso ogni Tribunale dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534 bis e 591 bis del codice di procedura civile.
La suddetta iscrizione, infatti, è subordinata alla dimostrazione dell’avvenuta partecipazione a scuole o corsi di alta formazione organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio Nazionale Forense o dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Analoghi corsi possono essere organizzati anche da università pubbliche o private. A conclusione di ciascuno di essi è, inoltre, previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame.
Le linee guida per la strutturazione di tali corsi e la definizione dei programmi sono state elaborate dalla Scuola superiore della magistratura.
Il ricorrente ha partecipato a un corso organizzato dal Consiglio nazionale forense in collaborazione con la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia e nonostante il superamento della prova finale si è visto negare l’iscrizione dopo una richiesta di integrazione documentale che è stata ritenuta inevasa, relativa alla “attestazione sulle modalità di esercitazioni (laboratori) svolte e sulle modalità di svolgimento dell’esame finale sostenuto in conformità delle linee guida della SSM come specificate dagli art. 2 e 3 del regolamento per lo svolgimento della prova finale dei corsi di alta formazione ex art. 179 ter disp. att. c.p.c. adottato nell’aprile 2024 dal consiglio nazionale forense, dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Doc. 7) oltre alla copia del test finale e del documento di identità”.
La conclusione cui è addivenuto il Tribunale di Rimini sarebbe, però, secondo la tesi del ricorrente, illegittima, in quanto, nel negare la richiesta iscrizione, l’Amministrazione sarebbe incorsa nei seguenti vizi:
1. violazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 241 del 1990, avendo il Tribunale violato il divieto di non aggravamento del procedimento (chiedendo all’interessato specifiche e dettagli sul corso seguito che avrebbero potuto essere chiesti direttamente al Consiglio Nazionale Forense, che è un ente pubblico) e sarebbe addivenuta all’adozione di un provvedimento viziato per errore della motivazione e difetto di istruttoria;
2. violazione e falsa applicazione dell’art. 179 ter disp. att. c.p.c., degli art. 1 e 3 della legge n. 241 del 1990, dell’art. 97 Cost. e dell’art. 11 disposizione sulla legge in generale, con conseguente errore sui presupposti, errore di fatto e di diritto, errore della motivazione, incompetenza, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza, legittimo affidamento, principio di correttezza, diligenza e buona fede, ingiustizia manifesta. Il ricorrente, nel ribadire nuovamente come le informazioni richieste avrebbero dovuto esserlo direttamente al Consiglio Forense, ricorda come le stesse linee guida ammettano la formazione a distanza e soprattutto nulla dispongano in ordine alle modalità dell’esame finale;
3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 179 ter disp. att. c.p.c. - Art. 3 Cost. - art. 3 della legge 241/1990 – Eccesso di potere per disparità di trattamento con altri Tribunali.
In sintesi, considerato che, in data 23 dicembre 2024, l’Avv. IC riscontrava la richiesta del Tribunale di Rimini - allegando la risposta pervenuta dalla segreteria della Scuola Superiore dell’Avvocatura attestante il rispetto delle linee guida dettate dalla Scuola superiore della magistratura e specificando le modalità secondo cui sarebbero avvenuti i “laboratori a distanza” -, l’Amministrazione sarebbe incorsa in eccesso di potere nel ritenere necessari ulteriori chiarimenti che non erano in possesso del richiedente l’iscrizione e il diniego di iscrizione sarebbe privo di adeguata motivazione, in quanto sarebbe stata richiesta la dimostrazione di una modalità di svolgimento dell’esame non prevista né dalla norma, né dalle linee guida.
Secondo il ricorrente l’Amministrazione avrebbe dovuto interfacciarsi direttamente con chi ha organizzato il corso.
Dopo la rinuncia alla trattazione dell’incidente cautelare, a fronte di una pronta fissazione della trattazione della controversia nel merito, l’Amministrazione ha depositato una memoria nella quale ha confutato le tesi di parte ricorrente.
Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2026, la causa, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Nella controversia in esame, oggetto del contendere è la mancata iscrizione del ricorrente nell’elenco tenuto presso il Tribunale di Rimini dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534 bis e 591 bis del codice di procedura civile, in esito alla frequenza di un apposito corso di formazione.
Precisato che la richiesta iscrizione è stata negata in ragione della mancata attestazione delle modalità di svolgimento dell’esame finale, ma anche della mancata esplicitazione delle modalità di svolgimento delle esercitazioni laboratoriali che avrebbero dovuto avere luogo durante il corso, deve escludersi la configurabilità dell’illegittimo aggravamento del procedimento dedotta con la prima censura. È lo stesso art. 179 ter delle disp. att. c.p.c. a prevedere che “ Alla domanda sono allegati i titoli e i documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ”. Risultando la domanda del ricorrente carente necessitante di integrazione sotto tale profilo, il Comitato ha, quindi, in un’ottica di piena collaborazione, richiesto allo stesso candidato all’iscrizione la produzione delle attestazioni atte a superare la ravvisata carenza.
Peraltro, appare necessario precisare che non è stata messa in discussione l’adeguatezza del corso seguito dal ricorrente (attività che sarebbe sottratta al Comitato), ma è stato chiesto di fornire gli elementi utili a verificare che esso sia stato condotto e concluso non solo in conformità alle Linee guida predisposte dalla Scuola superiore della magistratura, ma anche assicurando la massima garanzia di serietà. Ciò che è stato ritenuto legittimo nella, condivisibile, secondo il Collegio, sentenza del TAR Lazio, n. 6556/2025, la quale ha ritenuto legittimo l’operare del Comitato istituito presso il Tribunale di Roma che, con riferimento agli attestati rilasciati dagli enti formatori che non riportavano specificamente le modalità di svolgimento del corso, la forma di partecipazione dei discenti e le stesse modalità di svolgimento del test finale, ha condotto specifici approfondimenti.
Fatta tale puntualizzazione, in primo luogo non può escludersi la competenza del Comitato in ordine alla valutazione della serietà delle modalità con cui si è svolto il corso seguito dal ricorrente. Come affermato dal TAR Lazio, nella sentenza n. 6556/2025, le cui conclusioni il Collegio ritiene di fare proprie anche su questo punto, “il potere di valutazione dell’amministrazione, ai fini dell'inserimento dei professionisti nell'elenco de quo, comporta anche spendita di potere tecnico-discrezionale”: potere che si spinge sino a subordinare l’iscrizione nell’elenco in questione all’accertamento di un’adeguata competenza in materia.
Ciò fa sì che debba ritenersi ammissibile la verifica dell’adeguatezza delle modalità di svolgimento del corso di formazione, rientrando ciò nell’ambito del suddetto potere discrezionale.
Potere che legittimamente ha condotto a ritenere necessario, specie nel caso di formazione a distanza, che almeno il momento laboratoriale si sia svolto in presenza (a tale proposito le linee guida, pur precisando che esse non sono direttamente riferibili ai contenuti, hanno dato conto del fatto che le indicazioni relative all’organizzazione di momenti laboratoriali in presenza possono «permettere una formazione effettiva, fondamentale per preparare professionisti che il legislatore vuole assurgano sempre più ad un “alter ego” del giudice dell’esecuzione»), ma, soprattutto che l’esame finale sia avvenuto o in presenza, previo accertamento dell’identità del partecipante, ovvero certificando adeguatamente le modalità seguito per l’effettuazione dell’esame da remoto: rassicurazioni, queste, che non sono state fornite neanche nel corso del giudizio.
Proprio il fatto che le linee guida dettate dalla Scuola Superiore della Magistratura non contengano alcuna specificazione in ordine alle modalità di espletamento della verifica di fine corso porta all’espansione del potere di verifica del Comitato che legittimamente, dunque, ha preteso di sapere come l’esame si sia svolto: informazione che parte ricorrente non ha fornito nemmeno con autocertificazione, né ha mai chiesto di fornire all’ente erogatore del corso.
Non può ravvisarsi nemmeno l’illegittimità che parte ricorrente collega a un’asserita applicazione al caso di specie del regolamento adottato dal Consiglio Nazionale Forense nel 2024 e avente ad oggetto proprio le modalità di svolgimento della prova finale dei corsi di alta formazione ex art. 178 ter disp. att. c.p.c. (stabilendo precise regole che garantiscono il corretto svolgimento della prova con modalità on line sincrona).
Esso è, in effetti, sopravvenuto rispetto all’espletamento del corso e all’esame finale sostenuto dal ricorrente (l’attestazione rilasciata, infatti, dà conto che corso e verifica finale sono intervenuti prima della fine di giugno 2023), ma la decisione avversata non si fonda su di una sua diretta applicazione, bensì sulla valorizzazione degli stessi principi che hanno poi condotto alle regole formalizzate con il regolamento in questione e che sono state assunte, in mancanza di disposizioni di legge specifiche, come utili indicazioni circa le modalità attraverso cui svolgere l’attività di valutazione discrezionale demandata ai Comitati.
Infine, non può essere utile a supportare l’istanza caducatoria di parte ricorrente nemmeno il fatto che l’avv. IC abbia esercitato il diritto di accesso nei confronti della Scuola Superiore dell’Avvocatura per avere ulteriori informazioni da veicolare al Comitato.
A tale proposito si deve rilevare come l’istanza abbia avuto ad oggetto le modalità organizzative dei corsi e altre informazioni diverse da quelle di interesse per il Comitato (ovvero la dimostrazione dell’effettuazione dei laboratori in presenza e le modalità secondo cui si è svolto l’esame finale, con prova, innanzitutto, dell’identificazione del ricorrente) ed abbia portato ad acquisire solamente i verbali in cui la Scuola superiore dell’Avvocatura e il Consiglio nazionale forense, congiuntamente con l’Università di Foggia, esplicitano alcune considerazioni sull’insindacabilità delle modalità di svolgimento del corso di abilitazione da parte del Comitato presso il singolo Tribunale preposto a formare l’elenco dei potenziali delegati alla vendita ai sensi degli articoli 534 bis e 591 bis del codice di procedura civile, ma nulla dicono in ordine alle modalità seguite in concreto per lo svolgimento del corso e per la somministrazione della prova finale.
Deve, dunque, escludersi che il ricorrente si sia effettivamente attivato per dimostrare l’adeguatezza dell’attività di formazione seguita.
Non è stata, infine, dimostrata in concreto alcuna disparità di trattamento nell’applicazione di un potere che è, in effetti, per come già più sopra visto, discrezionale.
Così respinto il ricorso, le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL ER, Presidente
AR ER, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR ER | OL ER |
IL SEGRETARIO