Ordinanza 17 maggio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 17/05/2018, n. 21779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21779 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2018 |
Testo completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OV TO nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 19/05/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;
FATTO E DIRITTO AS EV ricorre per cassazione avverso la pronuncia indicata in epigrafe, emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Firenze;
la declaratoria di penale responsabilità dell'imputato riguarda un addebito ex artt. 489, 477 e 482 cod. pen. Il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi della motivazione della sentenza impugnata, rappresentando che nel caso di specie il falso materiale accertato (relativo alla targa di un'autovettura) ebbe caratteristiche di tale evidenza da concretizzare una ipotesi di grossolanità: tutte le alterazioni erano state infatti realizzate mediante l'utilizzo di un pennarello nero, con segni facilmente asportabili, mentre l'apparente targa anteriore del mezzo recava addirittura dati alfanumerici diversi da quella posteriore. L'imputato rileva altresì l'intervenuta prescrizione del reato de quo. Il ricorso deve ritenersi inammissibile, essendo fondato su motivi che afferiscono al merito della vicenda, non ulteriormente sindacabili in questa sede: sia in primo che in secondo grado, del resto, risulta emerso chiaramente come le alterazioni anzidette potessero percepirsi, al più, a veicolo fermo, non certo durante la marcia (sì da rendere l'auto facilmente impiegabile per gli spostamenti necessari alla commissione di attività Criminose). La prescrizione, anche in ragione della contestata e ritenuta recidiva qualificata, non risulta essersi maturata in data anteriore alla celebrazione del processo di appello. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 24/01/2018. sigliere estensore