Sentenza 13 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/02/2003, n. 2134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2134 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2003 |
Testo completo
MATERIA EQU I PAPZIONE02 34 /03 ESENTE DA BOLLI EDIRITTI SOGGETTA A E STRATIONE N. 12560/02 REPUBBLICA ITALIANA Ud. 10/1/03 Cron. 493p IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep. 627 SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai signori: OLLA presidente dott. Giovanni робо doc. Vinclufo Consigliere consigliere ADAMO dott. Mario GRAZIADEI consigliere dott. Giulio MARZIALE cons. relatore dott. EP TIRELLI consigliere dott. Francesco ha pronunciato la seguente: Processo civile/Durata non ragionevole Equa riparazione/ Danni non SENTENZA patrimoniali sul ricorso proposto da: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
ricorrente - contro 1.:. VI RI, elettivamente domiciliato in Roma, Via Celimontana n. 38, presso l'avv. Benito Panariti, che con l'avv. Vitto EP Marziale 35 2003 Claut del Foro di Pordenone lo rappresenta e difende, in virtù di procura a margine del controricorso;
-· controricorrente - avverso il decreto n. 506/02, emesso dalla Corte d'appello di Bologna il 22 gennaio 2002; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 gennaio 2003 dal relatore cons. dott. EP Marziale;
Uditi, per l'Amministrazione, l'avvocato dello Stato Palatiello;
Udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott. Antonio Martone, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto che il signor VI RI proponeva innanzi alla Corte d'appello di Bologna, in riassunzione di quello a suo tempo presentato alla Corte europea dei diritti dell'uomo, ricorso nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiedendone la condanna al pagamento dell'equa riparazione prevista dall'art. 2 della citata legge 89/01 dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti a causa dell'eccessiva durata del processo da lui instaurato presso la Corte dei Conti al fine di ottenere il riconoscimento del diritto a pensione privilegiata per causa di servizio;
EP Marziale 2 che il ricorrente deduceva: che il giudizio, promosso con atto depositato il 9 luglio 1988, si era concluso solo l'11 luglio 2000; che il danno patrimoniale, quantificato in L. 10.000.000, doveva essere commisurato agli interessi maturati sulla somma che a lui sarebbe spettata a titolo di pensione;
che il danno non patrimoniale era da ritenersi insito nella violazione denunziata e poteva essere liquidato in via equitativa, nella somma di L. 30.000.000, tenuto conto dello stato di angoscia e di frustrazione provocato da una durata del giudizio così abnorme;
che la Corte territoriale riconosceva che la durata del processo aveva superato di circa sette anni quella da reputarsi, in quel caso, "ragionevole" e accoglieva la domanda, solo in relazione ai danni non patrimoniali, ponendo in evidenza: che l'esistenza dei danni patrimoniali non era stata in alcun modo dimostrata dal ricorrente e che, in ogni caso, il riconoscimento della pensione era stato negato dalla Corte dei Conti e doveva quindi escludersi che potesse essere liquidata, a tale titolo, una somma pari agli interessi che i ratei di pensione avrebbero potuto produrre;
EP Marziale 3 che, per contro, era ragionevole supporre che l'indebito protrarsi del giudizio e la conseguente incertezza sull'esistenza del diritto azionato e dei benefici economici che dal suo riconoscimento sarebbero derivati avessero provocato al ricorrente uno stato di ansia e di disagio, idoneo a giustificare la liquidazione, in via equitativa, della somma di L.
2.000.000 a titolo di equa riparazione;
che la Presidenza del Consiglio dei Ministri chiede la cassazione di tale decreto con un motivo di ricorso;
che il RI resiste. Considerato in diritto che, con un unico complesso motivo di ricorso, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e segg.. legge 24 marzo 2001, n. 89, nonché vizio di motivazione censura la sentenza impugnata per non aver considerato il giudizio pensionistico si era concluso con il rigetto della domanda e che il mancato riconoscimento del diritto fatto valere in quella sede dal RI escludeva, in radice, i presupposti per l'accoglimento della domanda di equa riparazione, anche con riferimento ai danni non patrimoniali;
che la censura, in tali termini prospettata, è infondata, in EP 4 quanto il diritto alla "ragionevole" durata del processo, tutelato dall'art. 2, legge 89/01, si sostanzia nella pretesa ad un corretto funzionamento, sotto il profilo temporale, dell'attività giurisdizionale, autonomo rispetto a quello che il processo è diretto a soddisfare;
che, conseguentemente, l'accertamento della violazione prefigurata dal citato art. 2, prescinde dalla circostanza che il diritto fatto valere in giudizio dalla parte sia stato, o meno, riconosciuto esistente;
che l'esistenza di uno stato di ansia e di disagio sufficiente a giustificare il diritto ad un'equa riparazione per danno "non" patrimoniale è stata ravvisata dal giudice del merito con un apprezzamento la cui esattezza non può essere riconsiderata in questa sede di legittimità; che le censure mosse dalla ricorrente alla motivazione del decreto impugnato, mancando della benché minima indicazione di specifiche carenze, lacune o illogicità delle argomentazioni poste a fondamento della decisione adottata, vanno dichiarate inammissibili (Cass. 6 ottobre 1999, n. 11121; 30 marzo 2000, n. 3904; 8 settembre 2000, n. 11854); che il ricorso deve essere quindi respinto in ogni sua parte;
EP Marziale 5 ESENTE DA BOLLI E DIRITTI SOGGETTA A REGISTRAZIONE MATERIA EQUA RIPARAZIONE che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di questa ulteriore fase, liquidandole in complessivi "euro" 500,00 (cinquecento/00), di cui 450,00 (quattrocentocinquanta/00) per onorari. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2003. Il Presidente L'estenso inselst CORTE SUPR A DI CASSAZIONE Civile Prima Dancelleria Depositare IL CANCELLIE IE 13 FEB. 2003. Lyis a Piss you IL CANCELLIERE EP Marziale 6