Cass. pen., sez. III, sentenza 29/11/2007, n. 2246
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Sentenza 29 novembre 2007

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In tema di tutela penale delle acque, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la disciplina applicabile allo smaltimento dei rifiuti allo stato liquido derivanti da attività ospedaliera continua ad essere quella relativa agli scarichi e non quella in materia di smaltimento di rifiuti liquidi, non rivestendo carattere innovativo l'art. 185 che per i "rifiuti liquidi costituiti da acque reflue" prevede l'applicazione della disciplina sui rifiuti, in quanto l'art. 227 del D.Lgs. n. 152 del 2006 dichiara applicabile ai rifiuti ospedalieri la disciplina in materia di scarichi, richiamando l'art. 6 del d.P.R. 15 luglio 2004, n. 254 che rinvia all'abrogato D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 sulle acque.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 29/11/2007, n. 2246
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2246
    Data del deposito : 29 novembre 2007

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