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10 aprile 2014
10 aprile 2014
Art. 7. Programma nazionale 1. Entro il 31 dicembre 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro della salute, la Conferenza unificata e l'autorita' di regolamentazione competente, e' definito il programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi («Programma nazionale»), comprendente tutti i tipi di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi soggetti alla giurisdizione nazionale e tutte le fasi della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, dalla generazione allo smaltimento. I contenuti del Programma nazionale sono stabiliti nell'articolo 8 del presente decreto.
2. Il Programma nazionale e' sottoposto alla valutazione per l'eventuale aggiornamento dello stesso da parte del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'autorita' di regolamentazione competente, ogni 3 anni, tenendo conto dei progressi scientifici e tecnici, nonche' delle raccomandazioni, buone prassi e insegnamenti tratti dalle verifiche inter pares internazionali. A seguito di tale valutazione, ove ne ricorrano le condizioni, il Programma nazionale e' aggiornato con nuovo decreto secondo la procedura di cui al comma 1.
3. Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'autorita' di regolamentazione competente, trasmettono alla Commissione europea il Programma nazionale entro 30 giorni dalla sua approvazione e comunque entro il termine del 23 agosto 2015 e informano la Commissione stessa di ogni successiva modifica.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico assicurano le necessarie occasioni di effettiva partecipazione da parte del pubblico ai processi decisionali concernenti la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi mediante la pubblicazione sui propri siti web istituzionali dello schema del Programma nazionale. Assicurano, inoltre, che il pubblico possa esprimere le proprie osservazioni al riguardo e che delle stesse si tenga debitamente conto nella redazione del testo finale del Programma nazionale.
2. Il Programma nazionale e' sottoposto alla valutazione per l'eventuale aggiornamento dello stesso da parte del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'autorita' di regolamentazione competente, ogni 3 anni, tenendo conto dei progressi scientifici e tecnici, nonche' delle raccomandazioni, buone prassi e insegnamenti tratti dalle verifiche inter pares internazionali. A seguito di tale valutazione, ove ne ricorrano le condizioni, il Programma nazionale e' aggiornato con nuovo decreto secondo la procedura di cui al comma 1.
3. Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'autorita' di regolamentazione competente, trasmettono alla Commissione europea il Programma nazionale entro 30 giorni dalla sua approvazione e comunque entro il termine del 23 agosto 2015 e informano la Commissione stessa di ogni successiva modifica.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico assicurano le necessarie occasioni di effettiva partecipazione da parte del pubblico ai processi decisionali concernenti la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi mediante la pubblicazione sui propri siti web istituzionali dello schema del Programma nazionale. Assicurano, inoltre, che il pubblico possa esprimere le proprie osservazioni al riguardo e che delle stesse si tenga debitamente conto nella redazione del testo finale del Programma nazionale.
Giurisprudenza • 2
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