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Sentenza 12 maggio 2026
Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/05/2026, n. 17082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17082 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: VE RT, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza emessa in data 18/10/2024 dalla Corte di appello di Bari;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere BR D’AR; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Bari, con decreto emesso in data 19 gennaio 2021, ha citato a giudizio RT VE per i delitti di cui agli artt. 81, 337 cod. pen. e di cui all’art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011. Secondo l’ipotesi di accusa, l’imputato, ancorché sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, in Bitonto, in data 5 settembre 2017, alle ore 14.35, mentre era alla guida del proprio motociclo, avrebbe usato violenza contro alcuni agenti che gli avevano intimato di arrestare il mezzo, dandosi a precipitosa fuga, e in questo modo avrebbe posto in essere manovre pericolose, Penale Sent. Sez. 6 Num. 17082 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 29/04/2026 2 sia per l’incolumità degli agenti, che per gli utenti della strada;
l’imputato, inoltre, alle ore 17.55 del medesimo giorno, avrebbe tentato di investire due agenti che gli avevano intimato di arrestare la marcia della propria autovettura, segnalando tempestivamente la presenza di un posto di blocco. 2. Il Tribunale di Bari, con sentenza emessa in data 27 maggio 2022, ha dichiarato l’imputato responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale contestati e lo ha condannato alla pena di un anno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;
il Tribunale ha, invece, assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011 perché il fatto non sussiste. 3. Con la pronuncia impugnata, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza impugnata, condannando l’imputato appellante al pagamento delle spese del grado di giudizio. 4. L’avvocato Giovanni Capaldi, difensore dell’imputato, ha proposto ricorso avverso questa sentenza e ne ha chiesto l’annullamento. Con unico motivo di ricorso, il difensore ha eccepito la mancanza della motivazione sulle censure formulate nell’atto di appello in relazione agli episodi di resistenza a pubblico ufficiale asseritamente commessi in data 5 settembre 2017 alle ore 17:15 e alle ore 18:15. I giudici di appello, infatti, avrebbero omesso di motivare su queste condotte, ancorché il Tribunale di Bari avesse argomentato in ordine alle stesse, ritenendole idonee a integrare il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, e le avesse considerate ai fini del computo della pena da irrogare in applicazione della disciplina della continuazione. 5. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 13 aprile 2026, il Procuratore generale, Cristina Marzagalli, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto il motivo proposto è infondato. 2. Proponendo un unico motivo di ricorso, il difensore ha eccepito la mancanza della motivazione sulle censure formulate nell’atto di appello in relazione agli episodi di resistenza a pubblico ufficiale asseritamente commessi in data 5 settembre 2017 alle ore 17:15 e alle ore 18:15. 3 3. Il motivo è infondato. 3.1. L’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, delineata nel capo di imputazione, riguarda esclusivamente le condotte poste in essere dall’imputato alle 14:35 e alle 17:55 del 5 settembre 2017, quando lo stesso si è dato alla fuga, dopo l’alt intimato dagli operati, con una condotta di guida pericolosa per gli agenti e per gli utenti della strada. Il Tribunale di Bari, tuttavia, nella sentenza di primo grado, ha riportato anche due ulteriori episodi di fuga posti in essere dall’imputato nel medesimo giorno, alle ore 17.15 e alle ore 18.15, anche se non contestati nell’imputazione. La sentenza di primo grado ha, tuttavia, trattato degli ulteriori due episodi di fuga del ricorrente, come rilevato dal Procuratore generale, «a soli fini descrittivi dell’azione»; in questi episodi, infatti, il reato di resistenza a pubblico ufficiale non è ravvisabile, in quanto il tentativo dell’imputato di eludere il controllo delle forze di polizia non ha posto a rischio né l’incolumità degli agenti di polizia, né quella degli utenti della strada. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di colui che, per sottrarsi alle forze di polizia, non si limiti alla fuga alla guida di un’autovettura, ma proceda ad una serie di manovre finalizzate ad impedire l’inseguimento, così ostacolando concretamente l’esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità (ex plurimis: Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Besana, Rv. 277765 – 01; Sez. 6, n. 4391 del 06/11/2013, dep. 2014, Valiante, Rv. 258242; Sez. F, n. 40 del 10/09/2013, dep. 2014, E., Rv. 257915; Sez. 2, n. 46618 del 20/11/2009, Lorusso, Rv. 245420). Dalla lettura della sentenza di primo grado, peraltro, non emerge alcun elemento dal quale si possa inferire che il Tribunale, nel determinare la pena in applicazione della disciplina della continuazione, abbia tenuto conto anche delle condotte poste in essere dall’imputato alle ore 17.15 e alle ore 18.15, estranee all’imputazione. 3.2. Nell’atto di appello il difensore dell’imputato ha dedotto l’insussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale anche con riferimento agli episodi di resistenza a pubblico ufficiale commessi alle ore 17.15 e alle ore 18.15. La Corte di appello, tuttavia, pur riportando questi episodi nella esposizione in fatto, legittimamente non ha motivato sugli stessi. La Corte di appello ha, infatti, correttamente indicato di averli ritenuti estranei all’imputazione, evidenziando in neretto gli orari delle condotte di resistenza a pubblico ufficiale che figurano nell’imputazione (14:35 e alle 17:55), 4 e, dunque, ha distinto le condotte illecite contestate da quelle delle 17:15 e delle 18:15, pure citate, ma estranee al thema decidendum. L’omissione della motivazione censurata dal ricorrente è insussistente, in quanto ha ad oggetto condotte estranee al capo di imputazione e, dunque, al perimetro della contestazione dell’illecito penale. Secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, il giudice dell’impugnazione non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili per genericità o per manifesta infondatezza (ex plurimis: Sez. 6, n. 20522 del 08/03/2022, Palumbo, Rv. 283268 – 01; Sez. 3, n. 53710 del 23/02/2016, C., Rv. 268705; Sez. 5, n. 18732 del 31/01/2012, Riccitelli, Rv. 252522). 4. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere rigettato. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 29/04/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente BR D’AR GI Di AN
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere BR D’AR; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Bari, con decreto emesso in data 19 gennaio 2021, ha citato a giudizio RT VE per i delitti di cui agli artt. 81, 337 cod. pen. e di cui all’art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011. Secondo l’ipotesi di accusa, l’imputato, ancorché sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, in Bitonto, in data 5 settembre 2017, alle ore 14.35, mentre era alla guida del proprio motociclo, avrebbe usato violenza contro alcuni agenti che gli avevano intimato di arrestare il mezzo, dandosi a precipitosa fuga, e in questo modo avrebbe posto in essere manovre pericolose, Penale Sent. Sez. 6 Num. 17082 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 29/04/2026 2 sia per l’incolumità degli agenti, che per gli utenti della strada;
l’imputato, inoltre, alle ore 17.55 del medesimo giorno, avrebbe tentato di investire due agenti che gli avevano intimato di arrestare la marcia della propria autovettura, segnalando tempestivamente la presenza di un posto di blocco. 2. Il Tribunale di Bari, con sentenza emessa in data 27 maggio 2022, ha dichiarato l’imputato responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale contestati e lo ha condannato alla pena di un anno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;
il Tribunale ha, invece, assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011 perché il fatto non sussiste. 3. Con la pronuncia impugnata, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza impugnata, condannando l’imputato appellante al pagamento delle spese del grado di giudizio. 4. L’avvocato Giovanni Capaldi, difensore dell’imputato, ha proposto ricorso avverso questa sentenza e ne ha chiesto l’annullamento. Con unico motivo di ricorso, il difensore ha eccepito la mancanza della motivazione sulle censure formulate nell’atto di appello in relazione agli episodi di resistenza a pubblico ufficiale asseritamente commessi in data 5 settembre 2017 alle ore 17:15 e alle ore 18:15. I giudici di appello, infatti, avrebbero omesso di motivare su queste condotte, ancorché il Tribunale di Bari avesse argomentato in ordine alle stesse, ritenendole idonee a integrare il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, e le avesse considerate ai fini del computo della pena da irrogare in applicazione della disciplina della continuazione. 5. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 13 aprile 2026, il Procuratore generale, Cristina Marzagalli, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto il motivo proposto è infondato. 2. Proponendo un unico motivo di ricorso, il difensore ha eccepito la mancanza della motivazione sulle censure formulate nell’atto di appello in relazione agli episodi di resistenza a pubblico ufficiale asseritamente commessi in data 5 settembre 2017 alle ore 17:15 e alle ore 18:15. 3 3. Il motivo è infondato. 3.1. L’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, delineata nel capo di imputazione, riguarda esclusivamente le condotte poste in essere dall’imputato alle 14:35 e alle 17:55 del 5 settembre 2017, quando lo stesso si è dato alla fuga, dopo l’alt intimato dagli operati, con una condotta di guida pericolosa per gli agenti e per gli utenti della strada. Il Tribunale di Bari, tuttavia, nella sentenza di primo grado, ha riportato anche due ulteriori episodi di fuga posti in essere dall’imputato nel medesimo giorno, alle ore 17.15 e alle ore 18.15, anche se non contestati nell’imputazione. La sentenza di primo grado ha, tuttavia, trattato degli ulteriori due episodi di fuga del ricorrente, come rilevato dal Procuratore generale, «a soli fini descrittivi dell’azione»; in questi episodi, infatti, il reato di resistenza a pubblico ufficiale non è ravvisabile, in quanto il tentativo dell’imputato di eludere il controllo delle forze di polizia non ha posto a rischio né l’incolumità degli agenti di polizia, né quella degli utenti della strada. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di colui che, per sottrarsi alle forze di polizia, non si limiti alla fuga alla guida di un’autovettura, ma proceda ad una serie di manovre finalizzate ad impedire l’inseguimento, così ostacolando concretamente l’esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità (ex plurimis: Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Besana, Rv. 277765 – 01; Sez. 6, n. 4391 del 06/11/2013, dep. 2014, Valiante, Rv. 258242; Sez. F, n. 40 del 10/09/2013, dep. 2014, E., Rv. 257915; Sez. 2, n. 46618 del 20/11/2009, Lorusso, Rv. 245420). Dalla lettura della sentenza di primo grado, peraltro, non emerge alcun elemento dal quale si possa inferire che il Tribunale, nel determinare la pena in applicazione della disciplina della continuazione, abbia tenuto conto anche delle condotte poste in essere dall’imputato alle ore 17.15 e alle ore 18.15, estranee all’imputazione. 3.2. Nell’atto di appello il difensore dell’imputato ha dedotto l’insussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale anche con riferimento agli episodi di resistenza a pubblico ufficiale commessi alle ore 17.15 e alle ore 18.15. La Corte di appello, tuttavia, pur riportando questi episodi nella esposizione in fatto, legittimamente non ha motivato sugli stessi. La Corte di appello ha, infatti, correttamente indicato di averli ritenuti estranei all’imputazione, evidenziando in neretto gli orari delle condotte di resistenza a pubblico ufficiale che figurano nell’imputazione (14:35 e alle 17:55), 4 e, dunque, ha distinto le condotte illecite contestate da quelle delle 17:15 e delle 18:15, pure citate, ma estranee al thema decidendum. L’omissione della motivazione censurata dal ricorrente è insussistente, in quanto ha ad oggetto condotte estranee al capo di imputazione e, dunque, al perimetro della contestazione dell’illecito penale. Secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, il giudice dell’impugnazione non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili per genericità o per manifesta infondatezza (ex plurimis: Sez. 6, n. 20522 del 08/03/2022, Palumbo, Rv. 283268 – 01; Sez. 3, n. 53710 del 23/02/2016, C., Rv. 268705; Sez. 5, n. 18732 del 31/01/2012, Riccitelli, Rv. 252522). 4. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere rigettato. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 29/04/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente BR D’AR GI Di AN