Sentenza 13 maggio 2009
Massime • 1
Nella valutazione circa la concedibilità della sospensione condizionale della pena non ha rilievo ostativo il fatto che l'imputato abbia trascorso in stato di custodia cautelare un periodo quantomeno pari alla durata della pena detentiva irrogata, posto che questi ha comunque interesse ad ottenere il beneficio, sia ai fini della sua incidenza immediata sulla pena pecuniaria, sia ai fini della successiva estinzione del reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/05/2009, n. 31259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31259 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 13/05/2009
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 964
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 3691/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN HA, nato a [...] il [...];
contro la sentenza del 22 giugno 2006 emessa dalla Corte d'appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione fatta dal consigliere Dott. FIDELBO Giorgio;
udito il Sostituto Procuratore generale, Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avvocato PECORARO Rocco, in sostituzione dell'avvocato RIZ Roland, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 7 marzo 2005 il Tribunale di Bolzano condannava HA AN alla pena di due anni di reclusione per il reato di calunnia, mentre lo assolveva per gli altri reati contestati, collegati ad attività dirette a favorire l'ingresso illegale in Italia.
La Corte d'appello, con la decisione in epigrafe, ha sostanzialmente confermato la prima sentenza, tuttavia ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, riducendo la pena inflitta, che ha sospeso condizionalmente.
All'imputato era stato contestato di avere incolpato, con denuncia presentata ai Carabinieri di Verona, MA TH SS di essere membro di un gruppo asiatico malavitoso e di aver preteso da lui una somma di denaro (L. 50.000.000) in cambio di una video - cassetta in cui sarebbe stato ritratto in atti a sfondo sessuale con una prostituta, minacciando, in caso di mancato pagamento, di consegnare la cassetta alla fidanzata.
L'imputato, unitamente al suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione e, con il primo motivo, deduce l'inosservanza dell'art.163 c.p., art. 284 c.p.p., comma 5 e art. 285 c.p.p., censurando l'avvenuta applicazione della sospensione condizionale della pena nei suoi confronti, avendo già espiato la pena stessa in regime di custodia cautelare.
Con un altro motivo deduce l'illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di calunnia. Sostiene che la denuncia a carico di MA AH SS è apparsa sin dal primo momento falsa e inventata, sprovvista di riscontri oggettivi e, quindi, inidonea a concretizzare la calunnia. Secondo il ricorrente la palese falsità delle dichiarazioni sarebbe dimostrata:
dalla deposizione de brigadiere Raffaele Amitrano che, sentito in udienza, ebbe a riferire che aveva avuto l'impressione che non si trattasse di una estorsione e che la versione fornita dal AN non era credibile;
dalla circostanza che i Carabinieri operarono immediatamente l'arresto dell'imputato, mentre l'accusato venne sentito come persona informata sui fatti;
dal fatto che nessuna indagine è mai stata intrapresa nei confronti di SS. MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto al primo motivo, si rileva che non può essere oggetto di valutazione in questa sede la doglianza relativa alla concessione del beneficio di cui all'art. 163 c.p. nonostante la pena sia stata scontata in sede cautelare, in quanto si tratta di una scelta discrezionale del giudice di merito, il quale non è limitato nella possibilità di disporre la sospensione della pena dalla circostanza che l'imputato l'abbia di fatto scontata. L'imputato ha comunque interesse ad ottenere il beneficio della sospensione condizionale della pena sia ai fini dell'incidenza immediata di tale beneficio sulla pena pecuniaria ancora da pagare, sia ai fini dell'estinzione del reato stesso (art. 167 c.p.), in caso di non commissione, di un delitto nei termini stabiliti, sia, in caso contrario, ai fini dell'incidenza su altra eventuale pena (Sez. 5^, 20 novembre 1991, n. 1806, Aviano;
Sez. 1^, 4 luglio 1984, n. 9967, Aiosa). Non può dirsi, quindi, che il giudice d'appello abbia violato le disposizioni invocate dal ricorrente, dovendo, al contrario, riconoscersi che ha utilizzato in modo corretto la sua discrezionalità nella determinazione della pena e dei suoi effetti. È da respingere anche il motivo subordinato, con cui si deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata per l'insussistenza del reato di calunnia per l'inidoneità della condotta posta in essere. L'impossibilita di configurare il reato di calunnia per l'inidoneità dell'azione a ledere gli interessi protetti può aversi solo quando la falsa incolpazione si presenti con caratteri di immediata incredibilità per le circostanze in cui è effettuata, per i modi in cui è espressa e per l'assoluta inverosimiglianza del suo contenuto. Al di fuori di tali limiti non vi è spazio per l'applicazione dell'art. 49 c.p. e nel caso in esame deve escludersi che ricorrano le condizioni perché possa invocarsi tale disposizione. La sentenza impugnata ha evidenziato la "fermezza" con cui l'imputato ha rilasciato le accuse a carico di MA TH SS, nonché le modalità e i contenuti del racconto, che non lasciavano alcun dubbio sulla colpevolezza dell'accusato. D'altra parte, a valorizzare la verosimiglianza delle dichiarazioni accusatorie vi è il fatto oggettivo che, a seguito di queste, sono state esperite una serie di indagini ed è stata eseguita anche una perquisizione domiciliare. Tutti elementi presi in considerazione dai giudici di merito e che portano ad escludere ogni ipotesi di ritenere inidonea l'azione calunniatoria posta in essere dall'imputato. L'infondatezza dei motivi proposti determina il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2009