CASS
Sentenza 26 aprile 2023
Sentenza 26 aprile 2023
Massime • 1
In tema di indagini difensive, sono inutilizzabili le dichiarazioni scritte ricevute dal difensore, alle quali non sia allegata la relazione di autenticazione scritta di cui all'art. 391-ter cod. proc. pen., posto che le modalità di documentazione ivi previste, prescritte dal disposto di cui al comma 2 dell'art. 391-bis cod. proc. pen., assicurano l'adempimento degli oneri informativi imposti dal successivo comma 3, richiesto, a pena di inutilizzabilità, dal comma 6 della medesima disposizione.
Commentario • 1
- 1. Art. 191 c.p.p. - Prove illegittimamente acquisitehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/04/2023, n. 17225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17225 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2023 |
Testo completo
sul ricorso proposto da D.A. , nato a [...] il omissis SENTENZA prectex. - • . 1-1-e- ors-,(et-tf-:', - 3 aRfi a not-rot:. d329., ,It• ...t 'A v•-..',•.› o 2, - • avverso l'ordinanza del 13/12/2022 del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito, per il ricorrente, l'avvocato NC OC, cha ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 13 dicembre 2022, e depositata il 14 dicembre 2022, il Tribunale di Messina, pronunciando in materia di misure cautelari personali, ha respinto l'istanza di riesame avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina ha applicato ad I D.A. la custodia in carcere. IL FUNZIONt-, Luan Penale Sent. Sez. 3 Num. 17225 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 14/03/2023 La misura cautelare nei confronti di I D.A. 1 è stata disposta in ordine al reato di violenza sessuale commesso ai danni della figlia all'epoca dei fatti minore di anni diciotto, in due occasioni, e precisamente nel luglio 2021 ed il 22 novembre 2022, in entrambi i casi costringendo la stessa a subire pratiche di sesso orale. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale indicata in epigrafe 1 D.A. I, con un atto sottoscritto dall'avvocato NC OC, articolando due motivi, sviluppati congiuntamente, con i quali Si denuncia la violazione dell'art. 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen., nonché la violazione degli artt. 273 e seguenti cod. proc. pen., avendo riguardo al difetto di motivazione della decisione del riesame, anche in relazione agli artt. 391-bis e seguenti cod. proc. pen., sia in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, sia in ordine alle esigenze cautelari. Si premette che l'ordinanza si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, perché: -) le dichiarazioni del fidanzata di questa attengono esclusivamente all'ascolto ai una telefonata, durante la quale l'indagato chiede scusa senza precisare altro, e la figlia lo insulta, ma senza alcun riferimento a fatti precisi;
-) le tracce biologiche di spermatozoi trovate sulla ragazza, mediante tampone orale, non sono riconducibili all'attuale ricorrente. Si deduce innanzitutto che l'ordinanza impugnata illegittimamente ha omesso di considerare: -) la conflittualità dei rapporti tra vittima ed indagato;
-) la prosecuzione della convivenza tra i due per un lungo periodo dopo il primo episodio del 2021; -) l'allegazione, da parte dell'uomo, di una patologia preclusiva per il medesimo del compimento di atti sessuali. Si deduce, poi, che illegittimamente l'ordinanza impugnata ha ritenuto inutilizzabili, per la mancata osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 391-ter cod. proc. peri., le dichiarazioni rese da R.L. , madre della minore, nell'ambito delle indagini difensive aventi ad oggetto, in particolare, la conflittualità dei rapporti tra padre e figlia e la mancata conoscenza del primo episodio di violenza sessuale. Si rappresenta che l'inutilizzabilità delle dichiarazioni raccolte nell'ambito delle indagini difensive può discendere solo dal mancato adempimento degli oneri informativi da parte del difensore di cui all'art. 391-bis cod. proc. pen., ma non anche dalla mancata allegazione della relazione di cui all'art. 391-ter cod. proc. pen., e che, secondo la giurisprudenza, il verbale redatto dal professionista è affetto da nullità esclusivamente in caso di incertezza assoluta sulle persone intervenute o di mancata sottoscrizione dell'avvocato o del sostituto (si cita Sez. 3, n. 2049 del 02/10/2018, dep. 2019). 2 Si deduce, ancora, che una misura di minore rigore potrebbe soddisfare adeguatamente le esigenze cautelari, perché la minore è stata collocata in una comunità, ed è quindi impossibile qualunque contatto tra la stessa e l'indagato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate. 2. Manifestamente infondate sono le censure relative alla ritenuta inutilizzabilità delle dichiarazioni scritte rese dalla madre della persona offesa e moglie dell'imputato nell'ambito delle investigazioni difensive. 2.1. L'ordinanza impugnata ha ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni In questione per la mancata allegazione della relazione scritta di cui all'art. 391-ter cod, proc. pen., e, comunque, per la mancata documentazione dell'avvenuto adempimento degli oneri di informazione di cui all'art. 391-bis, comma 3, cod. proc. pen. Secondo il ricorso, invece, questa conclusione è illegittima perché l'inutilizzabilità delle dichiarazioni raccolte nell'ambito delle investigazioni difensive potrebbe discendere solo dal mancato adempimento degli oneri informativi previsti dall'art. 391-bis cod. proc. pen. da parte del difensore, ovvero dall'incertezza assoluta delle persone intervenute o, infine, dalla mancata sottoscrizione ad opera dell'avvocato o del sostituto. 2.2, Le conclusioni esposte nell'ordinanza impugnata meritano condivisione perché conformi al dato normativa. L'art. 391-bis cod. proc. peni., prevede: -) al cornma 2, che il difensore possa chiedere alle persone in grado di riferire circostanze utili «una dichiarazione scritta ovvero di rendere informazioni da documentare secondo le modalità previste dall'articolo 391-ter»; -) al comma 3, quali sono gli avvertimenti da rendere alla persona invitata a rendere un testo scritto o a riferire;
-) al comma 6, primo periodo, che «[li le dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in violazione di una delle disposizioni di cui ai commi precedenti non possono essere utilizzate», L'art. 391-ter cod. proc. pen., a sua volta, al comma 1, recita: «la dichiarazione di cui al comma 2 dell'art. 391-bis, sottoscritta dal dichiarante, è autenticata dal difensore o da un suo sostituto, che redige una relazione nella quale sono riportati» diversi dati, notizie ed attestazioni, tra cui quella «di avere rivolto gli avvertimenti previsti dall'art. 391-bis». Dal combinato disposto delle norme, si può inferire che: -) le dichiarazioni scritte della persona informata sui fatti sono utilizzabili solo se rispettano le 3 prescrizioni di cui all'art. 391-bis, cornmi -Ja 1 a 5, cod. proc. peri.; -) l'art. 3g1- bis cod. proc. peri., prescrive, al corni -F.1a 2, di documentare le dichiarazioni scritte ricevute da persone informate sui fatti «secondo le modalità previste dall'articolo 391-ter», e, al comma 3, la necessità, per il difensore o il suo sostituto, l'investigatore privato autorizzato o il consulente tecnico, di formulare alla persona che rilascia dichiarazione scritta gli avvertimenti da esso previsti dalla legge;
-) l'unica disciplina attinente alla documentazione dell'avvenuta esposizione degli avvertimenti di cui all'art. 391-bis, comma 3, cod. proc. peri., è contenuta nell'art. 391-ter cod. proc. peri., il quale prevede la redazione di apposita relazione scritta da parte del difensore o del suo sostituto. La sanzione dell'inutilizzabilità, prevista dall'art. 391-bis, comma 6, cod. proc. peri., quindi, fa sì riferimento alle violazioni delle disposizioni dei commi da 1 a 5 del medesimo articolo;
tuttavia, il comma 2 dell'art. 391-bfs cod. proc. pen. opera un espresso rinvio all'art. 391-ter cod. proc. peri. per quanto concerne le forme di documentazione da osservare, e queste sono le uniche contemplate per assicurare il rispetto degli oneri informativi prescritti dall'art. 391-bis, comma 3, cod. proc. pen. In altri termini, l'applicazione della sanzione dell'inutilizzabilità nel caso di mancata redazione della relazione scritta di cui all'art. 391-ter cod. proc. pen. non contrasta con il dato letterale dell'art. 391-bis, comma 6, cod. proc. pen., posto che l'art. 391-bis, cornma 2, compie formale ed espresso rinvio all'art. 391-ter, e risponde ad esigenze di coerenza sistematica, perché è l'unica soluzione in grado di assicurare il rispetto dell'adempimento degli oneri informativi di cui all'art. 391-bis, comma 3, cod. proc, pen., richiesto a pena di inutilizzabilità direttamente dall'art. 391-bis, comma 6, cod. proc. peri. 2,3. Le conclusioni indicate risultano in linea con l'elaborazione giurisprudenziale in materia. Più volte, infatti, si è affermato che, in tema di indagini difensive, sono inutilizzabilì le dichiarazioni scritte raccolte dal difensore, ai sensi dell'art. 391- bis, comma secondo cod. proc. peri,, senza la verbalizzazione analitica degli avvertimenti elencati al comma terzo del predetto articolo, che il medesimo è tenuto a rivolgere al dichiarante (così Sez. 2, n. 51073 del 15/09/2016, La Cava, Rv. 268903-01, la quale ha ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni verbalizzate con un mero richiamo sommario agli avvisi ex art. 391-bis cod. proc. pen., nonché Sez. 1, n_ 36036 del 28/11/2013, dep. 2014, Miceli, Rv. 261119-01). Il principio, anzi, ha trovato applicazione espansiva. Si è invero osservato che l'atto notarile contenente le dichiarazioni rese da un funzionario di polizia di uno Stato estero, acquisito nel corso del giudizio su richiesta della difesa, costituisce una dichiarazione scritta ai sensi dell'art. 391-bi5, cornma 2, cod. 4 ( atte. pen, inutilizzabile ove non siano stati dati gli avvertimenti previsti dal comma 3 della stessa disposizione, ovvero nel caso in cui siano state disattese le modalità di documentazione di cui all'art. 391-ter cod, proc, pen. (Sez. 3, n. 24320 del 15/02/2018, Alvarez, Rv. 273720-01, la quale ha affermato l'inutilizzabiiità del suddetto atto nel giudizio abbreviato). 3. Diverse da quelle consentite in sede di legittimità sono le censure relative alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, le quali deducono l'assenza di riscontri alle dichiarazioni della persona offesa e la mancata considerazione di elementi prodotti dalla difesa, quali l'esistenza di un rapporto conflittuale tra vittima ed indagato e l'allegazione di una patologia preclusiva per quest'ultimo di compiere atti sessuali. 3.1. L'ordinanza impugnata espone le proprie conclusioni, affermative della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i reati per i quali è stata applicata la misura cautelare, all'esito di un analitico esame delle risultanze acquisite. Innanzitutto, si riportano le dichiarazioni della persona offesa, rese ai Carabinieri subito dopo la violenza orale del 22 novembre 2022, e poi confermate tre giorni dopo in presenza di una psicologa nominata dal Pubblico Ministero. Secondo quanto esposto dal Tribunale, la minore, in estrema sintesi, ha raccontato che: -) ella aveva subito una prima violenza da parte del padre nei luglio 2021, dopo aver confidato allo stesso di aver avuto un primo rapporto Intimo con il fidanzato;
- ) in quella occasione, l'uomo l'aveva attirata con un pretesto in una casa di sua proprietà da affittare e l'aveva costretta a spogliarsi e a praticargli sesso orale, per poi accompagnarla a mare dalle amiche;
-) ella aveva raccontato l'episodio solo alla madre, e questa aveva replicato di non sapere cosa fare, perché il marito era fatto «così»; -) la mattina del 22 novembre 2022, il padre approfittando dell'assenza della moglie, era entrato nella sua stanza, le aveva tolto maglietta e reggiseno, l'aveva baciata e toccata sul seno ed aveva infine preteso ed ottenuto un rapporto orale, per poi allontanarsi come se non fosse successo nulla;
-) ella era uscita immediatamente di casa con la scusa di portare il cane fuori, aveva informato immediatamente per telefono la madre e si era fatta raggiungere dal fidanzata, per poi farsi accompagnare da questi a rendere denuncia presso i Carabinieri;
-) mentre ella ed il fidanzata stavano dirigendosi verso la caserma dei Carabinieri, il padre l'aveva cercata telefonicamente e le aveva chiesto scusa promettendole di non ripetere più le sue condotte, mentre lei lo aveva definito "porco". Sempre secondo quanta esposto dal Tribunale, la minore ha detto di non aver mai avuto un rapporto stretto con il padre, anche per la lunga carcerazione subita dallo 5 stesso, e di essersi "raffreddata" con la madre, in quanto questa si era mostrata indifferente alle esigenze domestiche, trascurando persino di procurare i viveri. Si rappresenta, poi, che il movente di calunnia è assolutamente privo di fondamento, sia perché le accuse sono particolarmente gravi, sia perché la ragazza, al momento della denuncia, era già quasi maggiorenne, e quindi prossima alla possibilità di allontanarsi da casa per vivere con il fidanzato senza dover chiedere autorizzazioni in famiglia. Si segnala, quindi, che le dichiarazioni accusatore hanno trovato due importantissimi riscontri. Per un verso, infatti, la stessa mattina del 22 novembre 2022, la denunciante è stata sottoposta a tampone orale in una struttura pubblica, il quale ha dato esito positivo in ordine alla presenza di spermatozoi. Sotto altro profilo, la conversazione telefonica tra la persona offesa ed il padre dopo li fatto del medesimo 22 novembre è stata registrata dal fidanzato, e nella stessa l'indagato dice di essersi sbagliato, si autodefínisce «pezzo di merda» e si mostra pentito, mentre la ragazza lo appella «porco», gli ricorda di averlo già perdonato una volta per altro analogo episodio e afferma di vivere la situazione come «un incubo». 3.2. Le conclusioni dell'ordinanza impugnata sono immuni da vizi. Il Tribunale, infatti, ha compiuto un'approfondita analisi delle risultanze acquisite sulla base di massime di esperienza sicuramente accettabili. In particolare, l'esistenza di un intento calunniatorio è stata esclusa sulla base di considerazioni non incongrue o manifestamente irragionevoli. Inoltre, gli elementi valorizzati a conferma, e precisamente le tracce biologiche di liquido seminale, e la conversazione telefonica tra la vittima ed il padre subito dopo il fatto, registrata dal fidanzata della ragazza, pur non essendo da soli elementi autosufficienti, hanno un valore asseverativo elevatissimo: l'unica spiegazione alternativa ragionevolmente prospettabile in ordine alla presenza tali elementi è che gli stessi siano il risultato di una studiata e raffinata macchinazione;
si tratta, però, di una ipotesi non supportata, allo stato, da alcun dato fattuale. Ancora, l'esistenza di una patologia preclusiva per l'indagato di compiere atti sessuali è semplicemente asserita dall'indagato, ma non documentata;
né si spiega perché la stessa sarebbe tale da impedire il tipo di atti sessuali descritti dalla vittima, ossia rapporti orali. Può concludersi, quindi, che i rilievi del ricorrente, lungi dall'evidenziare vizi logici, tendono a proporre una diversa lettura degli elementi acquisiti, e, perciò, a chiedere un'operazione non consentita in sede di legittimità. 6 4. Manifestamente infondate sono le censure concernenti le esigenze cautelavi e la necessità di applicare ,a misura della custodia in carcere, deducendo che il collocamento della vittima in una comunità protetta renderebbe impossibile qualunque contratto tra la stessa e l'indagato. É utile premettere che, per il reato di violenza sessuale, a norma dell'art. 275, comma 3, cod. proc. peri., vige la presunzione relativa dl sussistenza delle esigenze cautelari e di necessità di applicazione della custodia in carcere. Nella specie, poi, va evidenziato che: -) i fatti sono recentissimi rispetto all'applicazione della misura, reiterati nel tempo e caratterizzati da allarmanti modalità di realizzazione;
-} l'indagato è gravato da molteplici precedenti penali, due dei quali per evasione, e, immediatamente dopo la commissione del secondo reato, ha anche tentato di convincere la figlia a desistere dal proposito ci( denunciarla. Né, d'altro canto, sono offerte indicazioni sulla durata del collocamento della vittima in una comunità protetta. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Cosi deciso in data 14/03/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito, per il ricorrente, l'avvocato NC OC, cha ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 13 dicembre 2022, e depositata il 14 dicembre 2022, il Tribunale di Messina, pronunciando in materia di misure cautelari personali, ha respinto l'istanza di riesame avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina ha applicato ad I D.A. la custodia in carcere. IL FUNZIONt-, Luan Penale Sent. Sez. 3 Num. 17225 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 14/03/2023 La misura cautelare nei confronti di I D.A. 1 è stata disposta in ordine al reato di violenza sessuale commesso ai danni della figlia all'epoca dei fatti minore di anni diciotto, in due occasioni, e precisamente nel luglio 2021 ed il 22 novembre 2022, in entrambi i casi costringendo la stessa a subire pratiche di sesso orale. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale indicata in epigrafe 1 D.A. I, con un atto sottoscritto dall'avvocato NC OC, articolando due motivi, sviluppati congiuntamente, con i quali Si denuncia la violazione dell'art. 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen., nonché la violazione degli artt. 273 e seguenti cod. proc. pen., avendo riguardo al difetto di motivazione della decisione del riesame, anche in relazione agli artt. 391-bis e seguenti cod. proc. pen., sia in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, sia in ordine alle esigenze cautelari. Si premette che l'ordinanza si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, perché: -) le dichiarazioni del fidanzata di questa attengono esclusivamente all'ascolto ai una telefonata, durante la quale l'indagato chiede scusa senza precisare altro, e la figlia lo insulta, ma senza alcun riferimento a fatti precisi;
-) le tracce biologiche di spermatozoi trovate sulla ragazza, mediante tampone orale, non sono riconducibili all'attuale ricorrente. Si deduce innanzitutto che l'ordinanza impugnata illegittimamente ha omesso di considerare: -) la conflittualità dei rapporti tra vittima ed indagato;
-) la prosecuzione della convivenza tra i due per un lungo periodo dopo il primo episodio del 2021; -) l'allegazione, da parte dell'uomo, di una patologia preclusiva per il medesimo del compimento di atti sessuali. Si deduce, poi, che illegittimamente l'ordinanza impugnata ha ritenuto inutilizzabili, per la mancata osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 391-ter cod. proc. peri., le dichiarazioni rese da R.L. , madre della minore, nell'ambito delle indagini difensive aventi ad oggetto, in particolare, la conflittualità dei rapporti tra padre e figlia e la mancata conoscenza del primo episodio di violenza sessuale. Si rappresenta che l'inutilizzabilità delle dichiarazioni raccolte nell'ambito delle indagini difensive può discendere solo dal mancato adempimento degli oneri informativi da parte del difensore di cui all'art. 391-bis cod. proc. pen., ma non anche dalla mancata allegazione della relazione di cui all'art. 391-ter cod. proc. pen., e che, secondo la giurisprudenza, il verbale redatto dal professionista è affetto da nullità esclusivamente in caso di incertezza assoluta sulle persone intervenute o di mancata sottoscrizione dell'avvocato o del sostituto (si cita Sez. 3, n. 2049 del 02/10/2018, dep. 2019). 2 Si deduce, ancora, che una misura di minore rigore potrebbe soddisfare adeguatamente le esigenze cautelari, perché la minore è stata collocata in una comunità, ed è quindi impossibile qualunque contatto tra la stessa e l'indagato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate. 2. Manifestamente infondate sono le censure relative alla ritenuta inutilizzabilità delle dichiarazioni scritte rese dalla madre della persona offesa e moglie dell'imputato nell'ambito delle investigazioni difensive. 2.1. L'ordinanza impugnata ha ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni In questione per la mancata allegazione della relazione scritta di cui all'art. 391-ter cod, proc. pen., e, comunque, per la mancata documentazione dell'avvenuto adempimento degli oneri di informazione di cui all'art. 391-bis, comma 3, cod. proc. pen. Secondo il ricorso, invece, questa conclusione è illegittima perché l'inutilizzabilità delle dichiarazioni raccolte nell'ambito delle investigazioni difensive potrebbe discendere solo dal mancato adempimento degli oneri informativi previsti dall'art. 391-bis cod. proc. pen. da parte del difensore, ovvero dall'incertezza assoluta delle persone intervenute o, infine, dalla mancata sottoscrizione ad opera dell'avvocato o del sostituto. 2.2, Le conclusioni esposte nell'ordinanza impugnata meritano condivisione perché conformi al dato normativa. L'art. 391-bis cod. proc. peni., prevede: -) al cornma 2, che il difensore possa chiedere alle persone in grado di riferire circostanze utili «una dichiarazione scritta ovvero di rendere informazioni da documentare secondo le modalità previste dall'articolo 391-ter»; -) al comma 3, quali sono gli avvertimenti da rendere alla persona invitata a rendere un testo scritto o a riferire;
-) al comma 6, primo periodo, che «[li le dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in violazione di una delle disposizioni di cui ai commi precedenti non possono essere utilizzate», L'art. 391-ter cod. proc. pen., a sua volta, al comma 1, recita: «la dichiarazione di cui al comma 2 dell'art. 391-bis, sottoscritta dal dichiarante, è autenticata dal difensore o da un suo sostituto, che redige una relazione nella quale sono riportati» diversi dati, notizie ed attestazioni, tra cui quella «di avere rivolto gli avvertimenti previsti dall'art. 391-bis». Dal combinato disposto delle norme, si può inferire che: -) le dichiarazioni scritte della persona informata sui fatti sono utilizzabili solo se rispettano le 3 prescrizioni di cui all'art. 391-bis, cornmi -Ja 1 a 5, cod. proc. peri.; -) l'art. 3g1- bis cod. proc. peri., prescrive, al corni -F.1a 2, di documentare le dichiarazioni scritte ricevute da persone informate sui fatti «secondo le modalità previste dall'articolo 391-ter», e, al comma 3, la necessità, per il difensore o il suo sostituto, l'investigatore privato autorizzato o il consulente tecnico, di formulare alla persona che rilascia dichiarazione scritta gli avvertimenti da esso previsti dalla legge;
-) l'unica disciplina attinente alla documentazione dell'avvenuta esposizione degli avvertimenti di cui all'art. 391-bis, comma 3, cod. proc. peri., è contenuta nell'art. 391-ter cod. proc. peri., il quale prevede la redazione di apposita relazione scritta da parte del difensore o del suo sostituto. La sanzione dell'inutilizzabilità, prevista dall'art. 391-bis, comma 6, cod. proc. peri., quindi, fa sì riferimento alle violazioni delle disposizioni dei commi da 1 a 5 del medesimo articolo;
tuttavia, il comma 2 dell'art. 391-bfs cod. proc. pen. opera un espresso rinvio all'art. 391-ter cod. proc. peri. per quanto concerne le forme di documentazione da osservare, e queste sono le uniche contemplate per assicurare il rispetto degli oneri informativi prescritti dall'art. 391-bis, comma 3, cod. proc. pen. In altri termini, l'applicazione della sanzione dell'inutilizzabilità nel caso di mancata redazione della relazione scritta di cui all'art. 391-ter cod. proc. pen. non contrasta con il dato letterale dell'art. 391-bis, comma 6, cod. proc. pen., posto che l'art. 391-bis, cornma 2, compie formale ed espresso rinvio all'art. 391-ter, e risponde ad esigenze di coerenza sistematica, perché è l'unica soluzione in grado di assicurare il rispetto dell'adempimento degli oneri informativi di cui all'art. 391-bis, comma 3, cod. proc, pen., richiesto a pena di inutilizzabilità direttamente dall'art. 391-bis, comma 6, cod. proc. peri. 2,3. Le conclusioni indicate risultano in linea con l'elaborazione giurisprudenziale in materia. Più volte, infatti, si è affermato che, in tema di indagini difensive, sono inutilizzabilì le dichiarazioni scritte raccolte dal difensore, ai sensi dell'art. 391- bis, comma secondo cod. proc. peri,, senza la verbalizzazione analitica degli avvertimenti elencati al comma terzo del predetto articolo, che il medesimo è tenuto a rivolgere al dichiarante (così Sez. 2, n. 51073 del 15/09/2016, La Cava, Rv. 268903-01, la quale ha ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni verbalizzate con un mero richiamo sommario agli avvisi ex art. 391-bis cod. proc. pen., nonché Sez. 1, n_ 36036 del 28/11/2013, dep. 2014, Miceli, Rv. 261119-01). Il principio, anzi, ha trovato applicazione espansiva. Si è invero osservato che l'atto notarile contenente le dichiarazioni rese da un funzionario di polizia di uno Stato estero, acquisito nel corso del giudizio su richiesta della difesa, costituisce una dichiarazione scritta ai sensi dell'art. 391-bi5, cornma 2, cod. 4 ( atte. pen, inutilizzabile ove non siano stati dati gli avvertimenti previsti dal comma 3 della stessa disposizione, ovvero nel caso in cui siano state disattese le modalità di documentazione di cui all'art. 391-ter cod, proc, pen. (Sez. 3, n. 24320 del 15/02/2018, Alvarez, Rv. 273720-01, la quale ha affermato l'inutilizzabiiità del suddetto atto nel giudizio abbreviato). 3. Diverse da quelle consentite in sede di legittimità sono le censure relative alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, le quali deducono l'assenza di riscontri alle dichiarazioni della persona offesa e la mancata considerazione di elementi prodotti dalla difesa, quali l'esistenza di un rapporto conflittuale tra vittima ed indagato e l'allegazione di una patologia preclusiva per quest'ultimo di compiere atti sessuali. 3.1. L'ordinanza impugnata espone le proprie conclusioni, affermative della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i reati per i quali è stata applicata la misura cautelare, all'esito di un analitico esame delle risultanze acquisite. Innanzitutto, si riportano le dichiarazioni della persona offesa, rese ai Carabinieri subito dopo la violenza orale del 22 novembre 2022, e poi confermate tre giorni dopo in presenza di una psicologa nominata dal Pubblico Ministero. Secondo quanto esposto dal Tribunale, la minore, in estrema sintesi, ha raccontato che: -) ella aveva subito una prima violenza da parte del padre nei luglio 2021, dopo aver confidato allo stesso di aver avuto un primo rapporto Intimo con il fidanzato;
- ) in quella occasione, l'uomo l'aveva attirata con un pretesto in una casa di sua proprietà da affittare e l'aveva costretta a spogliarsi e a praticargli sesso orale, per poi accompagnarla a mare dalle amiche;
-) ella aveva raccontato l'episodio solo alla madre, e questa aveva replicato di non sapere cosa fare, perché il marito era fatto «così»; -) la mattina del 22 novembre 2022, il padre approfittando dell'assenza della moglie, era entrato nella sua stanza, le aveva tolto maglietta e reggiseno, l'aveva baciata e toccata sul seno ed aveva infine preteso ed ottenuto un rapporto orale, per poi allontanarsi come se non fosse successo nulla;
-) ella era uscita immediatamente di casa con la scusa di portare il cane fuori, aveva informato immediatamente per telefono la madre e si era fatta raggiungere dal fidanzata, per poi farsi accompagnare da questi a rendere denuncia presso i Carabinieri;
-) mentre ella ed il fidanzata stavano dirigendosi verso la caserma dei Carabinieri, il padre l'aveva cercata telefonicamente e le aveva chiesto scusa promettendole di non ripetere più le sue condotte, mentre lei lo aveva definito "porco". Sempre secondo quanta esposto dal Tribunale, la minore ha detto di non aver mai avuto un rapporto stretto con il padre, anche per la lunga carcerazione subita dallo 5 stesso, e di essersi "raffreddata" con la madre, in quanto questa si era mostrata indifferente alle esigenze domestiche, trascurando persino di procurare i viveri. Si rappresenta, poi, che il movente di calunnia è assolutamente privo di fondamento, sia perché le accuse sono particolarmente gravi, sia perché la ragazza, al momento della denuncia, era già quasi maggiorenne, e quindi prossima alla possibilità di allontanarsi da casa per vivere con il fidanzato senza dover chiedere autorizzazioni in famiglia. Si segnala, quindi, che le dichiarazioni accusatore hanno trovato due importantissimi riscontri. Per un verso, infatti, la stessa mattina del 22 novembre 2022, la denunciante è stata sottoposta a tampone orale in una struttura pubblica, il quale ha dato esito positivo in ordine alla presenza di spermatozoi. Sotto altro profilo, la conversazione telefonica tra la persona offesa ed il padre dopo li fatto del medesimo 22 novembre è stata registrata dal fidanzato, e nella stessa l'indagato dice di essersi sbagliato, si autodefínisce «pezzo di merda» e si mostra pentito, mentre la ragazza lo appella «porco», gli ricorda di averlo già perdonato una volta per altro analogo episodio e afferma di vivere la situazione come «un incubo». 3.2. Le conclusioni dell'ordinanza impugnata sono immuni da vizi. Il Tribunale, infatti, ha compiuto un'approfondita analisi delle risultanze acquisite sulla base di massime di esperienza sicuramente accettabili. In particolare, l'esistenza di un intento calunniatorio è stata esclusa sulla base di considerazioni non incongrue o manifestamente irragionevoli. Inoltre, gli elementi valorizzati a conferma, e precisamente le tracce biologiche di liquido seminale, e la conversazione telefonica tra la vittima ed il padre subito dopo il fatto, registrata dal fidanzata della ragazza, pur non essendo da soli elementi autosufficienti, hanno un valore asseverativo elevatissimo: l'unica spiegazione alternativa ragionevolmente prospettabile in ordine alla presenza tali elementi è che gli stessi siano il risultato di una studiata e raffinata macchinazione;
si tratta, però, di una ipotesi non supportata, allo stato, da alcun dato fattuale. Ancora, l'esistenza di una patologia preclusiva per l'indagato di compiere atti sessuali è semplicemente asserita dall'indagato, ma non documentata;
né si spiega perché la stessa sarebbe tale da impedire il tipo di atti sessuali descritti dalla vittima, ossia rapporti orali. Può concludersi, quindi, che i rilievi del ricorrente, lungi dall'evidenziare vizi logici, tendono a proporre una diversa lettura degli elementi acquisiti, e, perciò, a chiedere un'operazione non consentita in sede di legittimità. 6 4. Manifestamente infondate sono le censure concernenti le esigenze cautelavi e la necessità di applicare ,a misura della custodia in carcere, deducendo che il collocamento della vittima in una comunità protetta renderebbe impossibile qualunque contratto tra la stessa e l'indagato. É utile premettere che, per il reato di violenza sessuale, a norma dell'art. 275, comma 3, cod. proc. peri., vige la presunzione relativa dl sussistenza delle esigenze cautelari e di necessità di applicazione della custodia in carcere. Nella specie, poi, va evidenziato che: -) i fatti sono recentissimi rispetto all'applicazione della misura, reiterati nel tempo e caratterizzati da allarmanti modalità di realizzazione;
-} l'indagato è gravato da molteplici precedenti penali, due dei quali per evasione, e, immediatamente dopo la commissione del secondo reato, ha anche tentato di convincere la figlia a desistere dal proposito ci( denunciarla. Né, d'altro canto, sono offerte indicazioni sulla durata del collocamento della vittima in una comunità protetta. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Cosi deciso in data 14/03/2023