CASS
Sentenza 20 maggio 2026
Sentenza 20 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/05/2026, n. 18221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18221 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ME ES, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/09/2025 della Corte di appello di Reggio Calabria Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Mario Morra;
letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, TT PI, che ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica della difesa del 2.5.2026, con la quale sono stati ribaditi i motivi di ricorso e si è insistito per il loro accoglimento RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza oggetto del presente ricorso la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Palmi nei confronti di ES ME, ha assolto lo stesso dal reato di bancarotta fraudolenta documentale, contestata al capo c), ed ha confermato la condanna per la condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo b), rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio, limitatamente alla pena principale. Penale Sent. Sez. 5 Num. 18221 Anno 2026 Presidente: NI EN RI AO Relatore: MO AR Data Udienza: 08/05/2026 2 2. Il ricorso proposto nell’interesse di ES ME consta di quattro motivi, di seguito riportati ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge processuale (in relazione all’art. 546, comma 3, cod. proc. pen.) perché nel dispositivo della sentenza impugnata mancherebbe la parte relativa alla conferma della statuizione di primo grado in relazione al capo b) dell’imputazione, vizio non emendabile con la procedura di correzione materiale. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 216 ultimo comma legge fall., 133 e 133-bis cod. pen., perché la Corte di appello, pur rideterminando la pena principale, non avrebbe ridotto le pene accessorie, la cui commisurazione è strettamente collegata all’entità della prima. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione della disposizione di cui all’art. 219, comma 3, legge fall. e omessa motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 219, comma 3, legge fall., nonostante lo scarso valore degli automezzi distratti, questione non affrontata dalla Corte di appello se non in modo apodittico nella parte relativa alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato. 2.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 63, 64 cod. proc. pen., 11 e 117 Cost. e 6 Cedu nella parte in cui sono state valorizzate, ai fini dell’affermazione della penale responsabilità dell’imputato, le dichiarazioni rese dallo stesso al curatore fallimentare, in contrasto con le sentenze della Corte Edu del 17 dicembre 1996, SA
contro
GN IT e 27 aprile 2004 Kanslac
contro
GN IT. 3. La Procura Generale ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso. Con memoria di replica del 2.5.2026, la difesa ha ribadito i motivi di ricorso ed insistito per il loro accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto solo in relazione al secondo motivo, mentre nel resto deve essere rigettato. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente lamenta la nullità della sentenza di appello per incompletezza del dispositivo, sul rilievo che, a seguito dell’assoluzione dal reato di cui al capo c), la Corte territoriale non avrebbe espressamente precisato la conferma della decisione di primo grado nel resto (ovvero la condanna per il reato di cui al capo b). 3 Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’omessa esplicita conferma della sentenza di primo grado, nell’ipotesi di riforma parziale, non determina nullità allorché, mediante il coordinamento tra dispositivo e motivazione, sia possibile ricostruire con certezza il contenuto precettivo della decisione, non ricorrendo in tal caso un contrasto insanabile tra le due componenti del provvedimento;
principio, questo, affermato, tra le altre, da Sez. 2, n. 32907 del 03/05/2017, P.G. in proc. Rv. 270657, e coerente con il più generale insegnamento secondo cui solo l’obiettiva impossibilità di individuare il comando giudiziale si traduce in vizio invalidante. Nel caso in esame, la statuizione della Corte di appello è del tutto univoca: il giudice di secondo grado, infatti, ha assolto l’imputato dal reato di cui al capo c) ed ha rideterminato la pena in relazione all’unico residuo addebito di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo b), confermando dunque in modo implicito ma inequivocabile la condanna di primo grado. Non ricorre, pertanto, alcuna lacuna idonea a determinare incertezza sul contenuto del giudicato, risolvendosi l’omissione denunciata in un profilo meramente formale, privo di qualsiasi incidenza. 2. Il secondo motivo del ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. Il ricorrente deduce che la Corte di appello, pur avendo rideterminato la pena principale a seguito dell’assoluzione dal capo c), ha omesso qualsiasi statuizione espressa in ordine alla durata delle pene accessorie previste dall’ultimo comma dell’art. 216 legge fall. A seguito dell’intervento delle Sezioni Unite UR (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, UR, Rv. 276286), la durata delle pene accessorie previste per i reati di bancarotta non consegue più in via fissa ed automatica alla condanna, ma deve essere determinata dal giudice di cognizione in applicazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., mediante una valutazione individualizzata e specificamente motivata. Da tale principio discende che, una volta modificato in senso più favorevole il trattamento sanzionatorio principale, il giudice dell’impugnazione, laddove intenda mantenere ferma la durata delle pene accessorie, deve quanto meno esplicitare le ragioni della sua scelta sanzionatoria. L’omissione motivazionale sul punto integra, pertanto, un vizio della motivazione, imponendo l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. 3. Il terzo motivo, relativo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 219, comma 3, legge fall., è infondato. 4 La Corte di appello di Reggio Calabria ha fornito motivazione sufficiente, non apparente e immune da manifesta illogicità in ordine al diniego dell’attenuante di cui all’art. 219, comma 3, legge fall., avendo valorizzato, con apprezzamento di merito non censurabile in sede di legittimità, la consistenza del compendio distratto e la funzione strumentale dei beni rispetto all’esercizio dell’impresa. I giudici territoriali hanno in particolare posto in evidenza che la distrazione aveva riguardato un numero non esiguo di automezzi (nove automezzi non rinvenuti, ulteriori rispetto a quelli dei quali era stato denunciato il furto) funzionali all’attività aziendale, escludendo così, con argomentazione logicamente coerente, che il danno potesse reputarsi di speciale tenuità sulla sola base della dedotta vetustà dei cespiti (tra l’altro esclusa, posto che l’attività era stata avviata nel 2002 e la società era stata messa in liquidazione nel 2010). Le censure difensive si risolvono nella sollecitazione di una diversa lettura delle emergenze processuali e di una rivalutazione del merito, preclusa nel giudizio di cassazione, in conformità al costante insegnamento secondo cui il controllo di legittimità non può tradursi in una nuova ponderazione del compendio probatorio, ma resta circoscritto alla verifica della tenuta logico-giuridica della motivazione. 4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Costituisce principio pacifico della giurisprudenza di questa Corte che le dichiarazioni rese dal fallito al curatore e confluite nella relazione ex art. 33 legge fall. non sono soggette alla disciplina di inutilizzabilità prevista dall’art. 63, comma 2, cod. proc. pen., poiché il curatore non è né autorità giudiziaria né polizia giudiziaria, né la sua attività è riconducibile a quelle ispettive o di vigilanza contemplate dall’art. 220 disp. att. cod. proc. pen.; in tal senso si sono espresse, tra le altre, Sez. 5, n. 38431 del 17/05/2019, [...], Rv. 277342; Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017, dep. 2018, Castelletto, Rv. 272664. Ne consegue che le relazioni del curatore costituiscono prova documentale legittimamente acquisibile al fascicolo processuale, quale che sia il loro contenuto, ferma la successiva valutazione giudiziale in ordine alla loro attendibilità e rilevanza. Né può condurre a conclusioni diverse il richiamo alla giurisprudenza della Corte EDU in tema di privilege against self-incrimination. Questa Corte ha, infatti, già chiarito che i principi affermati nelle decisioni SA c. GN IT del 17 dicembre 1996 e Kansal c. GN IT del 27 aprile 2004, concernenti dichiarazioni ottenute in un sistema caratterizzato da poteri coercitivi conformati in modo diverso da quelli previsti dall’ordinamento interno, non sono automaticamente trasferibili alla disciplina italiana del fallimento, avuto riguardo alla differenza strutturale dei poteri riconosciuti al curatore e alla natura 5 dell’attività da questi svolta. Proprio Sez. 5, n. 38431 del 17/05/2019, [...], Rv. 277342, ha affermato che il principio convenzionale elaborato dalla Corte di Strasburgo non preclude, nell’ordinamento nazionale, l’utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal fallito e inserite nella relazione ex art. 33 legge fall., non venendo qui in rilievo un meccanismo sovrapponibile a quello scrutinato nei citati precedenti europei. La censura, pertanto, si pone in contrasto con un indirizzo interpretativo consolidato e non offre argomenti idonei a sollecitarne il superamento. Deve quindi ribadirsi che l’utilizzazione, a fini probatori, delle dichiarazioni rese dall’imputato al curatore non integra, nel caso di specie, alcuna violazione degli artt. 63 e 64 cod. proc. pen., né dei parametri convenzionali evocati nel ricorso. Solo per completezza deve tra l’altro osservarsi che, nel caso in esame, la responsabilità del ricorrente per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva non è stata desunta dalle dichiarazioni dallo stesso rese al curatore ma dal fatto di non aver fornito e documentato, né durante la procedura concorsuale né nel corso del procedimento penale, alcuna valida spiegazione della sorte dei beni di cui la fallita aveva la disponibilità che non sono stati rinvenuti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso, in data 08/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AR MO EN RI AO NI
udita la relazione svolta dal Consigliere Mario Morra;
letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, TT PI, che ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica della difesa del 2.5.2026, con la quale sono stati ribaditi i motivi di ricorso e si è insistito per il loro accoglimento RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza oggetto del presente ricorso la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Palmi nei confronti di ES ME, ha assolto lo stesso dal reato di bancarotta fraudolenta documentale, contestata al capo c), ed ha confermato la condanna per la condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo b), rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio, limitatamente alla pena principale. Penale Sent. Sez. 5 Num. 18221 Anno 2026 Presidente: NI EN RI AO Relatore: MO AR Data Udienza: 08/05/2026 2 2. Il ricorso proposto nell’interesse di ES ME consta di quattro motivi, di seguito riportati ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge processuale (in relazione all’art. 546, comma 3, cod. proc. pen.) perché nel dispositivo della sentenza impugnata mancherebbe la parte relativa alla conferma della statuizione di primo grado in relazione al capo b) dell’imputazione, vizio non emendabile con la procedura di correzione materiale. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 216 ultimo comma legge fall., 133 e 133-bis cod. pen., perché la Corte di appello, pur rideterminando la pena principale, non avrebbe ridotto le pene accessorie, la cui commisurazione è strettamente collegata all’entità della prima. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione della disposizione di cui all’art. 219, comma 3, legge fall. e omessa motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 219, comma 3, legge fall., nonostante lo scarso valore degli automezzi distratti, questione non affrontata dalla Corte di appello se non in modo apodittico nella parte relativa alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato. 2.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 63, 64 cod. proc. pen., 11 e 117 Cost. e 6 Cedu nella parte in cui sono state valorizzate, ai fini dell’affermazione della penale responsabilità dell’imputato, le dichiarazioni rese dallo stesso al curatore fallimentare, in contrasto con le sentenze della Corte Edu del 17 dicembre 1996, SA
contro
GN IT e 27 aprile 2004 Kanslac
contro
GN IT. 3. La Procura Generale ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso. Con memoria di replica del 2.5.2026, la difesa ha ribadito i motivi di ricorso ed insistito per il loro accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto solo in relazione al secondo motivo, mentre nel resto deve essere rigettato. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente lamenta la nullità della sentenza di appello per incompletezza del dispositivo, sul rilievo che, a seguito dell’assoluzione dal reato di cui al capo c), la Corte territoriale non avrebbe espressamente precisato la conferma della decisione di primo grado nel resto (ovvero la condanna per il reato di cui al capo b). 3 Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’omessa esplicita conferma della sentenza di primo grado, nell’ipotesi di riforma parziale, non determina nullità allorché, mediante il coordinamento tra dispositivo e motivazione, sia possibile ricostruire con certezza il contenuto precettivo della decisione, non ricorrendo in tal caso un contrasto insanabile tra le due componenti del provvedimento;
principio, questo, affermato, tra le altre, da Sez. 2, n. 32907 del 03/05/2017, P.G. in proc. Rv. 270657, e coerente con il più generale insegnamento secondo cui solo l’obiettiva impossibilità di individuare il comando giudiziale si traduce in vizio invalidante. Nel caso in esame, la statuizione della Corte di appello è del tutto univoca: il giudice di secondo grado, infatti, ha assolto l’imputato dal reato di cui al capo c) ed ha rideterminato la pena in relazione all’unico residuo addebito di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo b), confermando dunque in modo implicito ma inequivocabile la condanna di primo grado. Non ricorre, pertanto, alcuna lacuna idonea a determinare incertezza sul contenuto del giudicato, risolvendosi l’omissione denunciata in un profilo meramente formale, privo di qualsiasi incidenza. 2. Il secondo motivo del ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. Il ricorrente deduce che la Corte di appello, pur avendo rideterminato la pena principale a seguito dell’assoluzione dal capo c), ha omesso qualsiasi statuizione espressa in ordine alla durata delle pene accessorie previste dall’ultimo comma dell’art. 216 legge fall. A seguito dell’intervento delle Sezioni Unite UR (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, UR, Rv. 276286), la durata delle pene accessorie previste per i reati di bancarotta non consegue più in via fissa ed automatica alla condanna, ma deve essere determinata dal giudice di cognizione in applicazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., mediante una valutazione individualizzata e specificamente motivata. Da tale principio discende che, una volta modificato in senso più favorevole il trattamento sanzionatorio principale, il giudice dell’impugnazione, laddove intenda mantenere ferma la durata delle pene accessorie, deve quanto meno esplicitare le ragioni della sua scelta sanzionatoria. L’omissione motivazionale sul punto integra, pertanto, un vizio della motivazione, imponendo l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. 3. Il terzo motivo, relativo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 219, comma 3, legge fall., è infondato. 4 La Corte di appello di Reggio Calabria ha fornito motivazione sufficiente, non apparente e immune da manifesta illogicità in ordine al diniego dell’attenuante di cui all’art. 219, comma 3, legge fall., avendo valorizzato, con apprezzamento di merito non censurabile in sede di legittimità, la consistenza del compendio distratto e la funzione strumentale dei beni rispetto all’esercizio dell’impresa. I giudici territoriali hanno in particolare posto in evidenza che la distrazione aveva riguardato un numero non esiguo di automezzi (nove automezzi non rinvenuti, ulteriori rispetto a quelli dei quali era stato denunciato il furto) funzionali all’attività aziendale, escludendo così, con argomentazione logicamente coerente, che il danno potesse reputarsi di speciale tenuità sulla sola base della dedotta vetustà dei cespiti (tra l’altro esclusa, posto che l’attività era stata avviata nel 2002 e la società era stata messa in liquidazione nel 2010). Le censure difensive si risolvono nella sollecitazione di una diversa lettura delle emergenze processuali e di una rivalutazione del merito, preclusa nel giudizio di cassazione, in conformità al costante insegnamento secondo cui il controllo di legittimità non può tradursi in una nuova ponderazione del compendio probatorio, ma resta circoscritto alla verifica della tenuta logico-giuridica della motivazione. 4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Costituisce principio pacifico della giurisprudenza di questa Corte che le dichiarazioni rese dal fallito al curatore e confluite nella relazione ex art. 33 legge fall. non sono soggette alla disciplina di inutilizzabilità prevista dall’art. 63, comma 2, cod. proc. pen., poiché il curatore non è né autorità giudiziaria né polizia giudiziaria, né la sua attività è riconducibile a quelle ispettive o di vigilanza contemplate dall’art. 220 disp. att. cod. proc. pen.; in tal senso si sono espresse, tra le altre, Sez. 5, n. 38431 del 17/05/2019, [...], Rv. 277342; Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017, dep. 2018, Castelletto, Rv. 272664. Ne consegue che le relazioni del curatore costituiscono prova documentale legittimamente acquisibile al fascicolo processuale, quale che sia il loro contenuto, ferma la successiva valutazione giudiziale in ordine alla loro attendibilità e rilevanza. Né può condurre a conclusioni diverse il richiamo alla giurisprudenza della Corte EDU in tema di privilege against self-incrimination. Questa Corte ha, infatti, già chiarito che i principi affermati nelle decisioni SA c. GN IT del 17 dicembre 1996 e Kansal c. GN IT del 27 aprile 2004, concernenti dichiarazioni ottenute in un sistema caratterizzato da poteri coercitivi conformati in modo diverso da quelli previsti dall’ordinamento interno, non sono automaticamente trasferibili alla disciplina italiana del fallimento, avuto riguardo alla differenza strutturale dei poteri riconosciuti al curatore e alla natura 5 dell’attività da questi svolta. Proprio Sez. 5, n. 38431 del 17/05/2019, [...], Rv. 277342, ha affermato che il principio convenzionale elaborato dalla Corte di Strasburgo non preclude, nell’ordinamento nazionale, l’utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal fallito e inserite nella relazione ex art. 33 legge fall., non venendo qui in rilievo un meccanismo sovrapponibile a quello scrutinato nei citati precedenti europei. La censura, pertanto, si pone in contrasto con un indirizzo interpretativo consolidato e non offre argomenti idonei a sollecitarne il superamento. Deve quindi ribadirsi che l’utilizzazione, a fini probatori, delle dichiarazioni rese dall’imputato al curatore non integra, nel caso di specie, alcuna violazione degli artt. 63 e 64 cod. proc. pen., né dei parametri convenzionali evocati nel ricorso. Solo per completezza deve tra l’altro osservarsi che, nel caso in esame, la responsabilità del ricorrente per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva non è stata desunta dalle dichiarazioni dallo stesso rese al curatore ma dal fatto di non aver fornito e documentato, né durante la procedura concorsuale né nel corso del procedimento penale, alcuna valida spiegazione della sorte dei beni di cui la fallita aveva la disponibilità che non sono stati rinvenuti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso, in data 08/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AR MO EN RI AO NI