Cass. pen., sez. V, sentenza 20/05/2026, n. 18221
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Sentenza 20 maggio 2026

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  • Rigettato
    Incompletezza del dispositivo della sentenza di appello

    Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’omessa esplicita conferma della sentenza di primo grado, nell’ipotesi di riforma parziale, non determina nullità allorché, mediante il coordinamento tra dispositivo e motivazione, sia possibile ricostruire con certezza il contenuto precettivo della decisione. Nel caso in esame, la statuizione della Corte di appello è del tutto univoca e la condanna di primo grado è confermata in modo implicito ma inequivocabile.

  • Accolto
    Omessa statuizione sulla durata delle pene accessorie

    A seguito dell’intervento delle Sezioni Unite, la durata delle pene accessorie previste per i reati di bancarotta non consegue più in via fissa ed automatica alla condanna, ma deve essere determinata dal giudice di cognizione in applicazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. Una volta modificato in senso più favorevole il trattamento sanzionatorio principale, il giudice dell’impugnazione, laddove intenda mantenere ferma la durata delle pene accessorie, deve quanto meno esplicitare le ragioni della sua scelta sanzionatoria. L’omissione motivazionale sul punto integra un vizio della motivazione.

  • Rigettato
    Mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 219, comma 3, legge fall.

    La Corte di appello ha fornito motivazione sufficiente, non apparente e immune da manifesta illogicità in ordine al diniego dell’attenuante, avendo valorizzato la consistenza del compendio distratto e la funzione strumentale dei beni rispetto all’esercizio dell’impresa, escludendo che il danno potesse reputarsi di speciale tenuità sulla sola base della dedotta vetustà dei cespiti.

  • Rigettato
    Valorizzazione delle dichiarazioni rese al curatore fallimentare

    Costituisce principio pacifico della giurisprudenza di questa Corte che le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alla disciplina di inutilizzabilità prevista dall’art. 63, comma 2, cod. proc. pen., poiché il curatore non è né autorità giudiziaria né polizia giudiziaria. I principi affermati dalla Corte EDU non sono automaticamente trasferibili alla disciplina italiana del fallimento. La responsabilità del ricorrente non è stata desunta dalle dichiarazioni rese al curatore ma dal fatto di non aver fornito una valida spiegazione della sorte dei beni non rinvenuti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 20/05/2026, n. 18221
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18221
    Data del deposito : 20 maggio 2026

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