Sentenza 18 dicembre 2001
Massime • 1
In tema di patteggiamento, qualora le parti intendano dare al fatto qualificazione giuridica diversa da quella contenuta nel capo di imputazione, il giudice può, attraverso l'esame degli atti presenti nel fascicolo del Pubblico ministero, valutando l'astratta corrispondenza della fattispecie contestata a quella prospettata consensualmente dalle parti, accogliere la richiesta, ma deve dare adeguata ragione della sua decisione, indicando le diversità risultanti tra il fatto, quale emerge dagli atti, e quello contestato nel capo di imputazione, e precisando da quali elementi tale diversità è stata desunta, nonché le ragioni della difforme qualificazione giuridica.
Commentario • 1
- 1. Medesimo disegno criminoso, continuità, reato più grave, condotta, disvaloreAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 luglio 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/12/2001, n. 1627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1627 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI BRUNO - Presidente - del 18/12/2001
1. Dott. CASINI CARLO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. LATTANZI GIORGIO - Consigliere - N. 6429
3. Dott. MALPICA EMILIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. BRUNO PAOLO ANTONIO - Consigliere - N. 009292/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO GIP TRIBUNALE di TRENTOnei confronti di:
1) AN EP N. IL 17/08/1939
avverso SENTENZA del 15/11/2000 GIP TRIBUNALE di TRENTO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LATTANZI GIORGIO lette le richieste del pubblico ministero, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Trento
Ritenuto in fatto e in diritto
Su richiesta delle parti il g.i.p. del Tribunale di Trento ha applicato a PE EA la pena di otto mesi di reclusione, dopo aver modificato la qualificazione dei fatti oggetto dell'imputazione. EA era imputato "dei reati di cui agli artt. 223 - 216 r.d. 16.3.1942 n. 267, 2621 c.c., 217 r.d. 16.3.1942 n. 267, perché quale amministratore della Iniziative Turistiche s.r.l., società dichiarata... al fine di recare pregiudizio ai creditori e procurarsi un ingiusto profitto, teneva i libri e le altre scritture contabili in guisa tale da rendere non possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari e redigendo false annotazioni contabili e di bilancio. In particolare:...".
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trento ha proposto ricorso per cassazione e ha dedotto: 1) la violazione delle norme processuali sostenendo che il gi.p. si sarebbe dovuto limitare a verificare la qualificazione con riferimento ai fatti contestati e non aveva il potere di emettere una pronuncia relativa a fatti diversi;
2) il vizio di motivazione sulla esclusione della contestata bancarotta fraudolenta.
Il primo motivo è privo di fondamento.
Questa Corte più volte ha avuto occasione di affermare che con la sentenza a norma dell'art. 444 c.p.p. può anche giungersi all'applicazione di una pena per un reato diverso da quello che ha formato oggetto dell'imputazione, se il giudice ritiene corretta la diversa qualificazione dica (Cass., 12 maggio 2000, Tassine, RV 217757, Cass., 29 settembre 1998, Bertini, RV 211985; Cass., 7 ottobre 1998, Breccolotti RV 213414, quest'ultima relativa alla possibile derubricazione del reato di bancarotta fraudolenta in bancarotta semplice), e la diversa qualificazione può dipendere sia da una più corretta definizione giuridica del fatto contestato, sia da una diversa ricostruzione del fatto desunta dagli elementi acquisiti. È stato inflitti affermato che qualora le parti diano al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella contenuta nel capo di imputazione, ben può il giudice, attraverso l'esame degli atti presenti nel fascicolo del pubblico ministero, valutare l'astratta corrispondenza della fattispecie concreta a quella prospettata consensualmente dalle part anche in difformità da quella contenuta nel capo di imputazione" (Cass., 12 maggio 2000, Tassine, cit.).
Perciò non può condividersi l'opinione del ricorrente il vorrebbe giuridicamente inibita nel caso in esame la modificazione dell'imputazione sostenendo che la verifica da parte del giudice sulla correttezza della qualificazione giuridica andava svolta esclusivamente sulla base dei fatti contestati.
La decisione del giudice nel procedimento reo dagli artt. 444 - 448 c.p.p. è una decisione allo stato degli atti che non può
prescindere dalla conoscenza di questi, come indica espressamente l'art. 444 comma 2 c.p.p. con le parole "il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto...". È per il tramite della conoscenza acquisita dagli atti che il giudice può emettere una sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p., può e deve verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e dell'applicazione e comparazione delle circostanze, può e deve valutare la congruità della pena. Dunque, se sulla base degli atti deve verificare la correttezza della qualificazione giuridica, il giudice conseguentemente è tenuto, da un lato, a non accogliere la richiesta di applicazione della pena determinata con riferimento a una qualificazione giuridica contenuta nell'imputazione ma non corretta e, dall'altro, però non può rigettare la richiesta che faccia riferimento a una qualificazione corretta diversa da quella contenuta nell'imputazione. È però anche vero che il giudice quando accoglie una richiesta di applicazione della pena per un reato diverso da quello indicato nell'imputazione deve dare adeguata ragione, di ciò, indicando le diversità riscontrate tra il fatto risultante dagli atti e quello contestato, gli elementi dai quali è stata de la diversità e le ragioni della diversa qualificazione giuridica.
Il ricorrente con il secondo motivo ha fondatamente dedotto che siffatta motivazione nella sentenza impugnata manca. Questa infatti non spiega adeguatamente come i fatti materiali sono risultati diversi da quelli oggetto dell'imputazione e come sia stato integrato il diverso reato ritenuto nella sentenza di patteggiamento, che dovrebbe essere costituito dalla bancarotta semplice, anche se di tale reato in nessuna parte della sentenza è fatta specifica menzione. Sotto quest'ultimo aspetto non può non rilevarsi che il dispositivo ("applica a EA PE la pena di mesi otto di reclusione") non consente stabilire per quale reato, diverso da quello contestato (ma neanche questo è detto nel dispositivo), all'imputato è stata applicata la pena.
Per quanto più specificamente riguarda la motivazione con ragione il ricorrente ha fatto rilevare che dire: "le violazioni descritte in capo di imputazione sono tutte esclusivamente formali" di per sè non è particolarmente significativo, tenuto conto dei reati contestati, e che non è decisiva l'esclusione del dolo specifico, dato che questo non è richiesto per integrare la fattispecie dell'art. 216 comma 1 n. 2 seconda ipotesi l. fall., contestata all'imputato insieme con il reato di cui agli artt. 2621 cc. e 223 l fall, del quale nella sentenza impugnata non si fa parola.
Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con restituzione degli atti al Tribunale di Trento per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte di cassazione annulla senza rinvio l'impugnata sentenza impugnata con restituzione degli atti al Tribunale di Trento per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2002