Sentenza 20 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/03/2001, n. 4007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4007 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2001 |
Testo completo
A N IA te O 4 L L 7 A L 3 IT . O ercon B N A , E C 1 I E 8 L 9 N B 1 O B - I 1 U 04007 /0 1 Z 1 A - P 1 R T 2 P S . I I L G D E 9 R 3 E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO C A E I D 6 D E 4 CORTE SUPRIMAᎡ Ꭲ Ꭼ U T I N G Oggetto E T S R E E responsabilitar A N I RZA CIVILE T SEZIONE S I einle ( Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 8861/98 - Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA Consigliere Dott. Vittorio DUVA Cron. 8472 Dott. Ugo FAVARA Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Rel. Consigliere Rep. Ud. 11/10/00 Dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dall'avvocato т COMUNE DI FRIGENTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso lo studio dell'avvocato ANGELO CLARIZIA difeso SALVATORE PRISCO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
RD IU, RD IC;
intimati - avverso la sentenza n. 5/98 del Giudice di pace di FRIGENTO, emessa e depositata il 21/02/98 (R.G. 24/97); 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1593 udienza del 11/10/00 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO RD EP e IC, proprietari di un fab- bricato sito nel Comune di Frigento, lamentando che un locale a piano terra era stato danneggiato da infiltra- zioni di acqua piovana, dovute alla cattiva sistemazio- ne e manutenzione dell'adiacente strada comunale, con- venivano in giudizio il predetto Ente, per sentirlo condannare al risarcimento del danno, quantificato in т lire 1.900.000, oltre agli interessi e alla svalutazio- ne monetaria, о al pagamento di quella diversa somma che sarebbe stata ritenuta di giustizia. Il convenuto eccepiva l'improponibilità della do- manda, per difetto di giurisdizione del giudice ordina- rio, e nel merito ne chiedeva il rigetto. L'adito giudice di pace, con sentenza del 21 feb- braio 1999, in accoglimento della domanda, ha condanna- to il Comune a un risarcimento di lire 1.900.000, oltre agli interessi legali dalla domanda. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il soc- combente, formulando un unico motivo. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, denunciando insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.), il ricorrente so- stiene che la sentenza, basata sulla consulenza tecnica di parte e sulle dichiarazioni rese da RD IC nel libero interrogatorio, prescinde dall'accertamento rigoroso del nesso di causalità tra la cattiva gestione e manutenzione della strada da un lato e i danni da in- filtrazioni nel locale di proprietà degli attori т dall'altro. Del resto la consulenza sopra richiamata adopera, sul nesso di causalità, formule ambigue e in- certe, mentre le stesse dichiarazioni del RD fa- rebbero supporre che, a suo avviso, le infiltrazioni non abbiano origine nella cattiva costruzione o manu- tenzione della strada comunale. Il giudice di pace, prosegue il ricorrente, assai sommariamente ha risolto il problema dell'imputabilità del fatto dannoso sulla base di un generico e superfi- ciale riferimento alle sole fonti di prova "ex adver- SO", trascurando assolutamente l'indagine sulle altre possibili cause dei danni, pur emerse dall'istruttoria, e specie dalle deposizioni testimoniali del consulente di parte e del tecnico comunale;
e senza avvertire la necessità di disporre, per dirimere ogni dubbio, una 3 consulenza tecnica d'ufficio. Il ricorso è destituito di fondamento. Dopo una serie di considerazioni, apparentemente in punto di diritto, circa i principi vigenti in tema di responsabilità della pubblica amministrazione per l'omessa manutenzione delle strade, ma che in realtà, sul presupposto implicito di una piena coincidenza dei due ordinamenti, equivalgono, nella sostanza, all'enunciazione dei criteri di equità da applicare innella decisione della causa;
il giudice di pace, punto di fatto, accerta che l'evento dannoso "si è ef- fettivamente verificato ed emerge dalle risultanze in atti (libero interrogatorio, consulenza tecnica di par- т te confermata dal geom. Capobianco chiamato a testimo- niare, fotografie), essendo pacifico che if locale a piano terra del fabbricato RD risulta danneggia- to dall'infiltrazione d'acqua piovana proveniente dall'adiacente e confinante strada comunale di Via Frontespizio, per come realizzata in pietra incerta, senza massetto stabilizzante e senza malta cementizia, mantenuta in stato di vero abbandono". Non manca di aggiungere il giudicante, quanto all'elemento soggettivo, che la colpa dell'amministrazione consiste nel suo "totale disinte- resse", e pertanto nella mancata adozione di "qualsivoglia misura per impedire danni a terzi", seb- bene l'intervento del Comune fosse stato più volte sol- lecitato;
per concludere, esplicitamente, che tra il fatto colposo posto in essere dal Comune e l'evento di danno sussiste un indubbio nesso di causalità non solo naturale, ma anche giuridica. A fronte di questa motivazione congrua ed esaurien- che dà piena contezza tanto dell'accertamento dei te, fatti rilevanti (la derivazione causale del danno dall'omessa manutenzione della strada) quanto del crite- M rio equitativo adottato, in tema di colpevolezza, per pervenire all'affermazione della responsabilità dell'ente territoriale;
quest'ultimo enuncia nel ricor- SO sue personali valutazioni e suggerisce proprie in- terpretazioni delle prove orali e documentali, suppo- nendo diverse cause ° concause delle infiltrazioni e infine allegando la necessità di una consulenza tecni- ca, che il giudice di pace ha evidentemente ritenuto superflua, attesa la piena sufficienza, ai fini della decisione, del materiale raccolto. Col pretesto di denunciare inesistenti vizi di moti- vazione il ricorrente introduce dunque, nel presente giudizio di legittimità, un'inammissibile istanza di riesame del merito della causa. Il ricorso va per conseguenza rigettato, senza nes- 5 sun provvedimento sulle spese di questa fase, per la già rilevata assenza degli intimati.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso a Roma, addì 11 ottobre 2000. IL CONSIGLIERE EST. II PRESIDENTE FrancisGaran Zumbaticales IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattistathe Depositata in Cancelleria Oggi, lì 20 MAR 2001 CASS IL CANELLIERE O L Giovanni hambattista L O 4 B 7 E 3 ) . E N O E E N * N C , 1 O A I 9 Z P 9 I A 1 - R D 1 T 1 S E - I 1 G C 2 I E . R D L U A I 9 D 3 G E E T E 6 N N E 4 . S . T E T S T I ( R A 9