Sentenza 7 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/02/2001, n. 1762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1762 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' IN01762/01 REPUBBLICA ITA A. DEL OPOL ITA NO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Vincenzo TREZZA R.G.N. 19759/98 - Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere 21927/98 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere - Cron. 3680 - Rel. Consigliere - Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Dott. Aldo DE MATTEIS - Consigliere Ud. 27/11/00 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio IL SOLE 24 O dal Sig. ACCIONI PAOLA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA per diritti L. 3000 1 7 FEB. 2001 ARCHIMEDE 97, presso lo studio dell'avvocato STERPETTI IL CANCELLIERE EMILIO, rappresentata e difesa dall'avvocato MURGIA BRUNO, giusta delega in atti;
CANCELLERIA ricorrente
contro
CG066724 SARDA RECAPITI SRL;
- intimato e sul 2° ricorso n° 21927/98 proposto da: SRL, in persona del legale SARDA RECAPITI pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante 2000 in ROMA VIA OSLAVIA 7, presso lo studio dell'avvocato 4887 -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SARACENI STEFANIA, rappresentato e difeso UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dall'avvocato PINNA ELIGIO, giusta delega in atti;
dal Sig. D'AMATI controricorrente e ricorrente incidentale 300per diritti L. 12 FEB. 2001 il nonchè
contro
IL CANCELLIERE ACCIONI PAOLA;
- intimata avverso la sentenza n. 630/97 del Tribunale di SASSARI, depositata il 29/10/97 R.G.N. 657/97; DIRITTI DI udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/00 dal Consigliere Dott. Giancarlo A G 912 WAX D'AGOSTINO; udito l'Avvocato INNAMORATI per PINNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale al Sig. PINNA per diritti L. il 2.3. FEB 2001. IL CANCELLIERE • -2- 19759/98 Svolgimento del processo Con ricorso del 29.9.1993 al Pretore del lavoro di Sassari, AO NI esponeva di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della DA AP s.r.l. dal 1° maggio 1992 al 29 settembre 1993, di non essere stata mai formalmente assunta, di essere stata retribuita in misura inferiore ai minimi contrattuali e di essere stata licenziata senza giusta causa ○ giustificato motivo. Chiedeva, pertanto, che il Pretore accertasse la natura subordinata del rapporto di lavoro e condannasse la società al pagamento delle differenze retributive e di TFR;
chiedeva, altresì, che il giudice adito, accertata la il quale, illegittimità del recesso del datore di lavoro, che a partire dalla data sopra indicata, si era rifiutato di ricevere le D'Ag prestazioni della dipendente, ordinasse la reintegrazione della dipendente nel posto di lavoro e condannasse la convenuta al risarcimento dei danni. La SOC. DA AP si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda, assumendo che tra le parti era intercorso un semplice rapporto di collaborazione esterna ed occasionale e che, di conseguenza, non vi era stato alcun licenziamento. Il Pretore, con sentenza del 12 marzo 1996, in parziale accoglimento del ricorso, affermava la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti e condannava la società a regolarizzare la posizione previdenziale della lavoratrice;
rigettava invece, perché non provate, le domande relative al pagamento delle differenze retributive ed alla illegittimità del preteso licenziamento. Avverso detta sentenza proponevano appello principale la NI e appello incidentale la DA AP. Il Tribunale di Sassari, con sentenza dell'8 ottobre 1997, rigettava entrambi gli appelli. Quanto all'appello principale, i giudici del gravame osservavano che la sentenza del Pretore non era censurabile, atteso che, per un verso, avendo la NI chiesto il pagamento di differenze retributive, le allegazioni fornite erano del insufficienti a dimostrare il petitum della pretesa, tutto mentre, per altro verso, nessuna dimostrazione sull'esistenza dell'eccepito recesso era stata fornita dall'appellante. Quanto all'appello incidentale, i giudici dell'appello osservavano che le prove raccolte nel giudizio di primo grado deponevano univocamente per l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti. Avverso detta sentenza AO NI ha proposto ricorso per D.Ag. cassazione sostenuto da due motivi. La soc. DA AP, che ha resistito con controricorso, ha proposto a sua volta ricorso incidentale sostenuto da un unico motivo. Motivi della decisione Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei ricorsi a norma dell'art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni proposte contro la stessa sentenza. Con il primo motivo del ricorso principale, la lavoratrice denuncia violazione dell'art. 2099 c.c. e dell'art. 36 Cost. e sostiene che il Tribunale, dopo aver riconosciuto la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la società convenuta, non poteva esimersi dal determinare le differenze retributive e di TFR dovute allegando una pretesa genericità della domanda, posto che la dipendente aveva offerto in percepiti comunicazione la copia delle ricevute dei pagamenti ricevot ed 3 aveva dedotto la non conformità degli stessi ai parametri fissati dal CCNL di settore. Con il secondo motivo la NI, denunciando violazione degli artt. 1206, 1217 c.c. e 18 legge n. 300 del 1970, nonché omessa pronuncia, censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto non provato il recesso datoriale e deduce che, una volta accertata la natura subordinata e a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, il rifiuto ingiustificato della società di ricevere le prestazioni della lavoratrice non poteva essere altrimenti qualificata che licenziamento per fatti concludenti, con la conseguente applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 18 della legge n. 300 del 1970. Con l'unico motivo del ricorso incidentale la SOC. DA D'Ag AP denuncia omessa e insufficiente motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui afferma l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e sostiene che le testimonianze raccolte erano tali da dover indurre il giudice dell'appello ad escludere la natura subordinata del rapporto intercorso con la NI. Volendo seguire l'ordine logico delle varie questioni proposte dalle parti, è opportuno esaminare per primo l'unico motivo del incidentale, poiché l'accertamento del rapporto di ricorso subordinato è preliminare all'esame di ogni altra lavoro questione. in questione Il ricorso incidentale è infondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Cort infatti, la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro effettuata dal giudice di merito è censurabile in sede di legittimità soltanto limitatamente alla scelta dei parametri normativi di individuazione della natura subordinata o autonoma del rapporto, 4 mentre l'accertamento degli elementi che rivelino l'effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto e che siano idonei a ricondurre la prestazione al suo modello, costituisce un apprezzamento di fatto delle risultanze processuali che, se immune da vizi logici e giuridici e adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità ( cfr., tra le tante, Cass. n. 5960 del 1999, n. 564 del 1998, n. 13857 del 1999). Nella specie il Tribunale ha premesso correttamente che caratteristica qualificante della subordinazione è l'inserimento del dipendente all'interno dell'organizzazione dell'impresa nonché la sua soggezione ai poteri di vigilanza e controllo del datore di lavoro, mentre elementi indiziari in tal senso possono desumersi dall'oggetto della prestazione, dalle modalità D'Ag dell'organizzazione imprenditoriale e dall'incidenza del rischio * di impresa;
quindi, valutando attentamente le risultanze processuali, ha ritenuto che le prove offerte dalla ricorrente portassero univocamente a ravvisare nel concreto rapporto le parti gli elementi propri della intercorso tra subordinazione, come sopra evidenziati. del Tribunale, sorrette da congruaQueste valutazioni motivazione, non presentano alcun profilo di manifesta illogicità o contraddizione, né evidenziano altri vizi nell'iter argomentativo che sorregge la decisione. Non va trascurato, peraltro, che la valutazione dei fatti e delle prove, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, sono riservati al giudice del merito e che il controllo di legittimità non può riguardare il convincimento del giudice di merito sulla rilevanza delle prove, ma solo la congruenza e la razionalità 5 della motvazione (Vedi Cass. n. 2008 del 1996, n. 12652 del 1997, n. 2404 del 2000). Nella specie le censure mosse dal ricorrente incidentale, dell'iter argomentativo lungi dal dimostrare le deficenze si risolvono in definitiva seguito dai giudici dell'appello, nella prospettazione di un diverso apprezzamento delle stesse circostanze di fatto già valutate dal Tribunale in senso ricorrente e nella contrario alle aspettative del medesimo consentito in questa richiesta di un riesame del merito, non sede di legittimità. In conclusione, il ricorso incidentale deve essere respinto. Sono fondati, per contro, i due motivi del ricorso principale, connessione, è opportuno esaminareche, per la loro stretta D.Ag. congiuntamente. Il Tribunale, infatti, dopo aver accertato la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra la NI e la società DA AP, non ha tratto da tele premessa tutte le conseguenze che era possibile ricavare dai dati fattuali in suo possesso. In primo luogo il Tribunale ha respinto la domanda della lavoratrice diretta ad ottenere la condanna della società al pagamento delle differenze retributive e di TFR, assumendo che le allegazioni fornite erano del tutto insufficienti a dimostrare il petitum della pretesa, non avendo la NI neppure dedotto quanto effettivamente percepito per le prestazioni svolte, né indicato i parametri in base ai quali stabilire l'entità della retribuzione dovuta. Nell'atto di appello, riprodotto per esteso nel ricorso per cassazione, la lavoratrice, però, aveva sollecitato la riforma della sentenza pretorile, richiamando l'attenzione del Tribunale sulla circostanza che nell'atto introduttivo del giudizio aveva indicato il periodo di tempo in cui aveva lavorato alle dipendenze della società, il numero di ore settimanali di lavoro ed il CCNL di settore applicabile ed aveva altresì offerto in comunicazione le certificazioni relative ai compensi globalmente percepiti. Orbene, il Tribunale non ha tenuto in alcun conto le predette indicazioni della ricorrente, di per sé sufficienti a precisare il petitum della pretesa, ed ha immotivatamente respinto la domanda, senza spiegare le ragioni per le quali dette indicazioni dovevano ritenersi insufficienti ai fini della determinazione del quantum preteso, pur essendo agevole il calcolo delle differenze tra il minimo contrattuale stabilito dal CCNL e le D'Ag. somme effettivamente percepite dalla lavoratrice. Allo stesso modo il Tribunale ha ritenuto che la NI non abbia fornito la prova del suo licenziamento, reputando a tal fine del tutto inidonee ed insufficienti le presunzioni indicate sul punto nell'atto introduttivo del giudizio;
ma non ha spiegato come, a suo giudizio, debba qualificarsi una interruzione del rapporto di lavoro subordinato, quando sia pacifico che non vi siano stati né risoluzione per mutuo consenso, né dimissioni volontarie del lavoratore, ed in presenza di allegazioni difensive del datore di lavoro, secondo cui il rapporto di lavoro aveva natura autonoma ed era quindi liberamente risolubile dal committente. In conclusione, la sentenza impugnata presenta una motivazione del tutto insufficiente ed illogica nei punti investiti dall'impugnazione della lavoratrice. Pertanto, in accoglimento del ricorso principale, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata per un nuovo 7 esame ad altro giudice, indicato in dispositivo, che provvederà regolamento delle spese del presente giudizio di anche al cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Cagliari. Così deciso in Roma il 27 novembre 2000 Il Presidente Il Cons. estensore Ийсенью Чика Я ожило Обротім Shill IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, - 7 FEB 2001 IL LABORATORE Ɑ o A A CANCELLERIA 0 1 M T I Ɑ S T O I TI T V N I S N I L ! I T O L N Z N I 'O O Ɑ Ð I V V Ð I Ɑ A I S V M I 1 J O N 1 O S D - I S 8 N I - I I C 4 V I S 8 R A G I I T Ī S N N ' V Y ' O N I I I O ' T V E S 'O 1 C S 0 V G I