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Articolo 2 della Legge 2 marzo 1954, n. 41
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Legge 2 marzo 1954, n. 41
Articolo 2 della Legge 2 marzo 1954, n. 41
Versione
8 aprile 1954
Art. 2.
Il termine del 30 aprile 1954, di cui all'art. 2 della legge predetta, e' prorogato al 30 aprile 1955.
Entrata in vigore il 8 aprile 1954
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