Sentenza 6 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/2003, n. 11896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11896 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 1 1 896/03 SEZIONE LAVORO Lavoro Composta Magli Ill.m Sigeri Dott. Salvatore SENES Presidente R.G. N. 9337/00 Dott. Luciano Consigliere VIGOLO Cron. 25778 Dott. Giovanni Consigliere MAZZARELLA Rep. Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Ud. 08/10/02 Rel. Consigliere Dott. DO VIDIRI ha pronunciato la seguente SE N T ENZA sul ricorso proposto da: MODENESE ADRIANO INDUSTRIA ALIMENTARE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BERGAMO 3, presso lo studio dell'avvocato AMOS ANDREONI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato AMEDEO BUFI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17,2002 Centrale dell'Istituto, 3921 presso l'Avvocatura -1- rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, FABIO FONZO, FABRIZIO CORRERA, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 2138/99 del Tribunale di VERONA, depositata il 28/12/99 R.G.N. 410/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/02 dal Consigliere Dott. DO VIDIRI;
udito l'Avvocato CORETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per C il rinvio a nuovo ruolo, in subordine inammissibilità ed in ulteriore subordine rinvio alle S.U. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso del 15 gennaio 1998 la s.p.a. ES Adriano Industria, in concordato preventivo,adiva il Pretore di Verona lamentando che con verbale di accertamento del 17 marzo 1997 1'INPS le avesse contestato di avere proceduto a collocare in mobilità il personale dipendente, ai sensi dell'art. 4 1. 23 luglio 1991 n. 223, prima dell'omologazione del concordato preventivo e senza effettuare il relativo versamento del contributo d'ingresso. A sostegno della sua domanda la società ricorrente deduceva l'infondatezza della pretesa dell'INPS a vedersi riconoscere dalla procedura concorsuale il contributo Guds brothe di ingresso di cui all'art. 5, comma 4, 1. 223 del 1991, rientrando nella facoltà del commissario giudiziale, nominato col decreto di ammissione al concordato preventivo, di avviare la procedura di mobilità. La società chiedeva, quindi, la declaratoria dell'illegittimità del verbale di accertamento dell'INPS. Nel costituirsi in giudizio l'INPS chiedeva il rigetto della domanda rilevando che la possibilità di avviare la procedura di mobilità, con esonero del pagamento del relativo contributo di legge, era espressamente limitata dall'art. 3, comma 3, 1. 223 del 1991 al 1 7 liquidatore per il caso di omologazione del concordato preventivo. In via riconvenzionale l'INPS instava per la condanna della ricorrente al pagamento delle somme dovute a titolo di contributo di mobilità e delle somme aggiuntive. Il Pretore di Verona accoglieva la domanda attrice e rigettava la riconvenzionale, dichiarando compensate le spese del giudizio. Il Tribunale di Verona con sentenza del 29 dicembre 1999, in totale riforma della decisione di primo grado, condannava invece la Arredamenti s.p.a. al ES Adriano Industria pagamento in favore dell'INPS della somma di lire Gundo Boke 369.334.670, compensando interamente tra le parti le spese del giudizio. Avverso tale decisione, la s.p.a. ES Adriano Industria Alimentare propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo. Resiste 1'INPS con controricorsi notificati alla controparte in data 12 maggio e 30 maggio 2000. MOTIVI DELLA DECISIONE confront In primo luogo va esaminata l'eccezione sollevata ne dalla società ES Adriano Industria di da parte fell /HPS Arredamenti che ha dedotto l'inammissibilità del G per essere stata il suddetto ricorso per cassazione e cioè oltre il tardivamente, ricorso notificato 2 termine di cui all'art. 325 c.p.c. L'eccezione è fondata e, pertanto, va accolta. Come risulta dagli atti processuali, la sentenza del Tribunale di Verona è stata notificata dall'INPS 1'11 febbraio 2000 mentre il ricorso per cassazione è stato notificato dalla società in data 16 maggio 2000, e cioè, come già detto, dopo la scadenza del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. Consegue da quanto ora detto che il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile con conseguente impossibilità di esame del merito del ricorso stesso, con il quale la società ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 1, disposizione DO Vielen preliminare del c.c. e dell'art. 3, terzo comma, della 223 del 1991, nonchè insufficiente legge e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, lamentando che il Tribunale, nel pervenire alle sue conclusioni, si è limitato ad una interpretazione letterale dell'art. 3, comma 3, della legge 223 del 1991 laddove avrebbe dovuto seguire altri criteri ermeneutici, quale quello logico- sistematico, al fine di ricostruire la effettiva voluntas legis. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione. 3 la Corte dichia tra le parti cassazione. Così deciso in IL PRESIDENTE Jahahui,
P.Q.M.
ra inammissibile il ricorso e compensa le spese del presente giudizio di Roma 1'8 ottobre 2002. IL CONSIGLIERE ESTENSORE DO Violen the влев IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria EMIA OL CA SUPR Loggi 6 AGO. 2003 Joshepawell IL CANCELLIERE O N E J A 0 S 1 S A I D , , O D L N L A O T S P I I H I C A O T S A O D P E N G , I M I O G S R E A T L A D S I E O G A T T E L T N R L I E E R S I E D D O 4