Sentenza 28 gennaio 2016
Massime • 1
Ai fini della remissione del debito per le spese processuali e di mantenimento in carcere, richiesta dal condannato che abbia sofferto un periodo di detenzione, la regolarità della condotta deve essere intesa come assiduo e costante impegno del condannato nell'opera di rieducazione e non impone l'accertamento dell'effettivo distacco dall'associazione delinquenziale di riferimento.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/01/2016, n. 6827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6827 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2016 |
Testo completo
6 8 27/ 1 6 27 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 28/01/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ARTURO CORTESE - Presidente - SENTENZA N. 351/2016 Rel. Consigliere - Dott. ALDO CAVALLO REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. ROSA ANNA SARACENO N. 25293/2015 - Consigliere - Dott. MONICA BONI Dott. ANTONIO MINCHELLA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IR IN N. IL 11/09/1936 avverso l'ordinanza n. 6018/2014 GIUD. SORVEGLIANZA di REGGIO EMILIA, del 29/04/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette/semite le conclusioni del PG Dott. Francesco Solzano, i puole te chiesto il ripeto del nors;
Udit i difensor Avv.; Да RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia ha respinto l'opposizione proposta da IR NC avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di remissione del debito (riferimento n. 13-08 RRG) relativo alle spese di giustizia e di mantenimento in carcere afferenti il procedimento definito con sentenza di condanna della Corte di Assise di : Appello di Caltanissetta deliberata il 28 giugno 2005, ribadendo il giudizio di infondatezza della stessa per difetto del presupposto "della buona condotta inframurale richiesto dall'art. 6 d.P.R. n. 115/2002", valutazione che "pur in presenza di formale regolare condotta inframurale" è stata basata sul rilievo "dell'assenza di un distacco del condannato dall'associazione delinquenziale di riferimento e di un serio percorso di revisione critica delle scelte criminali del passato”, non sussistendo "allo stato elementi inerenti ad una definitiva rottura del vincolo associativo".
2. Ha proposto impugnazione l'interessato, censurando il provvedimento sotto il profilo della inosservanza della legge penale e del vizio di motivazione (contraddittorietà e manifesta illogicità) in quanto il Magistrato di sorveglianza, pur ritenendo integrato il requisito della regolare condotta in istituto, ha comunque rigettato l'istanza di remissione del debito sulla base di una valutazione illegittimamente incentrata sul non pertinente rilievo dell'assenza "di un distacco dall'associazione delinquenziale di riferimento e di un serio percorso di revisione critica delle scelte criminali del passato". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è, nei termini di seguito precisati, fondato.
1.1 Occorre considerare, preliminarmente, che il beneficio della remissione : del debito relativo alle spese del procedimento e di mantenimento in carcere, secondo la previsione dell'art. 6, comma 2 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, può essere concesso al condannato in disagiate condizioni economiche che abbia tenuto in istituto una regolare condotta ai sensi dell'art. 30-ter, comma 8 della legge 26 luglio 1975, n. 354», ovvero, come precisato dalla norma richiamata, abbia palesato "durante la detenzione... costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali". Al riguardo, è opportuno rammentare, che se è pur vero, che nel vigore dell'art. 56 Ord. pen. (norma che nella sua originaria formulazione richiedeva per la remissione del debito che l'istante si fosse «distinto per regolare condotta>) questa Corte (Sez. 1, n. 738 del 13/04/1983 - dep. 27/05/1983, Campria, Rv. Ale 159273) ha affermato il principio secondo cui "la regolare condotta" non va intesa come supino adattamento alle regole carcerarie, ma come assiduo e costante impegno del condannato all'opera di rieducazione;
in particolare al lavoro, allo apprendimento scolastico e professionale, ed infine, al mantenimento dei buoni rapporti di correttezza con gli altri detenuti e con il personale di custodia, elementi tutti sintomatici di un sicuro ravvedimento, e del progressivo abbandono dei disvalori che avevano indotto a scelte criminali», la successiva giurisprudenza però (in tal senso si veda Sez. 1, n. 5304 del 16/10/1996 - dep. 23/11/1996, Alario, Rv. 206222), anche in considerazione della nuova formulazione della norma di riferimento, che autorevole dottrina ha osservato essere connotata da "un minor rigore", non ha mancato di rilevare come, ai fini della concessione del beneficio, non sia richiesta la prova della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, rilevante ai fini dell'applicazione della misura alternativa della liberazione anticipata prevista dall'art. 54 dell'ordinamento penitenziario»; orientamento questo ribadito anche da un più recente arresto (Sez. 1, n. 7772 del 16/11/2007 - dep. 20/02/2008, Comande', Rv. 239229), secondo cui «il rigetto dell'istanza di remissione del debito non può essere fondato, in via esclusiva, sulla mera rilevazione dell'avvenuto rigetto di una precedente istanza di liberazione anticipata>. Da ciò discende, che in presenza di una "regolare condotta inframurale" come rilevata nella specie dal giudice di merito, l'istanza non poteva essere rigettata in base al mero rilievo dell'assenza di distacco dall'associazione delinquenziale di riferimento, ovvero, par di comprendere, a ragione della mancata dissociazione del ricorrente NC IR (in regime di detenzione ex art. 41-bis Ord. pen.), dall'associazione mafiosa di apparenza, non richiedendo il legislatore una siffatta condizione. L'ordinanza impugnata va perciò annullata con rinvio al giudice "a quo" per nuovo esame dell'istanza di remissione del debito, il quale dovrà procedere ad un nuovo esame dell'istanza nel rispetto del principio di diritto sopra evidenziato, procedendo, per altro, all'esame della sussistenza dell'ulteriore requisito delle "disagiate condizioni economiche" che non risulta esaminato in sede di opposizione, per la preliminare rilevazione, non adeguatamente motivata, della insussistenza del requisito "della buona condotta inframurale".
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2016. дело Секссе J Il consigliere estensore