Sentenza 22 settembre 2010
Massime • 1
Allorché, a seguito di errore di fatto dell'autorità penitenziaria, il detenuto sia stato ammesso al regime ordinario di trattamento rieducativo, non consentito essendo egli stato condannato a pena inflitta per reato ostativo, è legittima l'applicazione, nei suoi confronti, di disciplina sopravvenuta più restrittiva anche se, nel periodo di fruizione del trattamento cui non avrebbe avuto diritto, il suo comportamento sia stato irreprensibile. (Fattispecie in tema di limitazione ai colloqui e alle telefonate, in relazione alla quale la Corte ha ritenuto che il regime più favorevole di quel che si sarebbe dovuto applicare al detenuto e del quale quest'ultimo aveva fruito per oltre sei anni non era riconducibile a un intento premiale, ma a un mero errore di fatto che, pur se non addebitabile al detenuto, non avrebbe potuto continuare a giovargli, nell'assenza dei presupposti per l'applicazione del relativo regime).
Commentario • 1
- 1. Partecipazione all’associazione con finalità di terrorismoDario Albanese · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza commentata, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. «La legge penale non può che limitarsi a punire la partecipazione – comunque essa avvenga – alle associazioni criminali», essendo invece queste ultime che, «a seconda di come organizzano la propria azione, stabiliscono come, ed in che cosa, detta partecipazione si deve declinare»[1]. È questa, in estrema sintesi, la lente utilizzata dalla Corte d'Assise di Milano nella motivazione della sentenza in commento, con la quale i due imputati sono stati condannati alla pena di sei anni di reclusione per il reato di cui all'art. 270bis, co. II, c.p., per aver partecipato all'associazione terroristica …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/2010, n. 34989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34989 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2010 |
Testo completo
349 89 / 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 22/09/2010 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Presidente - SENTENZA Dott. EDOARDO FAZZIOLI
- Consigliere - N. 2108/2010- MARCELLO ROMBOLA' Dott.
- Consigliere - FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Dott. REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 5441/2010 Dott. MAURIZIO BARBARISI
Rel. Consigliere - Dott. PAOLA PIRACCINI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI PAVIA nei confronti di:
1) GE DO N. IL 27/11/1965 * C/
avverso l'ordinanza n. 2495/2009 GIUD. SORVEGLIANZA di PAVIA, del 28/01/2010
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLA PIRACCINI;
*lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
Udit difensor Avv.;
FATTO E DIRITTO
Il Magistrato di sorveglianza di Pavia accoglieva il reclamo presentato da Agrigento LD avverso il provvedimento emesso dal Direttore della Casa Circondariale di Voghera con il quale, ai sensi dell'art. 37, comma 8, e 39, comma 2, del DPR 230/2000, aveva disposto il limite dei 4 colloqui mensili e di due telefonate al mese, essendo egli un detenuto in espiazione di delitti di cui all'art. 4 bis O.P.
Il magistrato aveva rilevato che dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni regolamentari che limitavano i colloqui il detenuto era stato ammesso al regime ordinario nell'erroneo presupposto che egli non stesse scontando la pena per uno dei reati ostativi e questo per sei anni e durante detto periodo aveva comunque tenuto un comportamento corretto e non aveva abusato del beneficio concesso sia pure per errore. Ne conseguiva che poteva trovare applicazione nei suoi confronti l'interpretazione giurisprudenziale che negava la possibilità di un regresso nel trattamento di rieducazione a seguito dell'entrata in vigore di norme più restrittive, essendo innegabile che i colloqui e le telefonate costituivano un trattamento rieducativo. A ciò aggiungasi che la determinazione dei colloqui e delle telefonate spettanti ai detenuti, pur essendo imposta dalla legge, consente delle deroghe quando ricorrano particolari circostanze o motivi di particolare rilevanza e quindi ben poteva essere derogata nel caso particolare.
Avverso la decisione presentava ricorso il P.M. e deduceva violazione di legge in quanto l'ordinanza si basava su un assunto erroneo e cioè che nel caso di specie si sarebbe verificato un regresso nel trattamento rieducativo;
invece il detenuto non avrebbe dovuto beneficiare di quel regime per legge, essendo in espiazione per un reato ostativo, e vi era stato ammesso per errore della Direzione Penitenziaria;
inoltre i colloqui e le telefonate non erano di natura premiale ma ordinaria e quindi non rilevava la regolare condotta tenuta dal detenuto. Infine i principi di diritto che vietavano il regresso nel trattamento rieducativo erano sempre stati applicati quando a seguito dell'entrata in vigore di una disciplina più restrittiva il detenuto avesse già beneficiato del trattamento più favorevole per suoi meriti e non nel caso di mero errore, cioè per mere situazioni di fatto che determinavano una ingiustificata disparità di trattamento con altri detenuti. Infine non poteva invocarsi la presenza di una certa discrezionalità nella concessione dei colloqui e delle telefonate in quanto la legge correlava tale discrezionalità a situazioni particolari di emergenza e non alla regola.
இ 1 La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto e l'ordinanza annullata senza rinvio.
Le disposizioni limitative dei colloqui e delle telefonate sono strettamente correlate al regime differenziato stabilito per esigenze di ordine pubblico nei confronti di detenuti che in relazione al titolo di reato si presumono pericolosi;
per coloro che sono in espiazione di pene per reati di cui all'art. 4 comma 1, O.P. non sono ammesse deroghe, a differenza di quanto previsto per i reati previsti dal comma 1 ter. Nel caso di specie il detenuto ha beneficiato di un trattamento più favorevole per errore in quanto la direzione penitenziaria aveva ritenuto che non stesse scontando la pena per un reato ostativo e quindi tale trattamento non gli era stato concesso in virtù di una valutazione positiva del suo percorso di rieducazione ma per mero errore di fatto. Ne consegue che indipendentemente dal positivo comportamento intramurario non è applicabile nei suoi confronti il principio di diritto che non consente un regresso nel trattamento comportamentale a seguito dell'entrata in vigore di una norma più restrittiva;
infatti si ripete nel caso di specie non vi era stato alcun intento premiale nel trattamento più favorevole ma solo un errore del quale non poteva addebitarsi nulla al detenuto ma neppure consentire che continuasse a beneficiarne in violazione di legge. Il riferimento alla possibilità di deroga al regime ordinario in casi particolari in materia di colloqui, non poteva consentire il ripristino del precedente trattamento, proprio perché non vi erano le situazioni eccezionali o particolari che consentivano la deroga.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Roma 22 settembre 2010
ons, est. Il Presidente
Paola Piraccini
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
2 8 SET. 2010
IL CANCELLIE
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