Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/2010, n. 34989
CASS
Sentenza 22 settembre 2010

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Massime1

Allorché, a seguito di errore di fatto dell'autorità penitenziaria, il detenuto sia stato ammesso al regime ordinario di trattamento rieducativo, non consentito essendo egli stato condannato a pena inflitta per reato ostativo, è legittima l'applicazione, nei suoi confronti, di disciplina sopravvenuta più restrittiva anche se, nel periodo di fruizione del trattamento cui non avrebbe avuto diritto, il suo comportamento sia stato irreprensibile. (Fattispecie in tema di limitazione ai colloqui e alle telefonate, in relazione alla quale la Corte ha ritenuto che il regime più favorevole di quel che si sarebbe dovuto applicare al detenuto e del quale quest'ultimo aveva fruito per oltre sei anni non era riconducibile a un intento premiale, ma a un mero errore di fatto che, pur se non addebitabile al detenuto, non avrebbe potuto continuare a giovargli, nell'assenza dei presupposti per l'applicazione del relativo regime).

Commentario1

  • 1Partecipazione all’associazione con finalità di terrorismo
    Dario Albanese · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza commentata, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. «La legge penale non può che limitarsi a punire la partecipazione – comunque essa avvenga – alle associazioni criminali», essendo invece queste ultime che, «a seconda di come organizzano la propria azione, stabiliscono come, ed in che cosa, detta partecipazione si deve declinare»[1]. È questa, in estrema sintesi, la lente utilizzata dalla Corte d'Assise di Milano nella motivazione della sentenza in commento, con la quale i due imputati sono stati condannati alla pena di sei anni di reclusione per il reato di cui all'art. 270bis, co. II, c.p., per aver partecipato all'associazione terroristica …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/2010, n. 34989
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34989
Data del deposito : 22 settembre 2010

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