Cass. pen., sez. III, sentenza 10/10/2013, n. 44202
CASS
Sentenza 10 ottobre 2013

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Massime1

In tema di reati edilizi, la responsabilità del proprietario non committente non può essere oggettivamente dedotta dal diritto sul bene né può essere configurata come responsabilità omissiva per difetto di vigilanza, attesa l'inapplicabilità dell'art. 40, secondo comma, cod. pen., ma dev'essere dedotta da indizi ulteriori rispetto all'interesse insito nel diritto di proprietà, idonei a sostenere la sua compartecipazione, anche morale, al reato. (Fattispecie in cui a Corte ha annullato la sentenza di condanna del proprietario non committente per non essere stati valutati gli elementi emersi dall'istruttoria, quale la stabile residenza dell'imputato in luogo distante da quello interessato dall'opera abusiva, l'assenza durante il periodo della costruzione di cui si erano occupati i genitori, l'indisponibilità di risorse economiche compatibili con l'attività edilizia).

Commentario1

  • 1Abuso edilizio: Quando il proprietario non è punibile?
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

    1. Premessa Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di reati edilizi, la prova della responsabilità del proprietario non committente delle opere abusive non può essere desunta esclusivamente dalla piena disponibilità giuridica e di fatto del suolo e dall'interesse specifico ad edificare la nuova costruzione, ma necessita di ulteriori elementi, sintomatici della sua compartecipazione, anche morale, alla realizzazione del manufatto, quali la presentazione della domanda di condono edilizio, i rapporti di parentela o affinità tra esecutore materiale dell'opera e proprietario, la presenza di quest'ultimo "in loco" e lo svolgimento di attività di vigilanza nell'esecuzione dei lavori …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 10/10/2013, n. 44202
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44202
Data del deposito : 10 ottobre 2013

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