Sentenza 27 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/02/2001, n. 2912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2912 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
O L 4 L 7 O 3 . B N E , E 1 EPUBBLICA ITALIAN N 9 9 O LACOR 02 91 2 1 I - Z 1 ) A 1 E R - T 1 C S 2 OPO O ITALIANO 0 1 A R . P ICE L 9 D 3 A IU G 6 4 E W * REMA DI CASSAZIONE Oggetto risoluzione SEZIONE SECONDA CIVILE contratto dipermit di una vespa Prappie Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo Presidente BALDASSARRE - R.G.N. 16155/98 Cron. 5970 -• Consigliere Dott. Antonio VELLA Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere Rep. Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE Ud.28/09/00 Rel. Consigliere Dott. RA TROMBETTA - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 607 SENTENZA Richiesta cop dal Sig. 72 300 sul ricorso proposto da: per diritti L. 27 FEB. 2001 elettivamente domiciliato in ROMA GISMONDI EMILIANO, IL CANCELLIERE VIALE GLORIOSO 13, presso lo studio dell'avvocato BUSSA LIVIO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AN AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato BOZZI GIUSEPPE, che lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 4322/98 del Giudice di pace di ROMA, depositata il 11/05/98;2000 1520 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 28/09/00 dal Consigliere Dott. RA TROMBETTA;
udito l'Avvocato BUSSA Livio del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'inammissibilità. 772 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 27 maggio 1997 IL IS conveniva davanti al G. di P. di Roma LO CI, deducendo: che con contratto di permuta del 15.7.96 aveva ricevuto dal convenuto il trasferimento della Vespa Piaggio V5A1T telaio n. 258192 (valore £. 1.500.000) e di £. 100.000 a fronte del corrispettivo trasferimento dello scooter Honda Bali di proprietà dell'attore; che in occasione di una revisione effettuata presso FT2 una officina Piaggio, gli era stato comunicato che i numeri del telaio della Vespa erano stati ribattuti;
che, denunziato l'accaduto all'autorità di P.S., il procuratore della Repubblica di Roma, aveva disposto il sequestro della vespa in quanto proveniente da reato e nominato custode lo stesso attore. Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarato nullo e/o comunque risolto il contratto di permuta del 15.7.96 con conseguente condanna del convenuto alle restituzioni ed al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attore, oltre al rimborso di sostenute, per la somma di £.tutte le spese 1.900.000 o nella diversa somma maggiore o minore da liquidarsi in via equitativa, interessi legali e 3 rivalutazione. Il convenuto costituitosi contestava la domanda chiedendone il rigetto. Espletata l'istruttoria, con l'interrogatorio formale del convenuto e l'acquisizione del decreto penale il G. di P. con sentenza 11.5.1998 rigettava la domanda proposta. Afferma il G. di P. che l'attore non ha provato il suo assunto, essendosi limitato ad ipotizzare la provenienza illecita della Vespa 50, senza fornire FT2 alcun supporto probatorio. del decreto di Infatti, l'acquisizione sequestro dello scooter, sequestro peraltro sollecitato dallo stesso attore denunziante, non è titolo sufficiente per dimostrare che trattasi di cosa proveniente da reato, avendo il detto provvedimento solo valenza cautelare. Il contratto stipulato è, perciò, perfettamente valido, avendo parte venditrice adempiuto ai propri obblighi mediante la consegna del ciclomotore e del relativo certificato. Avverso tale sentenza ricorre in cassazione IL IS al quale resiste con controricorso LO CI. MOTIVI DELLA DECISIONE Deduce il ricorrente a motivi di impugnazione: 1) la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. in riferimento all'art. 2700 c. civ.; violazione di riserva di legge, carenza ed motivazione;
nullità del illogicità della procedimento;
per avere il G. di P., erroneamente ritenuto, in contrasto con l'atto pubblico in atti, che l'attore si sarebbe solo "limitato" ad ipotizzare la provenienza illecita della Vespa 50, senza FT2 fornire alcun supporto probatorio;
ciò nonostante il giudice non abbia alcun potere discrezionale in ordine alla valutazione dell'atto pubblico (il decreto di sequestro che attesta la provenienza da reato dello scooter); omettendo, inoltre, totalmente da motivazione in ordine al venir meno della sinallagmaticità del contratto, conseguente all'evizione subita dello scooter;
2) l'omessa, insufficiente ° contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della materia prospettato dalla parte attrice;
la violazione dei principi generali dell'ordinamento e dei principi nullità del regolatori della materia;
la procedimento;
per avere il G. di P., totalmente ignorando 1 il fatto dedotto dall'attore e cioè l'avvenuta evizione del bene ricevuto in permuta, erroneamente omesso di pronunciarsi sul venir meno del sinallagma contrattuale e, comunque, sulla nullità del contratto per contrarietà all'ordine pubblico ed a norme imperative (oggetto illecito perché da reato, causa illecita); e sullaproveniente del contratto per consegna di bene risoluzione documenti idonei a consentirne il privo dei trasferimento di proprietà e l'uso legittimo FT2 (trattandosi di motociclo con numero di telaio contraffatto e con libretto di circolazione di motoveicolo); istituti tutti che danno altro diritto alla restituzione del bene dato in permuta oltre al risarcimento del danno. Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal CI, che ha dedotto la mancanza di procura speciale, della quale sarebbe privo il difensore del ricorrente, non contenendo, quella apposta in calce al ricorso, alcun riferimento al giudizio di cassazione. La procura apposta a margine del ricorso, infatti, secondo il più recente orientamento di questa corte (v. sentt. 11516/99; 3034/99; 6 742/2000) anche se formulata genericamente senza l'indicazione della sentenza da impugnare о del promuovere, proprio per far giudizio da corpo con il ricorso, esprime il materialmente necessario riferimento all'atto stesso, non risultando espressa una volontà contraria. Respinta l'eccezione nei termini proposti dal ricorso va, CI, l'inammissibilità del tuttavia, pronunciata per la diversa ragione che va ad esporsi. FT2 L'impugnazione di una sentenza del giudice di pace, invero, sia essa stata resa secondo equità o secondo diritto, è ricorribile in cassazione soltanto quando è stata decisa una causa di valore non superiore a £.
2.000.000. E', viceversa, appellabile la sentenza dello stesso giudice, anche se decisa secondo equità, ove la causa sia di valore superiore ai 2.000.000. In tal senso si sono pronunciate le S.U. di questa corte (v. sent. 9394/98), data l'esigenza di ancorare la scelta del mezzo di impugnazione ad un criterio obiettivo, qual è quello del valore della causa che va determinato applicando, per analogia, le regole contenute nel codice di procedura civile in ordine alla competenza per valore (v. sent. 7 1789/99). Ciò premesso, va precisato che la verifica della legittimità della scelta del mezzo d'impugnazione posto in essere dal ricorrente, verifica che questa corte è tenuta a fare in via preliminare, non pone una questione di competenza (essendo il giudice di pace, nella specie, sempre competente a decidere anche su domanda il cui valore superi i due milioni (e fino al limite di £. 5.000.000); ma una questione di rito che va risolta FT2 prendendo in esame la domanda proposta, al fine di individuarne il valore alla luce dei criteri dettati dal codice di procedura civile. Nella specie, la domanda proposta dal IS, espressamente riportata nel ricorso, supera i due milioni, essendo stato chiesto il rimborso di una somma, anche maggiore di £. 1.900.000, senza limitare l'ammontare dell'ulteriore somma richiesta entro il limite di £.
2.000.000. La sentenza impugnata, pertanto, era appellabile e non ricorribile per Cassazione. Va, quindi, dichiarata l'inammissibilità del ricorso, alla quale segue la condanna del ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese del presente giudizio, a favore del resistente, 8 nella misura che si liquida in dispositivo.
P.Q.M.
FT2 La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del resistente, spese liquidate in £. 31,600 oltre £. 500.000 per onorari. Così deciso in Roma il 28 settembre 2000. RA MB est. Vin je В олвит и, рия. IL CANCELLIERE 01 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA O 4 Roma 27 FEB. 2001 L 7 L 3 ) . O E B N IL CANCELLIERE C1 C , E 1 A E 9 P N 9 I 1 O - Varania I D 1 Z 1 A - E 1 R C T 2 I S . I D L G U E 9 I R 3 G A E E D 6 E N 4 . T . T N T S E T I S R ( E A